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Document 22006D0006

Decisione del Comitato misto SEE n. 6/2006, del 27 gennaio 2006 , che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

GU L 92 del 30.3.2006, p. 26–27 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/6(2)/oj

30.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 92/26


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 6/2006

del 27 gennaio 2006

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 145/2005 del 2 dicembre 2005 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la raccomandazione 2005/27/CE della Commissione, del 12 gennaio 2005, riguardante gli elementi che, ai fini della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla benzina e al combustibile diesel, configurano la disponibilità di benzina senza piombo e di combustibile diesel con un tenore massimo di zolfo su una base geografica adeguatamente equilibrata (2),

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 9 (Direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XVII dell’allegato II dell’accordo, è aggiunto il punto seguente:

«ATTI DEI QUALI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO

Le Parti contraenti prendono atto del contenuto dei seguenti atti:

10.

32005 H 0027: Raccomandazione 2005/27/CE della Commissione, del 12 gennaio 2005, riguardante gli elementi che, ai fini della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla benzina e al combustibile diesel, configurano la disponibilità di benzina senza piombo e di combustibile diesel con un tenore massimo di zolfo su una base geografica adeguatamente equilibrata (GU L 15 del 19.1.2005, pag. 26).»

Articolo 2

I testi della raccomandazione 2005/27/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 28 gennaio 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (3) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2006.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

R. WRIGHT


(1)  GU L 53 del 23.2.2006, pag. 42.

(2)  GU L 15 del 19.1.2005, pag. 26.

(3)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


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