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Document 22008D0060
Decision of the EEA Joint Committee No 60/2008 of 6 June 2008 amending Annex I (Veterinary and phytosanitary matters) to the EEA Agreement
Decisione del Comitato misto SEE n. 60/2008, del 6 giugno 2008 , che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE
Decisione del Comitato misto SEE n. 60/2008, del 6 giugno 2008 , che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE
GU L 257 del 25.9.2008, p. 19–20
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
25.9.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 257/19 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 60/2008
del 6 giugno 2008
che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato I dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 44/2008 del 25 aprile 2008 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell’accordo la decisione 2007/852/CE della Commissione, del 13 dicembre 2007, che modifica la decisione 2005/5/CE per quanto riguarda le prove e le analisi comparative comunitarie sulle sementi e sui materiali di moltiplicazione di Asparagus officinalis a norma della direttiva 2002/55/CE del Consiglio (2). |
(3) |
Occorre integrare nell’accordo la decisione 2007/853/CE della Commissione, del 13 dicembre 2007, relativa alla prosecuzione nel 2008 delle prove ed analisi comparative comunitarie sulle sementi e sui materiali di moltiplicazione di Asparagus officinalis a norma della direttiva 2002/55/CE del Consiglio iniziate nel 2005 (3). |
(4) |
La presente decisione non si applica al Liechtenstein, |
DECIDE:
Articolo 1
La parte 2 del capitolo III dell’allegato I dell’accordo è modificata come segue:
1) |
al punto 39 (decisione 2005/5/CE della Commissione) è aggiunto il testo seguente: «, modificata da:
|
2) |
dopo il punto 50 (decisione 2007/66/CE della Commissione) è inserito il punto seguente:
|
Articolo 2
I testi delle decisioni 2007/852/CE e 2007/853/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 7 giugno 2008, a condizione che tutte le notificazioni previste nell’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (4).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2008.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Alan SEATTER
(1) GU L 223 del 21.8.2008, pag. 37.
(2) GU L 335 del 20.12.2007, pag. 57.
(3) GU L 335 del 20.12.2007, pag. 59.
(4) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.