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Document 22002D0088
Decision of the EEA Joint Committee No 88/2002 of 25 June 2002 amending Annex XV (State aid) to the EEA Agreement
Decisione del Comitato misto SEE n. 88/2002, del 25 giugno 2002, che modifica l'allegato XV (Aiuti di Stato) dell'accordo SEE
Decisione del Comitato misto SEE n. 88/2002, del 25 giugno 2002, che modifica l'allegato XV (Aiuti di Stato) dell'accordo SEE
GU L 266 del 3.10.2002, p. 56–60
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In force
Decisione del Comitato misto SEE n. 88/2002, del 25 giugno 2002, che modifica l'allegato XV (Aiuti di Stato) dell'accordo SEE
Gazzetta ufficiale n. L 266 del 03/10/2002 pag. 0056 - 0060
Decisione del Comitato misto SEE n. 88/2002 del 25 giugno 2002 che modifica l'allegato XV (Aiuti di Stato) dell'accordo SEE IL COMITATO MISTO SEE, visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: "l'accordo"), in particolare l'articolo 98, considerando quanto segue: (1) L'allegato XV dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 6/2001 del Comitato misto SEE del 31 gennaio 2001(1). (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione(2). (3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis")(3). (4) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese(4), DECIDE: Articolo 1 L'allegato XV dell'accordo è modificato nel modo seguente: 1) I seguenti punti sono inseriti dopo il punto 1c [regolamento (CE) n. 3094/95 del Consiglio]: "Aiuti destinati alla formazione 1d. 32001 R 0068: Regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 20). Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso. a) I termini 'articoli 87 e 88 del trattato CE' vanno letti 'articoli 61 e 62 dell'accordo SEE'. b) il termine 'Stato membro' si intende modificato in 'Stato membro CE o Stato EFTA'. Il termine 'Stati membri' si intende modificato 'Stati membri CE o Stati EFTA'; c) L'articolo 1 va letto: 'Il presente regolamento si applica agli aiuti in tutti i settori previsti dagli articoli da 61 a 64 dell'accordo SEE'. d) All'articolo 2, lettera a), i termini 'articolo 87, paragrafo 1, del trattato' vanno letti 'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE'. e) All'articolo 2, lettera e), i termini 'o la Comunità' non si applicano. f) All'articolo 3 i termini 'compatibili con il mercato comune' vanno letti 'compatibili con il funzionamento dell'accordo SEE'. g) All'articolo 3, i termini '87, paragrafo 3, del trattato' vanno letti 'articolo 61, paragrafo 3, dell'accordo SEE'. I termini 'articolo 88, paragrafo 3, del trattato' vanno letti 'articolo 1, paragrafo 3, del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte'. h) All'articolo 4, paragrafi 2 e 3, i termini 'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato' e 'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato', vanno letti rispettivamente 'articolo 61, paragrafo 3, lettera c) dell'accordo SEE' e 'articolo 61, paragrafo 3, lettera a) dell'accordo SEE'. i) All'articolo 4, paragrafo 6, lettera b), i termini 'registri comunitari' vanno letti 'registri del territorio disciplinato dall'accordo SEE'. j) All'articolo 6, paragrafo 2), i termini 'aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato' vanno letti 'aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE'. Aiuti d'importanza minore ('de minimis') 1e. 32001 R 0069: Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ('de minimis') (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30). Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso. a) I termini 'articoli 87 e 88 del trattato CE' vanno letti 'articoli 61 e 62 dell'accordo SEE'. b) il termine 'Stato membro' si intende modificato in 'Stato membro CE o Stato EFTA'. Il termine 'Stati membri' si intende modificato 'Stati membri CE o Stati EFTA'; c) All'articolo 1, paragrafo 1, i termini 'qualsiasi settore' vanno letti: 'qualsiasi settore previsto dagli articoli da 61 a 64 dell'accordo SEE'. d) Il testo dell'articolo 1, lettera a), è sostituito dal testo seguente: 'al settore dei trasporti e alle attività legate alla produzione, alla trasformazione o alla commercializzazione dei prodotti di cui all'appendice del presente allegato e rientranti nel campo di applicazione dell'accordo.' e) All'articolo 2, paragrafo 1, i termini 'articolo 87, paragrafo 1, del trattato' e 'articolo 88, paragrafo 3' vanno letti rispettivamente 'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE' e 'articolo 1, paragrafo 3, del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte'. Aiuti alle piccole e medie imprese 1f. 32001 R 0070: Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33). Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso. a) I termini 'articoli 87 e 88 del trattato CE' vanno letti 'articoli 61 e 62 dell'accordo SEE'; b) il termine 'Stato membro' si intende modificato in 'Stato membro CE o Stato EFTA'. Il termine 'Stati membri' si intende modificato 'Stati membri CE o Stati EFTA'; c) Il termine 'Commissione' va letto 'autorità di vigilanza competente di cui all'articolo 62 dell'accordo SEE'; d) I termini 'articolo 87, paragrafo 1, del trattato' vanno letti 'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE'; e) I termini 'articolo 88, paragrafo 3 del trattato' vanno letti 'articolo 1, paragrafo 3, del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte'. f) All'articolo 1, paragrafo 1, i termini 'fatti salvi i regolamenti o le direttive comunitarie specifici, più o meno restrittivi del presente regolamento, adottati a norma del trattato CE e relativi' vanno letti 'fatte salve le norme specifiche, più o meno restrittive del presente regolamento, adottate ai sensi dell'accordo SEE'. I termini 'determinati settori' vanno letti 'tutti i settori previsti dagli articoli da 61 a 64 dell'accordo SEE'. g) Il testo dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), è sostituito dal testo seguente: 'alle attività connesse alla produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti elencati nell'appendice del presente allegato e rientranti nel campo di applicazione dell'accordo.'. h) Agli articoli 3 e 5 i termini 'compatibili con il mercato comune' vanno letti 'compatibili con il funzionamento dell'accordo SEE'. i) All'articolo 4, paragrafo 3, i termini 'articolo 87, paragrafo 3, lettera c)' vanno letti 'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE'. I termini 'articolo 87, paragrafo 3, lettera a)' vanno letti 'articolo 61, paragrafo 3, lettera a), dell'accordo SEE'." 2. Alla fine dell'allegato XV viene aggiunto il testo seguente: "APPENDICE Elenco di prodotti di cui ai punti 1e, lettera d), e 1f, lettera g), dell'allegato XV >SPAZIO PER TABELLA>" Articolo 2 I testi dei regolamenti (CE) n. 68/2001, (CE) n. 69/2001 e (CE) n. 70/2001 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il 26 giugno 2002, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo(5) siano pervenute al Comitato misto SEE. Articolo 4 La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2002. Per il Comitato misto SEE Il Presidente P. Westerlund (1) GU L 66 dell'8.3.2001, pag. 48. (2) GU L 10 del 13.1.2001, pag. 20. (3) GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30. (4) GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33. (5) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.