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Document 22005D0029
Decision of the EEA Joint Committee No 29/2005 of 11 March 2005 amending Annex I (Veterinary and phytosanitary matters) to the EEA Agreement
Decisione del Comitato misto SEE n. 29/2005, dell'11 marzo 2005, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE
Decisione del Comitato misto SEE n. 29/2005, dell'11 marzo 2005, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE
GU L 198 del 28.7.2005, p. 15–17
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
In force
28.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 198/15 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 29/2005
dell'11 marzo 2005
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 2/2005 dell'8 febbraio 2005 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1289/2004 della Commissione, del 14 luglio 2004, che autorizza l'utilizzo per dieci anni dell'additivo Deccox® nei mangimi, appartenente al gruppo dei coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose (2). |
(3) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1356/2004 della Commissione, del 26 luglio 2004, che autorizza l'utilizzo per dieci anni dell'additivo «Elancoban» nei mangimi, appartenente al gruppo dei coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose (3). |
(4) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1455/2004 della Commissione, del 16 agosto 2004, concernente l'autorizzazione per dieci anni dell'additivo «Avatec 15 %» nei mangimi, appartenente al gruppo dei coccidiostatici e altre sostanze medicamentose (4). |
(5) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1463/2004 della Commissione, del 17 agosto 2004, concernente l'autorizzazione per dieci anni dell'additivo «Sacox 120 microGranulate» nei mangimi, appartenente al gruppo dei coccidiostatici e altre sostanze medicamentose (5). |
(6) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1464/2004 della Commissione, del 17 agosto 2004, concernente l'autorizzazione per dieci anni dell'additivo «Monteban» nei mangimi, appartenente al gruppo dei coccidiostatici e altre sostanze medicamentose (6), |
DECIDE:
Articolo 1
Nell'allegato I dell'accordo, capitolo II, dopo il punto 1zx [regolamento (CE) n. 1465/2004 della Commissione] sono inseriti i punti seguenti:
«1zy. |
32004 R 1289: regolamento (CE) n. 1289/2004 della Commissione, del 14 luglio 2004, che autorizza l'utilizzo per dieci anni dell'additivo Deccox® nei mangimi, appartenente al gruppo dei coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose (GU L 243 del 15.7.2004, pag. 15). |
1zz. |
32004 R 1356: regolamento (CE) n. 1356/2004 della Commissione, del 26 luglio 2004, che autorizza l'utilizzo per dieci anni dell'additivo “Elancoban” nei mangimi, appartenente al gruppo dei coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose (GU L 251 del 27.7.2004, pag. 6). |
1zza. |
32004 R 1455: regolamento (CE) n. 1455/2004 della Commissione, del 16 agosto 2004, concernente l'autorizzazione per dieci anni dell'additivo “Avatec 15 %” nei mangimi, appartenente al gruppo dei coccidiostatici e altre sostanze medicamentose (GU L 269 del 17.8.2004, pag. 14). |
1zzb. |
32004 R 1463: regolamento (CE) n. 1463/2004 della Commissione, del 17 agosto 2004, concernente l'autorizzazione per dieci anni dell'additivo “Sacox 120 microGranulate” nei mangimi, appartenente al gruppo dei coccidiostatici e altre sostanze medicamentose (GU L 270 del 18.8.2004, pag. 5). |
1zzc. |
32004 R 1464: regolamento (CE) n. 1464/2004 della Commissione, del 17 agosto 2004, concernente l'autorizzazione per dieci anni dell'additivo “Monteban” nei mangimi, appartenente al gruppo dei coccidiostatici e altre sostanze medicamentose (GU L 270 del 18.8.2004, pag. 8).» |
Articolo 2
I testi dei regolamenti (CE) n. 1289/2004, (CE) n. 1356/2004, (CE) n. 1455/2004, (CE) n. 1463/2004 e (CE) n. 1464/2004 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 12 marzo 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al comitato misto SEE (7).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2005.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Richard WRIGHT
(1) GU L 161 del 23.6.2005, pag. 3.
(2) GU L 243 del 15.7.2004, pag. 15.
(3) GU L 251 del 27.7.2004, pag. 6.
(4) GU L 269 del 17.8.2004, pag. 14.
(5) GU L 270 del 18.8.2004, pag. 5.
(6) GU L 270 del 18.8.2004, pag. 8.
(7) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.