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Document 22006A0922(01)

Accordo di cooperazione sugli usi pacifici dell’energia nucleare tra la Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) e il gabinetto dei ministri dell’Ucraina

GU L 261 del 22.9.2006, p. 27–31 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2006/635/oj

Related Council decision

22.9.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 261/27


ACCORDO

di cooperazione sugli usi pacifici dell’energia nucleare tra la Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) e il gabinetto dei ministri dell’Ucraina

La COMUNITÀ EUROPEA DELL’ENERGIA ATOMICA (EURATOM), in appresso denominata «la Comunità»,

e il GABINETTO DEI MINISTRI DELL’UCRAINA,

in appresso denominati anche «parte» o «parti», a seconda dei casi,

RICORDANDO che l’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri da un lato e l’Ucraina dall’altro (in appresso denominato «l’accordo di partenariato e cooperazione»), entrato in vigore il 1o marzo 1998, stabilisce che le parti cooperano nel settore delle applicazioni civili dell’energia nucleare in base ad accordi specifici che verranno conclusi tra le parti stesse,

CONSIDERANDO che tutti gli Stati membri della Comunità europea e l’Ucraina sono parti del trattato di non proliferazione delle armi nucleari, nel seguito denominato «trattato di non proliferazione»,

CONSIDERANDO che la Comunità, i suoi Stati membri e l’Ucraina sono impegnati a garantire che la ricerca, lo sviluppo e l’uso dell’energia nucleare per scopi pacifici vengano realizzati in modo conforme con gli obbiettivi del trattato di non proliferazione,

CONSIDERANDO che nella Comunità sono applicati controlli di sicurezza nucleare a norma sia del capo 7 del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica («trattato Euratom») sia degli accordi sui controlli di sicurezza conclusi tra la Comunità e i suoi Stati membri e l’Agenzia internazionale per l’energia atomica, in appresso denominata «AIEA»,

CONSIDERANDO che in Ucraina sono applicati controlli di sicurezza nucleare in conformità dell’accordo fra l’Ucraina e l’AIEA ai fini dell’applicazione dei controlli di sicurezza in relazione al trattato di non proliferazione delle armi nucleari,

CONSIDERANDO che la Comunità, i suoi Stati membri e l’Ucraina riaffermano il loro sostegno all’AIEA e al suo sistema di controlli di sicurezza rafforzati,

CONSIDERANDO che è opportuno rafforzare le basi della cooperazione fra le parti nel settore delle applicazioni civili dell’energia nucleare attraverso un accordo-quadro,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente accordo si intende per:

a)

«materia nucleare»: qualsiasi materia grezza o materia fissile speciale ai sensi dell’articolo XX dello statuto dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA);

b)

«Comunità»: tanto

i)

la persona giuridica creata dal trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, parte del presente accordo; quanto

ii)

i territori ai quali si applica il trattato medesimo;

c)

«autorità competenti delle parti»:

i)

per la Comunità, la Commissione europea,

ii)

per l’Ucraina, il ministero del Combustibile e dell’energia dell’Ucraina.

oppure un’altra autorità che la parte interessata ha facoltà di notificare in qualsiasi momento alla controparte.

Articolo 2

Obiettivo

Il presente accordo mira a fornire un quadro per la cooperazione tra le parti sugli usi pacifici dell’energia nucleare allo scopo di rafforzare le relazioni globali di cooperazione tra la Comunità e l’Ucraina sulla base del mutuo vantaggio e della reciprocità e senza pregiudizio delle prerogative di ciascuna delle parti.

Articolo 3

Settori di cooperazione

1.   Le parti possono cooperare nei modi descritti agli articoli da 4 a 8 negli usi pacifici dell’energia nucleare nei seguenti settori:

a)

sicurezza nucleare (articolo 4);

b)

fusione nucleare controllata (articolo 5);

c)

ricerca e sviluppo nell’energia nucleare in settori diversi da quelli contemplati alle lettere a) e b) (articolo 6);

d)

trasferimenti internazionali, scambi di materie nucleari e prestazione di servizi per il ciclo del combustibile nucleare (articolo 7);

e)

prevenzione del traffico illecito di materie nucleari (articolo 8);

f)

altre aree pertinenti di reciproco interesse.

