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Document 22005D0088

    Decisione del Comitato misto SEE n. 88/2005, del 10 giugno 2005, che modifica il protocollo 31, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, dell’accordo SEE

    GU L 268 del 13.10.2005, p. 24–24 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/88/oj

    13.10.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 268/24


    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 88/2005

    del 10 giugno 2005

    che modifica il protocollo 31, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, dell’accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l’accordo»), in particolare gli articoli 86 e 98,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il protocollo 31 dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 183/2004 del 16 dicembre 2004 (1).

    (2)

    È opportuno estendere la cooperazione delle Parti contraenti dell’accordo per includere la decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass) (2).

    (3)

    Occorre pertanto modificare il protocollo 31 dell’accordo per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare il 1o gennaio 2005,

    DECIDE:

    Articolo 1

    Nel protocollo 31 dell’accordo, all’articolo 4, paragrafo 2, lettera k), è aggiunto il seguente trattino:

    «—

    32004 D 2241: decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass) (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 6).»

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’ultima notificazione al Comitato misto SEE prevista dall’articolo 103, paragrafo 1 dell’accordo (3).

    Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2005.

    Articolo 3

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2005.

    Per il Comitato misto SEE

    Il presidente

    Richard WRIGHT


    (1)  GU L 133 del 26.5.2005, pag. 48.

    (2)  GU L 390 del 31.12.2004, pag. 6.

    (3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


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