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Document 22008D0123

    Decisione del Comitato misto SEE n. 123/2008, del 7 novembre 2008 , che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE

    GU L 339 del 18.12.2008, p. 115–116 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/123/oj

    18.12.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 339/115


    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

    N. 123/2008

    del 7 novembre 2008

    che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l'articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'allegato XXI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 108/2008, del 26 settembre 2008 (1).

    (2)

    Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, relativo alle statistiche strutturali sulle imprese (rifusione) (2).

    (3)

    Il regolamento (CE) n. 295/2008 abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio (3), che è integrato nell’accordo e deve essere pertanto soppresso ai sensi dello stesso,

    DECIDE:

    Articolo 1

    L’allegato XXI dell’accordo è modificato come segue:

    1)

    il testo del punto 1 [Regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio] è sostituito dal testo seguente:

    «32008 R 0295: Regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, relativo alle statistiche strutturali sulle imprese (rifusione) (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 13).

    Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

    il Liechtenstein è dispensato dal raccogliere i dati richiesti dal regolamento, a eccezione del modulo dettagliato per le statistiche strutturali sulla demografia delle imprese di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera i).

    Dovrà fornire i dati richiesti per la prima volta per il 2009.»;

    2)

    al punto 20c (Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio) viene aggiunto il seguente testo:

    «, modificata da:

    32008 R 0295: Regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008 (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 13).»

    Articolo 2

    I testi del regolamento (CE) n. 295/2008 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore l'8 novembre 2008, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (4).

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2008.

    Per il Comitato misto SEE

    Il presidente

    SAS Principe Nikolaus von LIECHTENSTEIN


    (1)  GU L 309 del 20.11.2008, pag. 37.

    (2)  GU L 97 del 9.4.2008, pag. 13.

    (3)  GU L 14 del 17.1.1997, pag. 1.

    (4)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


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