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Document 22003A1118(01)

    Accordo che rinnova l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Federazione russa

    GU L 299 del 18.11.2003, p. 21–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007

    Related Council decision

    22003A1118(01)

    Accordo che rinnova l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Federazione russa

    Gazzetta ufficiale n. L 299 del 18/11/2003 pag. 0021 - 0022


    Accordo

    che rinnova l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Federazione russa

    LA COMUNITÀ EUROPEA, in seguito denominata "Comunità" da una parte,

    e

    IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA, dall'altra,

    in seguito denominate "le parti",

    CONSIDERANDO l'importanza che riveste la ricerca scientifica e tecnologica per il loro sviluppo economico e sociale;

    RICONOSCENDO che la Comunità e la Federazione russa svolgono al momento attività di ricerca e sviluppo tecnologico in vari settori di interesse comune e che la partecipazione reciproca a tali attività può fornire vantaggi reciproci;

    VISTO l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Federazione russa, firmato a Bruxelles il 16 novembre 2000 e scaduto il 31 dicembre 2002;

    DESIDERANDO portare avanti la cooperazione in materia di ricerca scientifica e tecnologica nel quadro ufficiale stabilito da suddetto accordo,

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

    Articolo 1

    L'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Federazione russa, firmato a Bruxelles il 16 novembre 2000 e scaduto il 31 dicembre 2002, è rinnovato per un periodo supplementare di cinque anni.

    Articolo 2

    Il presente accordo entra in vigore alla data in cui ciascuna delle parti ha notificato all'altra per iscritto l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

    Articolo 3

    Il presente accordo è redatto in duplice copia nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, neerlandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e russa, ciascun testo facente ugualmente fede.

    Por la Comunidad Europea/For Det Europæiske Fællesskab/Für die Europäische Gemeinschaft/Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα/For the European Community/Pour la Communauté européenne/Per la Comunità europea/Voor de Europese Gemeenschap/Pela Comunidade Europeia/Euroopan yhteisön puolesta/På Europeiska gemenskapens vägnar

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    Por el Gobierno de la Federación de Rusia/For regeringen for Den Russiske Føderation/Für die Regierung der Russischen Föderation/Για την κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας/For the Government of the Russian Federation/Pour le gouvernement de la Fédération de Russie/Per il governo della Federazione russa/Voor de regering van de Russische Federatie/Pelo Governo da Federação Russa/Venäjän federaation hallituksen puolesta/För Ryska federationens regering

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