2.   La cooperazione di cui al presente articolo può anche aver luogo tra persone fisiche e giuridiche e imprese stabilite nella Comunità e in Ucraina.

Articolo 4

Sicurezza nucleare

La cooperazione nel campo della sicurezza nucleare è attuata nell’osservanza delle disposizioni dell’accordo di cooperazione tra la Comunità europea dell’energia atomica e il gabinetto dei ministri dell’Ucraina nel campo della sicurezza nucleare che è entrato in vigore il 13 novembre 2002.

Articolo 5

Fusione nucleare controllata

La cooperazione nel campo della fusione nucleare controllata è attuata nell’osservanza delle disposizioni dell’accordo di cooperazione tra la Comunità europea dell’energia atomica e il gabinetto dei ministri dell’Ucraina nel campo della fusione nucleare controllata che è entrato in vigore il 13 novembre 2002.

Articolo 6

Altri settori nel campo delle attività di ricerca e sviluppo nucleare

1.   La cooperazione riguarda le attività e la ricerca di sviluppo nucleare e di reciproco interesse per le parti, diverse da quelle previste agli articoli 4 e 5, quali concordate dalle parti, nella misura in cui rientrino nelle attività di ricerca e di sviluppo rispettivamente intraprese dalle parti.

2.   Per quanto riguarda la Comunità, la cooperazione può comprendere, in particolare, i seguenti settori:

a)

applicazioni dell’energia nucleare nel settore medico e industriale, compresa la produzione di elettricità;

b)

l’impatto dell’energia nucleare sull’ambiente;

c)

le aree di cooperazione nel settore delle applicazioni civili dell’energia nucleare indicate all’articolo 62, paragrafo 2, dell’accordo di partenariato e cooperazione, nella misura in cui possono essere realizzate nel quadro del trattato Euratom.

3.   La cooperazione deve essere attuata in particolare tramite:

scambi di informazioni tecniche attraverso relazioni, visite, seminari, riunioni tecniche, ecc.,

scambi di personale tra laboratori e/o organismi di entrambe le parti, anche a fini di formazione,

scambi di campioni, materiali, strumenti e apparecchi a fini sperimentali,

equilibrata compartecipazione a studi e attività comuni.

4.   Nella misura necessaria, il campo di applicazione, le modalità e le condizioni della cooperazione a progetti concreti verrà stabilità in singoli accordi di attuazione stipulati dalle parti attraverso le loro istituzioni competenti, le quali procederanno nell’osservanza delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari.

5.   Detti accordi specifici possono comprendere, tra l’altro, disposizioni finanziarie, attribuzione di responsabilità gestionali e disposizioni particolareggiate sulla divulgazione delle informazioni e sui diritti di proprietà intellettuale.

6.   Salvo accordo specifico fra le parti, le spese che ciascuna parte sostiene a seguito delle attività di cooperazione restano a carico della stessa.

Articolo 7

Trasferimenti internazionali, scambio di materie nucleari e prestazione di servizi pertinenti

1.   Le materie nucleari trasferite tra le parti, vuoi direttamente, vuoi transitando per un paese terzo sono soggetti alle disposizioni del presente accordo fin dalla loro entrata nel territorio soggetto alla giurisdizione della parte che li riceve, purché la parte che li fornisce ne abbia dato comunicazione scritta alla parte che li riceve alla data del trasporto o a una data anteriore, nell’osservanza delle procedure definite da un accordo amministrativo che verrà stipulato dalle competenti autorità delle parti.

