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Document 22008D0038
Decision of the EEA Joint Committee No 38/2008 of 14 March 2008 amending Annex XXI (Statistics) to the EEA Agreement
Decisione del Comitato misto SEE n. 38/2008, del 14 marzo 2008 , che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE
Decisione del Comitato misto SEE n. 38/2008, del 14 marzo 2008 , che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE
GU L 182 del 10.7.2008, p. 40–41
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
10.7.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 182/40 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 38/2008
del 14 marzo 2008
che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato XXI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 18/2008 del 1o febbraio 2008 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1322/2007 della Commissione, del 12 novembre 2007, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 458/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sistema europeo di statistiche integrate della protezione sociale (ESSPROS) per quanto riguarda i formati di trasmissione appropriati, i risultati da comunicare e i criteri di misurazione della qualità per il sistema centrale ESSPROS e per il modulo sui beneficiari delle pensioni (2). |
(3) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1334/2007 della Commissione, del 14 novembre 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 1749/96 sulle misure iniziali dell’avviamento del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati (3), |
DECIDE:
Articolo 1
L'allegato XXI dell'accordo è modificato come segue:
1) |
dopo il punto 18u [Regolamento (CE) n. 458/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio] viene aggiunto il seguente punto:
|
2) |
Al punto 19b [Regolamento (CE) n. 1749/96 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:
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Articolo 2
I testi dei regolamenti (CE) n. 1322/2007 e (CE) n. 1334/2007 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 15 marzo 2008, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (4).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2008.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Alan SEATTER
(1) GU L 154 del 12.6.2008, pag. 36.
(2) GU L 294 del 13.11.2007, pag. 5.
(3) GU L 296 del 15.11.2007, pag. 22.
(4) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.