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Document 22001A0403(01)

    Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia - Dichiarazioni

    GU L 93 del 3.4.2001, p. 40–47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2001/258/oj

    Related Council decision

    22001A0403(01)

    Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia - Dichiarazioni

    Gazzetta ufficiale n. L 093 del 03/04/2001 pag. 0040 - 0047


    Accordo

    tra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia

    relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia

    LA COMUNITÀ EUROPEA,

    e

    LA REPUBBLICA D'ISLANDA,

    e

    IL REGNO DI NORVEGIA,

    in appresso denominati "le parti contraenti",

    CONSIDERANDO che gli Stati membri dell'Unione europea hanno concluso la convenzione di Dublino per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri dell'Unione europea, firmata a Dublino il 15 giugno 1990 (in appresso "convenzione di Dublino")(1);

    RAMMENTANDO che l'articolo 7 dell'accordo, del 18 maggio 1999, concluso dal Consiglio dell'Unione europea (in appresso "Consiglio") con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen(2) richiede la conclusione di un'intesa adeguata sui criteri ed i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia;

    CONSIDERANDO che è pertanto opportuno che il presente accordo incorpori le disposizioni della convenzione di Dublino e le norme pertinenti già adottate dal comitato istituito dall'articolo 18 della convenzione, fatti salvi i rapporti stabiliti dalla convenzione di Dublino tra le parti contraenti di detta convenzione;

    CONSIDERANDO che la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati(3) (in appresso "direttiva sulla tutela dei dati personali") verrà applicata dall'Islanda e dalla Norvegia nel medesimo modo in cui viene applicata dagli Stati membri della Comunità europea in caso di trattamento dei dati ai fini del presente accordo;

    RICONOSCENDO, tuttavia, che le disposizioni incorporate nel presente accordo devono, ove necessario, essere adeguate per tener conto del fatto che l'Islanda e la Norvegia non sono Stati membri dell'Unione europea;

    NELLA CONVINZIONE che sia necessario includere nel presente accordo un meccanismo che assicuri un parallelismo con lo sviluppo dell'acquis comunitario, in particolare per quanto riguarda le materie di cui all'articolo 63, paragrafo 1, punto a) del trattato che istituisce la Comunità europea;

    NELLA CONVINZIONE che sia necessario organizzare la cooperazione con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia a tutti i livelli per quanto riguarda l'attuazione, l'applicazione pratica e l'ulteriore sviluppo della convenzione di Dublino;

    RITENENDO che sia necessario a tal fine costituire una struttura organizzativa che consenta di associare la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia alle attività in questi settori e che consenta loro di partecipare a tali attività tramite un comitato;

    CONSIDERANDO che il Consiglio ha adottato l'11 dicembre 2000 il regolamento (CE) n. 2725/2000 che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino(4), concorrendo a stabilire quale parte contraente sia competente, ai sensi di detta convenzione, per l'esame di una domanda di asilo;

    CONSIDERANDO che è opportuno che il presente accordo si estenda alle materie disciplinate dal regolamento Eurodac, allo scopo di assicurare un'applicazione parallela di detto accordo in Islanda, in Norvegia e nelle Comunità europee;

    CONSIDERANDO che le disposizioni del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea e gli atti adottati a norma di tale titolo non si applicano al Regno di Danimarca, ma che occorre offrire alla Danimarca la possibilità di aderire al presente accordo qualora lo desideri,

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

    Articolo 1

    1. L'Islanda e la Norvegia attuano le disposizioni della convenzione di Dublino, elencate nella parte 1 dell'allegato al presente accordo, e le decisioni del comitato istituito dall'articolo 18 della convenzione di Dublino, elencate nella parte 2 dell'allegato al presente accordo, e le applicano nell'ambito dei reciproci rapporti e dei rapporti con gli Stati membri, fatto salvo il paragrafo 4.

