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Document 22008D0219

    2008/219/CE: Decisione n. 1/2008 del Comitato misto CE-Svizzera, del 22 febbraio 2008 , che sostituisce le tabelle III e IV b) del protocollo n. 2

    GU L 69 del 13.3.2008, p. 34–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/219/oj

    13.3.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 69/34


    DECISIONE N. 1/2008 DEL COMITATO MISTO CE-SVIZZERA

    del 22 febbraio 2008

    che sostituisce le tabelle III e IV b) del protocollo n. 2

    (2008/219/CE)

    IL COMITATO MISTO,

    visto l’accordo tra la Comunità economica europea, da un lato, e la Confederazione svizzera, dall’altro, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972, di seguito «l’accordo», modificato dall’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera recante modifiche delle disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 2004, e il suo protocollo n. 2, in particolare l’articolo 7,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Ai fini dell’attuazione del protocollo n. 2 dell’accordo, il Comitato misto fissa i prezzi di riferimento interni per le parti contraenti.

    (2)

    Sui mercati nazionali delle parti contraenti sono cambiati i prezzi effettivi delle materie prime alle quali si applicano i provvedimenti di compensazione dei prezzi.

    (3)

    È quindi necessario aggiornare di conseguenza i prezzi di riferimento e gli importi di cui alle tabelle III e IV b) del protocollo n. 2.

    (4)

    L’attuale situazione di mercato è cambiata notevolmente rispetto agli ultimi anni con la nuova introduzione di provvedimenti di compensazione dei prezzi al confine europeo, poiché in Svizzera i prezzi interni di determinati prodotti di base sono risultati inferiori ai prezzi interni praticati per tali prodotti nella Comunità europea.

    (5)

    In previsione del perdurare della volatilità del mercato, i partner avranno uno scambio d’informazioni ogni due mesi e nel caso emergano differenze sostanziali potrà essere adottata una modifica della presente decisione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Le tabelle III e IV b) del protocollo n. 2 sono sostituite dalle tabelle degli allegati I e II della presente decisione.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore a decorrere dal 1o febbraio 2008.

    Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2008.

    Per il Comitato misto

    Il presidente

    Jacques DE WATTEVILLE


    ALLEGATO I

    «TABELLA III

    Prezzi di riferimento interni della CE e della Svizzera

    Materia prima agricola

    Prezzo di riferimento interno della Svizzera

    (CHF/100 kg netti)

    Prezzo di riferimento interno della CE

    (CHF/100 kg netti)

    Articolo 4, paragrafo 1

    Applicato in Svizzera

    Differenza prezzo di riferimento Svizzera/CE

    (CHF/100 kg netti)

    Articolo 3, paragrafo 3

    Applicato nella CE

    Differenza prezzo di riferimento Svizzera/CE

    (EUR/100 kg netti)

    Frumento tenero

    59,71

    44,14

    15,55

    0,00

    Frumento duro

    71,05

    68,55

    2,50

    0,00

    Segale

    59,15

    40,61

    18,54

    0,00

    Orzo

    52,65

    52,65

    0,00

    0,00

    Granturco

    37,94

    37,94

    0,00

    0,00

    Farina di frumento tenero

    104,00

    68,55

    35,45

    0,00

    Latte intero in polvere

    582,00

    651,20

    0,00

    35,32

    Latte scremato in polvere

    447,10

    610,44

    0,00

    83,20

    Burro

    922,00

    690,12

    231,90

    0,00

    Zucchero bianco

    Uova (1)

    255,00

    205,50

    49,50

    0,00

    Patate fresche

    42,00

    23,80

    18,20

    0,00

    Grassi vegetali (2)

    390,00

    160,00

    230,00

    0,00


    (1)  Derivato dai prezzi delle uova di volatili liquide, senza guscio, moltiplicati per il coefficiente 0,85.

    (2)  Prezzi dei grassi vegetali (destinati all’industria alimentare e dei prodotti da forno) aventi un tenore di materie grasse pari al 100 %.»


    ALLEGATO II

    «TABELLA IV

    b)

    Importi di base per le materie prime di origine agricola presi in considerazione per il calcolo delle componenti agricole:


    Materia prima agricola

    In Svizzera – Articolo 3, paragrafo 2

    Importo di base applicato

    (CHF/100 kg netti)

    Nella CE – Articolo 4, paragrafo 2

    Importo di base applicato

    (EUR/100 kg netti)

    Frumento tenero

    13,20

    0,00

    Frumento duro

    2,00

    0,00

    Segala

    15,60

    0,00

    Orzo

    0,00

    0,00

    Granturco

    0,00

    0,00

    Farina di frumento tenero

    30,00

    0,00

    Latte intero in polvere

    0,00

    41,42 (1)

    Latte scremato in polvere

    0,00

    97,78 (1)

    Burro

    197,00

    0,00

    Zucchero bianco

    0,00

    0,00

    Uova

    34,00

    0,00

    Patate fresche

    15,00

    0,00

    Grasso vegetale

    196,00

    0,00


    (1)  Il sostegno all’esportazione sotto forma di compensazione dei prezzi è soggetto all’articolo 11 dell’accordo dell’OMC.»


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