2.   Le materie nucleari di cui al paragrafo 1 restano soggette alle disposizioni del presente accordo fintantoché:

sia accertato, nel rispetto delle disposizioni in materia di cessazione dei controlli di sicurezza di cui all’accordo citato al paragrafo 6, lettera b), che essi non sono più utilizzabili per alcuna attività nucleare rilevante sotto il profilo dei controlli di sicurezza o che sono divenute praticamente irrecuperabili,

tali materie siano state trasferite al di fuori del territorio soggetto alla giurisdizione della parte destinataria, secondo le disposizioni del paragrafo 6, lettera e), oppure

le parti convengano che tali materie non sono più soggette alle disposizioni del presente accordo.

3.   Ogni trasferimento di materie nucleari effettuato nell’ambito delle attività di cooperazione deve essere realizzato in conformità dei pertinenti impegni internazionali e multilaterali assunti dalle parti e dagli Stati membri dell’Unione europea in relazione agli usi pacifici dell’energia nucleare di cui al paragrafo 6.

4.   Gli scambi di materie nucleari e la prestazione dei servizi corrispondenti si svolgono a prezzi in linea con quelli di mercato.

5.   Le parti si adoperano per evitare l’insorgere di situazioni di conflitto che richiedano misure commerciali di salvaguardia negli scambi reciproci di materie nucleari. Se gli scambi di materie nucleari tra le parti contraenti dovessero tuttavia sollevare problemi atti a compromettere gravemente la vitalità dell’industria nucleare, ivi compresa quella delle miniere d’uranio, della Comunità o dell’Ucraina, ciascuna delle parti può chiedere che si svolgano consultazioni, nei tempi più rapidi, nell’ambito di un comitato ad hoc.

Se le consultazioni non conducono ad una soluzione mutuamente accettabile, la parte che le ha richieste può prendere le opportune misure commerciali di salvaguardia atte a risolvere il problema o attenuarne gli effetti, conformemente al proprio diritto interno e ai pertinenti principi di diritto internazionale.

L’applicazione dei primi due commi del presente paragrafo non osta all’applicazione del trattato Euratom né degli atti di diritto derivato emanati per la sua applicazione.

6.   I trasferimenti nell’ambito dell’accordo sono soggetti alle condizioni seguenti:

a)

le materie nucleari devono essere utilizzate a scopi pacifici e non devono essere utilizzate in relazione con qualsiasi dispositivo esplosivo nucleare né per la ricerca o lo sviluppo di un dispositivo siffatto;

b)

le materie nucleari sono soggette:

i)

nella Comunità, ai controlli di sicurezza Euratom conformemente al trattato e ai controlli di sicurezza dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) conformemente agli accordi seguenti, ove rilevanti e nella versione eventualmente aggiornata o sostituita, se e in quanto ciò sia previsto dalle clausole del trattato di non proliferazione delle armi nucleari:

l’accordo tra gli Stati membri della Comunità non dotati di armi nucleari, la Comunità europea dell’energia atomica e l’Agenzia internazionale per l’energia atomica, entrato in vigore il 21 febbraio 1977 (pubblicato nel documento INFCIRC/193),

l’accordo tra la Francia, la Comunità europea dell’energia atomica e l’Agenzia internazionale per l’energia atomica, entrato in vigore il 12 settembre 1981 (pubblicato nel documento INFCIRC/290),

l’accordo tra il Regno Unito, la Comunità europea dell’energia atomica e l’Agenzia internazionale per l’energia atomica, entrato in vigore il 14 agosto 1978 (pubblicato nel documento INFCIRC/263),

completati dai protocolli addizionali conclusi il 22 settembre 1998 sulla base del documento pubblicato con il riferimento INFCIRC/540 (Sistema rafforzato di controllo di sicurezza, parte II);

ii)

in Ucraina, ai controlli di sicurezza dell’AIEA a norma dell’accordo tra l’Ucraina e l’Agenzia internazionale per l’energia atomica per l’applicazione dei controlli di sicurezza in connessione col trattato di non proliferazione delle armi nucleari che è entrato in vigore il 22 gennaio 1998 (pubblicato con il riferimento INFCIRC/550), completato da un protocollo addizionale concluso il 15 agosto 2000 sulla base del documento pubblicato col riferimento INFCIRC/540 (Sistema di controlli di sicurezza rafforzati, parte II), se in vigore.