    2. Gli Stati membri applicano le norme di cui al paragrafo 1, fatto salvo il paragrafo 4, in relazione all'Islanda e alla Norvegia.

    3. L'Islanda e la Norvegia attuano e applicano mutatis mutandis le disposizioni della direttiva sulla tutela dei dati personali, quali si applicano negli Stati membri ai dati trattati ai fini dell'applicazione e dell'attuazione delle disposizioni definite nell'allegato.

    4. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, si intende che i riferimenti agli "Stati membri" nelle disposizioni di cui all'allegato comprendono anche l'Islanda e la Norvegia.

    5. Il presente accordo si applica al regolamento Eurodac, tenendo conto della situazione particolare della Norvegia e dell'Islanda in quanto non fanno parte dell'Unione europea, allo scopo di assicurare un'applicazione parallela di detto regolamento in Islanda, in Norvegia e nella Comunità europea.

    Articolo 2

    1. La Commissione delle Comunità europee (in appresso "Commissione"), quando elabora una nuova normativa basata sull'articolo 63, punto 1), lettera a), del trattato che istituisce la Comunità europea in uno dei settori contemplati dall'allegato al presente accordo o sull'articolo 1, paragrafo 5, consulta in via informale gli esperti islandesi e norvegesi, così come consulta gli esperti degli Stati membri in fase di stesura delle proposte.

    2. Contestualmente alla trasmissione al Parlamento europeo e al Consiglio, la Commissione inoltra all'Islanda e alla Norvegia copia delle proposte pertinenti ai fini del presente accordo.

    Su richiesta di una delle parti contraenti, può avere luogo uno scambio di opinioni preliminare in seno al comitato congiunto istituito a norma dell'articolo 3.

    3. Durante la fase che precede l'adozione della normativa, in un processo continuo di informazione e consultazione, le parti contraenti si consultano nuovamente fra loro, nei momenti importanti, su richiesta di una di esse, in seno al comitato congiunto. Dopo l'adozione, si applica la procedura di cui all'articolo 4, paragrafi da 2 a 7.

    4. Le Parti contraenti cooperano in buona fede durante la fase di informazione e consultazione allo scopo di agevolare, al termine di tale processo, lo svolgimento delle funzioni del comitato congiunto ai sensi del presente accordo.

    5. I rappresentanti dei governi islandese e norvegese hanno diritto di avanzare suggerimenti in sede di comitato congiunto sulle questioni menzionate al paragrafo 1.

    6. La Commissione garantisce agli esperti norvegesi e islandesi la partecipazione più ampia possibile, a seconda dei settori interessati, alla fase preparatoria dei progetti delle misure da presentare successivamente ai comitati che coadiuvano la Commissione nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi. A questo riguardo, nel redigere i progetti delle misure, la Commissione consulta esperti dell'Islanda e della Norvegia nello stesso modo in cui consulta gli esperti degli Stati membri della Comunità.

    7. Quando una proposta è sottoposta al Consiglio nel quadro della procedura applicabile al tipo di comitato che interviene, la Commissione comunica al Consiglio il punto di vista degli esperti dell'Islanda e della Norvegia.

    Articolo 3

    1. È istituito un comitato congiunto composto dei rappresentanti delle parti contraenti.

    2. Il comitato congiunto adotta il suo regolamento interno mediante consenso.

    3. Il comitato congiunto si riunisce su iniziativa del presidente o su richiesta di uno dei membri.

    4. Il comitato congiunto si riunisce a livello appropriato, quando le circostanze lo richiedono, per esaminare l'applicazione pratica e l'attuazione delle disposizioni di cui all'allegato, compresi i nuovi atti o provvedimenti di cui all'articolo 1 adottati dal Comitato istituito dall'articolo 18 della convenzione di Dublino, e per scambiare opinioni sull'elaborazione di nuove norme basate sull'articolo 63, punto 1), lettera a), del trattato che istituisce la Comunità europea e relative a materie contemplate dall'articolo 1, paragrafo 5 o dall'allegato.

