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Document 22005D0141(01)

    Decisione del Comitato misto SEE n. 141/2005, del 2 dicembre 2005 , che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

    GU L 53 del 23.2.2006, p. 36–37 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/141(2)/oj

    23.2.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 53/36


    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

    n. 141/2005

    del 2 dicembre 2005

    che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 110/2005 (1).

    (2)

    Occorre integrare nell'accordo la decisione 2005/200/CE della Commissione, del 2 marzo 2005, che autorizza l'Estonia, la Lettonia, la Lituania e Malta ad adottare prescrizioni più restrittive per quanto riguarda la presenza di Avena fatua nelle sementi di cereali (2).

    (3)

    Occorre integrare nell'accordo la decisione 2005/310/CE della Commissione, del 15 aprile 2005, che prevede la commercializzazione temporanea di determinate sementi della specie Glycine max che non soddisfano le condizioni poste dalla direttiva 2002/57/CE del Consiglio (3).

    (4)

    Occorre integrare nell'accordo la decisione 2005/325/CE della Commissione, dell'8 marzo 2005, che dispensa la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, Malta e la Polonia dall'obbligo di applicare a talune specie le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 1999/105/CE e 2002/57/CE del Consiglio relative, rispettivamente, alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, dei materiali forestali di moltiplicazione e delle sementi di piante oleaginose e da fibra (4),

    DECIDE:

    Articolo 1

    La parte 2 del capitolo III dell'allegato I dell'accordo è modificata come segue:

    1)

    dopo il punto 40 (decisione 2005/114/CE della Commissione) è aggiunto il punto seguente:

    «41.

    32005 D 0310: decisione 2005/310/CE della Commissione, del 15 aprile 2005, che prevede la commercializzazione temporanea di determinate sementi della specie Glycine max che non soddisfano le condizioni poste dalla direttiva 2002/57/CE del Consiglio (GU L 99 del 19.4.2005, pag. 13).»;

    2)

    sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO», dopo il punto 73 (decisione 1999/416/CE della Commissione) sono inseriti i punti seguenti:

    «74.

    32005 D 0200: decisione 2005/200/CE della Commissione, del 2 marzo 2005, che autorizza l'Estonia, la Lettonia, la Lituania e Malta ad adottare prescrizioni più restrittive per quanto riguarda la presenza di Avena fatua nelle sementi di cereali (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 19).

    75.

    32005 D 0325: decisione 2005/325/CE della Commissione, dell'8 marzo 2005, che dispensa la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, Malta e la Polonia dall'obbligo di applicare a talune specie le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 1999/105/CE e 2002/57/CE del Consiglio relative, rispettivamente, alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, dei materiali forestali di moltiplicazione e delle sementi di piante oleaginose e da fibra (GU L 109 del 29.4.2005, pag. 1).

    Ai fini dell'accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso:

    I riferimenti ad altri atti nella decisione sono considerati pertinenti nella misura e nella forma in cui tali atti sono integrati nell'accordo.»

    Articolo 2

    I testi delle decisioni 2005/200/CE, 2005/310/CE e 2005/325/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il 3 dicembre 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (5).

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2005.

    Per il Comitato misto SEE

    Il presidente

    SAS Principe Nikolaus von LIECHTENSTEIN


    (1)  GU L 339 del 22.12.2005, pag. 6.

    (2)  GU L 70 del 16. 3.2005, pag. 19.

    (3)  GU L 99 del 19.4.2005, pag. 13.

    (4)  GU L 109 del 29. 4.2005, pag. 1.

    (5)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


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