c)

Qualora l’applicazione di uno degli accordi conclusi con l’AIEA di cui alla lettera b) venga sospesa o interrotta per una qualsiasi ragione nella Comunità o in Ucraina, la parte interessata conclude con l’AIEA un accordo che garantisca un’efficacia e una copertura equivalenti a quelle assicurate dagli accordi sui controlli di sicurezza di cui alla lettera b, punto i) o punto ii), oppure, qualora ciò non risulti possibile,

la Comunità, dal canto suo, applica controlli di sicurezza basati sul sistema Euratom e idonei a garantire un’efficacia e una copertura equivalenti a quelli degli accordi di cui alla lettera b, punto i), o, qualora ciò non sia possibile,

le parti stipulano accordi per l’applicazione di controlli di sicurezza che garantiscano un’efficacia e una copertura equivalenti a quelle garantite dagli accordi sui controlli di sicurezza di cui alla lettera b, punto i) o punto ii).

d)

Applicazione di misure di protezione fisica a livelli che soddisfino come minimo i criteri stabiliti nell’allegato C al documento dell’AIEA INFCIRC/254/Rev. 5/Parte 1 (Linee guida per i trasferimenti nucleari) nel testo eventualmente aggiornato; in aggiunta a questo documento, gli Stati membri della Comunità o, se del caso, la Commissione europea e l’Ucraina faranno riferimento, nell’applicare le misure di protezione fisica, alle raccomandazioni contenute nel documento dell’AIEA INFCIRC/225/Rev. 4 corretta (Protezione fisica delle materie nucleari) nel testo eventualmente aggiornato. Il trasporto internazionale è soggetto alle disposizioni della Convenzione internazionale sulla protezione fisica delle materie nucleari (documento AIEA INFCIRC/274/Rev. 1) nel testo eventualmente aggiornato, e quanto prima, ai regolamenti AIEA per la sicurezza dei trasporti di materie radioattive (IAEA Safety Standards — Standard di sicurezza AIEA — Serie n. ST-1), nel testo eventualmente aggiornato.

e)

I ritrasferimenti di materie soggette alle disposizioni del presente articolo al di fuori del territorio soggetto alla giurisdizione delle parti avvengono nel quadro degli impegni assunti dai singoli Stati membri della Comunità e dall’Ucraina all’interno del gruppo dei paesi fornitori di materie nucleari (Nuclear Suppliers Group). In particolare, ai ritrasferimenti di materie soggette alle disposizioni del presente articolo si applicano le linee guida per i trasferimenti nucleari di cui al documento dell’AIEA INFCIRC/254/Rev. 5/Parte 1, nel testo eventualmente aggiornato.

7.   Le parti facilitano gli scambi di materie nucleari tra loro o tra le persone fisiche e giuridiche e le imprese stabilite sul loro territorio, nel reciproco interesse dei produttori, dell’industria del ciclo del combustibile nucleare, dei distributori e dei consumatori.

Le autorizzazioni, ivi comprese le licenze di esportazione e importazione e le autorizzazioni o assensi rilasciati a terzi, relative agli scambi, alle operazioni industriali o ai movimenti di materie nucleari sul territorio delle parti non devono essere utilizzate per imporre restrizioni agli scambi o per compromettere gli interessi commerciali di una delle parti riguardo all’utilizzazione pacifica dell’energia nucleare a livello interno e internazionale. L’autorità competente risponde alle domande di autorizzazione nei termini più rapidi e senza imporre spese eccessive. Per garantire l’osservanza di questa disposizione sono emanate adeguate misure amministrative.

Le disposizioni del presente accordo non devono essere utilizzate per ostacolare la libera circolazione delle materie nucleari nel territorio della Comunità.