    Si presume che qualsiasi scambio di informazioni relative al presente accordo avvenga nel quadro del mandato del comitato congiunto.

    5. La presidenza del comitato congiunto è esercitata, a rotazione semestrale, dal rappresentante della Comunità europea e dal rappresentante del governo islandese o norvegese, seguendo l'ordine alfabetico.

    Articolo 4

    1. Fatto salvo il paragrafo 2, qualora il comitato istituito dall'articolo 18 della convenzione di Dublino adotti nuovi atti o provvedimenti nei settori di cui all'articolo 1, essi vengono applicati a partire dallo stesso momento dagli Stati membri, da un lato, e dall'Islanda e la Norvegia, dall'altro, a meno che l'atto o il provvedimento stesso non prevedano espressamente altrimenti.

    2. La Commissione comunica immediatamente all'Islanda e alla Norvegia l'adozione degli atti o provvedimenti di cui al paragrafo 1. L'Islanda e la Norvegia decidono autonomamente se accettarne il contenuto e darvi attuazione nel rispettivo ordinamento giuridico interno. Le decisioni in tal senso sono comunicate al Segretariato generale del Consiglio e alla Commissione nei trenta giorni successivi all'adozione dell'atto o provvedimento in questione.

    3. L'Islanda, se può essere vincolata dal contenuto dell'atto o provvedimento soltanto previo soddisfacimento di determinati requisiti costituzionali, ne informa il Segretariato generale del Consiglio e la Commissione al momento della comunicazione. L'Islanda informa immediatamente per iscritto il Segretariato generale del Consiglio e la Commissione non appena tutti i requisiti costituzionali sono stati soddisfatti e fornisce tale informazione il più sollecitamente possibile prima della data di entrata in vigore prevista per l'Islanda dell'atto o provvedimento ai sensi del paragrafo 1.

    4. La Norvegia, se può essere vincolata dal contenuto dell'atto o provvedimento soltanto previo soddisfacimento di determinati requisiti costituzionali, ne informa il Segretariato generale del Consiglio e la Commissione al momento della comunicazione. La Norvegia informa immediatamente per iscritto il Segretariato generale del Consiglio e la Commissione non appena tutti i requisiti costituzionali sono stati soddisfatti, al più tardi entro sei mesi dalla comunicazione della competente istituzione dell'Unione europea. Se possibile la Norvegia applica in via provvisoria il contenuto dell'atto o provvedimento a decorrere dalla data di entrata in vigore per la Norvegia e fino al momento in cui fornisce l'informazione che i requisiti costituzionali sono stati soddisfatti.

    5. Il fatto che l'Islanda e la Norvegia accettino gli atti e i provvedimenti di cui al paragrafo 1 instaura diritti e obblighi fra l'Islanda e la Norvegia nonché tra l'Islanda e la Norvegia, da un lato, e gli Stati membri dell'Unione europea, dall'altro.

    6. Qualora:

    a) l'Islanda o la Norvegia comunichino la decisione di non accettare il contenuto di un atto o di un provvedimento di cui al paragrafo 1 per il quale sono state seguite le procedure previste nel presente accordo, oppure

    b) l'Islanda o la Norvegia non effettuino la notifica entro il termine di trenta giorni di cui al paragrafo 2, oppure

    c) l'Islanda non effettui la notifica prima della data prevista per l'entrata in vigore dell'atto o del provvedimento nei suoi confronti, oppure

    d) la Norvegia non effettui la notifica entro il termine di sei mesi, previsto al paragrafo 4, o non provveda all'applicazione transitoria contemplata nel medesimo paragrafo a partire dalla data di entrata in vigore prevista per questo paese dell'atto o del provvedimento,

    il presente accordo si considera sospeso relativamente all'Islanda o alla Norvegia, secondo il caso.

