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Document 22006D0654

    2006/654/CE: Decisione n. 1/2006 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 15 maggio 2006 , concernente l'applicazione dell'articolo 9 della decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia relativa all'attuazione della fase finale dell'unione doganale

    GU L 271 del 30.9.2006, p. 58–60 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 76M del 16.3.2007, p. 392–394 (MT)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/654/oj

    30.9.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 271/58


    DECISIONE N. 1/2006 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE CE-TURCHIA

    del 15 maggio 2006

    concernente l'applicazione dell'articolo 9 della decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia relativa all'attuazione della fase finale dell'unione doganale

    (2006/654/CE)

    IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE CE-TURCHIA,

    visto l'accordo del 12 settembre 1963 che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia (1), in particolare l'articolo 22, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'articolo 9 della decisione n. 1/95 del consiglio di associazione CE-Turchia, del 22 dicembre 1995, relativa all'attuazione della fase finale dell'unione doganale (2) disciplina gli effetti giuridici dell'adozione, da parte della Turchia, delle disposizioni dello strumento o degli strumenti comunitari necessari all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi per un prodotto specifico, senza tuttavia definire le necessarie procedure e modalità d'applicazione di detto articolo.

    (2)

    La Turchia e la Comunità (di seguito «le parti») convengono che l'articolo 9 della decisione n. 1/95 comporta la necessità di istituire le infrastrutture amministrative necessarie per l'adozione dello strumento o degli strumenti comunitari in questione e di garantire il funzionamento continuo ed efficace di tali infrastrutture.

    (3)

    Le parti hanno concordato le norme procedurali per l'attuazione dell'articolo 9 della decisione n. 1/95.

    (4)

    Ai fini del corretto funzionamento dell'unione doganale è opportuno garantire l'effettiva applicazione dei principi stabiliti nella decisione n. 2/97 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 4 giugno 1997, che definisce l'elenco degli strumenti comunitari relativi all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nonché le condizioni e modalità di applicazione da parte della Turchia (3) e negli articoli 8, 54, 55 e 56 della decisione n. 1/95.

    (5)

    Le strette relazioni tra la Comunità e le parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo rendono opportuna la conclusione tra tali paesi e la Turchia di accordi europei paralleli sulla valutazione della conformità equivalenti alla presente decisione,

    DECIDE:

    Articolo 1

    Valutazione della normativa tecnica

    1.   Il comitato misto dell'unione doganale, istituito dall'articolo 52 della decisione n. 1/95, è competente per accertare che la Turchia abbia effettivamente adottato le disposizioni dello strumento o degli strumenti comunitari necessari all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi per un prodotto specifico. A tal fine il comitato misto dell'unione doganale adotta una dichiarazione.

    2.   Fatta salva la possibilità di istituire sottocomitati o gruppi di lavoro ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 4, della decisione n. 1/95, il comitato misto dell'unione doganale può avvalersi di tutte le informazioni disponibili riguardanti elementi specifici di dispositivi di attuazione in Turchia, comprese valutazioni effettuate da contraenti esterni.

    Articolo 2

    Notifica degli organismi turchi di valutazione della conformità

    1.   A seguito dell'adozione di una dichiarazione ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, la Turchia notifica alla Commissione e agli Stati membri i nomi e gli indirizzi completi di tutti gli organismi di valutazione della conformità da essa designati, specificando il settore e la procedura di valutazione della conformità per la quale sono stati designati.

    2.   Per la designazione degli organismi di valutazione della conformità si applicano alla Turchia le norme vigenti per gli Stati membri. La Commissione trasmette alla Turchia informazioni particolareggiate sulle norme suddette e sulla procedura applicabile per notificare alla Commissione gli organismi di valutazione della conformità.

    3.   Al termine del processo di notifica si procede al mutuo riconoscimento dei risultati delle procedure di valutazione della conformità condotte dagli organismi comunitari e dagli organismi turchi senza ripetere le procedure o soddisfare requisiti supplementari ai fini dell'accettazione di tali risultati.

    Articolo 3

    Obblighi delle parti relativi alle rispettive autorità e organismi

    1.   Le parti vigilano sulla continua ed efficace attuazione ed applicazione del diritto comunitario e nazionale da parte delle autorità responsabili nelle loro rispettive giurisdizioni. Esse si accertano che le suddette autorità siano abilitate, ove opportuno, a notificare, sospendere, riammettere o revocare la notifica degli organismi di valutazione della conformità, per garantire la conformità dei prodotti industriali al diritto comunitario o nazionale o per imporne, se necessario, il ritiro dal mercato.

    2.   Le parti assicurano che gli organismi notificati nell'ambito delle rispettive giurisdizioni in quanto organismi competenti per la valutazione della conformità in relazione ai requisiti del diritto comunitario o nazionale soddisfino costantemente le condizioni stabilite dal diritto comunitario o nazionale. Esse adottano tutti i provvedimenti necessari per garantire che tali organismi mantengano le competenze necessarie per svolgere i compiti loro assegnati.

    3.   Se una parte decide di revocare la notifica di un organismo soggetto alla sua giurisdizione, ne informa per iscritto l'altra parte. L'organismo in questione cessa di valutare la conformità al più tardi a decorrere dalla data in cui la notifica è revocata. Le valutazioni di conformità effettuate prima di tale data restano valide, salvo decisione contraria del comitato misto dell'unione doganale.