8.   Nonostante la sospensione o la risoluzione del presente accordo e indipendentemente dalle ragioni che le hanno motivate, le lettere a) e b) del paragrafo 6 continueranno ad essere applicate fintantoché le materie nucleari soggette a queste disposizioni resteranno sotto la giurisdizione di una delle parti o fintantoché non sia stata presa una decisione ai sensi del paragrafo 2.

Articolo 8

Prevenzione del traffico illecito di materie nucleari

La cooperazione nel campo della prevenzione del traffico illecito di materie nucleari riguarda la promozione di metodi e tecniche di controllo delle materie nucleari.

Articolo 9

Altri settori di reciproco interesse

1.   Le parti possono convenire, nell’ambito delle loro competenze rispettive, di porre in essere una cooperazione in altre attività nel settore dell’energia nucleare.

2.   Per la Comunità, le attività dovranno rientrare nei programmi di azione nel settore interessato e rispondere alle prescritte condizioni, ad esempio in settori come la sicurezza dei trasporti di materie nucleari, i controlli di sicurezza o la cooperazione industriale per promuovere taluni aspetti della sicurezza degli impianti nucleari.

3.   Sono parimenti di applicazione le disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 4, 5 e 6.

Articolo 10

Diritto applicabile

La cooperazione ai sensi del presente accordo deve essere conforme alle leggi e ai regolamenti vigenti nella Comunità e nell’Ucraina, nonché agli accordi internazionali firmati dalle parti. Nel caso della Comunità, la legislazione applicabile comprende il trattato Euratom e gli atti di diritto derivato adottati sulla sua base.

Articolo 11

Proprietà intellettuale

L’utilizzazione e la diffusione delle informazioni e dei diritti di proprietà intellettuale, dei brevetti e dei diritti d’autore inerenti le attività di cooperazione intraprese nell’ambito del presente accordo devono essere conformi alle disposizioni degli allegati agli accordi di cooperazione tra la Comunità europea dell’energia atomica e il Gabinetto dei ministri dell’Ucraina nel campo della sicurezza nucleare e della fusione nucleare controllata di cui agli articoli 4 e 5 del presente accordo.

Articolo 12

Consultazioni e arbitrato

1.   Le parti si consultano regolarmente nell’ambito dell’accordo di partenariato e cooperazione per monitorare la cooperazione instaurata dal presente accordo, a meno che esse non prevedano meccanismi di consultazione particolari.

2.   Qualsiasi controversia che sorga in ordine all’applicazione o all’interpretazione del presente accordo può essere risolta applicando la procedura istituita dall’articolo 96 dell’accordo di partenariato e cooperazione.

Articolo 13

Entrata in vigore e durata

1.   Il presente accordo entra in vigore alla data specificata (1) dalle parti mediante scambio di note diplomatiche e rimane in vigore per un periodo iniziale di cinque anni.

2.   Successivamente, l’accordo è automaticamente rinnovato per periodi di cinque anni, a meno che una delle parti non lo denunci o non chieda di rinegoziarlo non oltre sei mesi prima della data di scadenza.

3.   Se una delle parti o uno Stato membro della Comunità viola una qualsiasi disposizione sostanziale del presente accordo, l’altra parte può, dandone preavviso scritto, sospendere o recedere in tutto o in parte dalla cooperazione contemplata dal presente accordo.

Prima che una delle parti prenda le misure necessarie a tal fine, le parti si consultano allo scopo di raggiungere un accordo sulle misure correttive da assumere e sui tempi entro i quali esse devono essere attuate.

Le iniziative di cui al primo comma sono assunte soltanto se non sia stato possibile prendere le misure concordate nei termini convenuti o, qualora non sia stato possibile pervenire all’accordo previsto dal comma precedente, decorso un periodo di tempo ragionevole in relazione alla natura e alla gravità della violazione.

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e ucraina, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Fatto a Kiev, il 28 aprile 2005.

Per la Comunità europea dell’energia atomica

Andris PIEBALGS

Per il gabinetto dei ministri dell’Ucraina

Ivan PLACHKOV


(1)  1.9.2006.


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