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Document 22007D0572
2007/572/EC: Decision No 2/2007 of the EC-Switzerland Joint Committee of 26 July 2007 rectifying the Swiss domestic reference price of whole-milk powder
2007/572/CE: Decisione n. 2/2007 del Comitato misto CE-Svizzera, del 26 luglio 2007 , che rettifica il prezzo di riferimento interno svizzero per il latte intero in polvere
2007/572/CE: Decisione n. 2/2007 del Comitato misto CE-Svizzera, del 26 luglio 2007 , che rettifica il prezzo di riferimento interno svizzero per il latte intero in polvere
GU L 218 del 23.8.2007, p. 14–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
23.8.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 218/14 |
DECISIONE N. 2/2007 DEL COMITATO MISTO CE-SVIZZERA
del 26 luglio 2007
che rettifica il prezzo di riferimento interno svizzero per il latte intero in polvere
(2007/572/CE)
IL COMITATO MISTO,
visto l'accordo tra la Comunità economica europea, da un lato, e la Confederazione elvetica, dall'altro, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972 (di seguito «l'accordo»), modificato dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione elvetica recante modifiche delle disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 2004, e il rispettivo protocollo n. 2, in particolare l'articolo 7,
considerando che, ai fini dell'attuazione del protocollo n. 2 dell'accordo, il Comitato misto stabilisce prezzi di riferimento interni per le parti contraenti;
considerando che si è dovuto rettificare il prezzo di riferimento interno svizzero per il latte intero in polvere,
HA DECISO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Il prezzo di riferimento interno svizzero per il latte intero in polvere, fissato a 653,33 CHF/100 kg netti nella tabella III della decisione n. 1/2007 del Comitato misto CE-Svizzera (1), è sostituito dal prezzo di riferimento di 586,90 CHF/100 kg netti.
La differenza tra prezzi di riferimento svizzeri e CE indicata nella tabella III diventa pertanto di 232,60 CHF/100 kg netti.
L'importo di base applicato a partire dall'entrata in vigore, cioè 269,00 CHF/100 kg netti, indicato nella tabella IV, è sostituito da 209,00 CHF/100 kg netti.
L'importo di base applicato tre anni dopo l'entrata in vigore, cioè 254,00 CHF/100 kg netti, indicato nella tabella IV, è sostituito da 198,00 CHF/100 kg netti.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Essa ha effetto giuridico dal 1o febbraio 2007.
Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2007.
Per il Comitato misto
Il presidente
Alan SEATTER
(1) GU L 35 dell'8.2.2007, pag. 29.