    Articolo 4

    Verifica degli organismi notificati

    1.   Ciascuna parte può chiedere all'altra parte di sottoporre a verifica la competenza tecnica e la conformità alle pertinenti disposizioni giuridiche di un organismo notificato soggetto alla giurisdizione dell'altra parte o alla giurisdizione di uno Stato membro della Comunità. La domanda deve essere motivata allo scopo di consentire alla parte responsabile della notifica di effettuare la verifica richiesta e riferirne tempestivamente all'altra parte. Le parti possono altresì sottoporre congiuntamente a verifica la competenza tecnica e la conformità dell'organismo in questione. A tal fine esse garantiscono la piena collaborazione degli organismi soggetti alla loro giurisdizione. Le parti adottano tutti i provvedimenti del caso e fanno ricorso a tutti gli strumenti necessari per risolvere gli eventuali problemi accertati.

    2.   Qualora i problemi non possano essere risolti in modo soddisfacente per entrambe le parti, esse possono rendere noto il loro dissenso al comitato misto dell'unione doganale precisandone le ragioni. Il comitato misto dell'unione doganale decide in merito agli opportuni provvedimenti entro un termine di due mesi.

    3.   Salvo decisione contraria del comitato misto dell'unione doganale entro il termine fissato al paragrafo 2, la notifica dell'organismo e il riconoscimento della sua competenza a valutare la conformità in relazione ai requisiti del diritto comunitario o nazionale sono sospesi, parzialmente o interamente, alla scadenza del termine suddetto.

    4.   Fatto salvo il disposto del paragrafo 3, ciascuna delle parti può ricorrere alla procedura di arbitrato per la risoluzione delle controversie prevista alla sezione III, capitolo V, della decisione n. 1/95.

    5.   Se, trascorso il termine previsto al paragrafo 2, emergono nuovi elementi, una parte può chiedere al comitato misto dell'unione doganale di decidere che venga riesaminata la sospensione di cui al paragrafo 3. In tal caso le parti sottopongono congiuntamente a verifica l'organismo di valutazione della conformità considerato. La parte che ha deciso la sospensione riesamina la sua decisione alla luce del rapporto elaborato dagli esperti. Essa può decidere di mantenere la sospensione, motivando la propria decisione.

    Articolo 5

    Scambio di informazioni e cooperazione

    Al fine di garantire un'applicazione e un'interpretazione corrette e uniformi della presente decisione, le parti provvedono affinché le loro autorità e i loro organismi notificati:

    1)

    si scambino tutte le informazioni pertinenti in merito all'adozione delle disposizioni dello strumento o degli strumenti comunitari necessari all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi per un prodotto specifico di cui all'articolo 1, con particolare riguardo alla procedura volta a garantire la conformità degli organismi notificati;

    2)

    partecipino, se del caso, ai pertinenti meccanismi di informazione e di coordinamento nonché alle altre attività collegate delle parti;

    3)

    rispondano ai requisiti in materia di informazione e di comunicazione previsti dagli strumenti giuridici pertinenti per i singoli settori;

    4)

    cooperino al fine di stabilire accordi di reciproco riconoscimento a titolo volontario.

    Articolo 6

    Gestione

    Al comitato misto dell'unione doganale compete la responsabilità di garantire il corretto funzionamento della presente decisione. In particolare, esso può decidere in merito:

    a)

    alla nomina di un gruppo di esperti incaricati di verificare la competenza tecnica di un organismo notificato e la sua conformità ai requisiti necessari;

    b)

    allo scambio di informazioni sulle modifiche sia proposte che effettive del diritto comunitario e nazionale, compresi gli accordi con i paesi terzi, in conformità dei principi sanciti dagli articoli 54 e 55 della decisione n. 1/95;

    c)

    all'adozione delle misure eventualmente necessarie per l'attuazione della presente decisione, comprese norme dettagliate per la procedura di valutazione;

    d)

    all'estensione della presente decisione a procedure e certificati diversi da quelli previsti all'articolo 2 e all'adozione, a tal fine, delle norme necessarie per una più efficace applicazione dell'articolo 9 della decisione n. 1/95, qualora insorgano difficoltà;

    e)

    a qualsiasi altra questione relativa all'applicazione della presente decisione.

    Articolo 7

    Accordi con altri paesi

    1.   Gli accordi sulla valutazione della conformità conclusi da ciascuna delle parti con qualsiasi paese che non sia parte alla presente decisione non possono comportare l'obbligo per l'altra parte di accettare i risultati delle procedure di valutazione della conformità effettuate nel paese terzo in questione, a meno che non si pervenga in proposito ad un accordo esplicito tra le parti in seno al Consiglio di associazione.

    2.   La parte che abbia concluso accordi di valutazione della conformità con parti terze coopera con l'altra parte qualora quest'ultima intenda concludere accordi paralleli con le medesime parti terze, fornendo l'assistenza tecnica e amministrativa eventualmente necessaria.

    Articolo 8

    Entrata in vigore

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

    Fatto a Bruxelles, addì 15 maggio 2006.

    Per il Consiglio di associazione

    Il presidente

    A. GÜL


    (1)  GU 217 del 29.12.1964, pag. 3687/64.

    (2)  GU L 35 del 13.2.1996, pag. 1.

    (3)  GU L 191 del 21.7.1997, pag. 1.


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