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Document 22008D0098

    Decisione del Comitato misto SEE n. 98/2008, del 26 settembre 2008 , che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

    GU L 309 del 20.11.2008, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/98/oj

    20.11.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 309/19


    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

    N. 98/2008

    del 26 settembre 2008

    che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 62/2008 del 6 giugno 2008 (1).

    (2)

    Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 109/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (2).

    (3)

    Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2008/17/CE della Commissione, del 19 febbraio 2008, che modifica alcuni allegati delle direttive del Consiglio 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acefate, acetamiprid, acibenzolar-S-metile, aldrin, benalaxil, benomil, carbendazim, clormequat, clorotalonil, clorpirifos, clofentezina, ciflutrin, cipermetrina, ciromazina, dieldrin, dimetoato, ditiocarbammati, esfenvalerate, famoxadone, fenhexamid, fenitrotion, fenvalerate, glifosate, indoxacarb, lambda cialotrina, mepanipyrim, metalaxil-M, metidation, metossifenozide, pimetrozina, pyraclostrobin, pirimetanil, spiroxamina, thiacloprid, tiofanato metile e trifloxystrobin (3).

    (4)

    La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

    DECIDE:

    Articolo 1

    Il capitolo XII dell’allegato II dell’accordo è modificato come segue:

    1)

    ai punti 38 (direttiva 86/362/CEE del Consiglio), 39 (direttiva 86/363/CEE del Consiglio) e 54 (direttiva 90/642/CEE del Consiglio) viene aggiunto il seguente trattino:

    «—

    32008 L 0017: direttiva 2008/17/CE della Commissione, del 19 febbraio 2008 (GU L 50 del 23.2.2008, pag. 17).»;

    2)

    al punto 54zzzt [regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente testo:

    «, modificato da

    32008 R 0109: regolamento (CE) n. 109/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008 (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 14).»

    Articolo 2

    I testi del regolamento (CE) n. 109/2008 e della direttiva 2008/17/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il 27 settembre 2008, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (4).

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2008.

    Per il Comitato misto SEE

    Il presidente

    SAS Principe Nikolaus von LIECHTENSTEIN


    (1)  GU L 257 del 25.9.2008, pag. 23.

    (2)  GU L 39 del 13.2.2008, pag. 14.

    (3)  GU L 50 del 23.2.2008, pag. 17.

    (4)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


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