    7. Il comitato congiunto esamina la questione che ha determinato la sospensione e provvede ad ovviare alle cause della mancata accettazione o ratifica entro novanta giorni. Dopo aver valutato tutte le altre possibilità per mantenere il buon funzionamento del presente accordo, compresa la possibilità di prendere atto dell'equivalenza della normativa, il comitato può decidere all'unanimità di rimettere in vigore l'accordo. Nel caso la sospensione prosegua, trascorsi novanta giorni si considera che il presente accordo cessi di essere valido relativamente all'Islanda o alla Norvegia, secondo il caso.

    Articolo 5

    In attesa dell'entrata in vigore delle misure di cui all'articolo 2, paragrafo 1 e in sostituzione delle disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, in conformità all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, qualora una parte contraente incontri serie difficoltà a causa di un mutamento sostanziale delle circostanze esistenti al momento della conclusione del presente accordo, detta parte può adire il comitato congiunto istituito dall'articolo 3 in modo che esso possa proporre alle parti contraenti gli opportuni provvedimenti per affrontare la situazione. Il comitato congiunto decide all'unanimità su detti provvedimenti. Qualora non sia possibile raggiungere l'unanimità, si applica l'articolo 8.

    Articolo 6

    1. Il comitato congiunto, in considerazione dell'obiettivo delle parti contraenti di assicurare un'applicazione e un'interpretazione il più possibile omogenee delle disposizioni di cui all'articolo 1, si tiene costantemente aggiornato sull'evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (in appresso "Corte di giustizia") e di quella dei competenti tribunali islandesi e norvegesi, relativa a dette disposizioni. A tal fine le parti contraenti convengono di provvedere alla comunicazione reciproca di detta giurisprudenza senza indugio.

    2. Fatta salva l'adozione delle necessarie modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia, l'Islanda e la Norvegia hanno diritto di presentare a detta Corte memorie o osservazioni scritte quando essa è stata adita da un organo giurisdizionale di uno Stato membro perché si pronunci in via pregiudiziale sull'interpretazione di una delle disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 5 e all'articolo 2, paragrafo 1.

    Articolo 7

    1. L'Islanda e la Norvegia presentano annualmente al comitato congiunto relazioni su come le rispettive autorità amministrative e giurisdizionali hanno applicato e interpretato le disposizioni di cui all'articolo 1, come interpretate di volta in volta dalla Corte di giustizia.

    2. La procedura di cui all'articolo 8 si applica nei casi in cui il comitato congiunto non sia riuscito a garantire un'applicazione e un'interpretazione omogenee entro un termine di due mesi dal momento in cui gli è stata segnalata una divergenza sostanziale tra la giurisprudenza della Corte di giustizia e quella dei tribunali islandesi o norvegesi oppure una sostanziale divergenza d'applicazione fra le autorità degli Stati membri interessati e quelle islandesi o norvegesi per quanto attiene alle disposizioni di cui all'articolo 1.

    Articolo 8

    1. In caso di controversia circa l'applicazione o l'interpretazione del presente accordo o qualora si verifichi la situazione prospettata nell'articolo 5 o nell'articolo 7, paragrafo 2, la questione è ufficialmente iscritta come punto controverso all'ordine del giorno del comitato congiunto.

    2. Il comitato congiunto ha un termine di novanta giorni per dirimere la controversia a decorrere dalla data di adozione dell'ordine del giorno in cui essa è stata iscritta.

    3. Se il comitato congiunto non riesce a dirimere la controversia entro i novanta giorni previsti al paragrafo 2, è fissato un ulteriore termine di novanta giorni per la ricerca di una composizione definitiva. Qualora il comitato congiunto non abbia adottato una decisione entro tale termine, si considera che il presente accordo cessa di essere valido relativamente all'Islanda e alla Norvegia, secondo il caso, alla fine dell'ultimo giorno di detto termine.

    Articolo 9

    1. Per quanto riguarda i costi amministrativi ed operativi derivanti dalla costituzione e dalla gestione dell'unità centrale di Eurodac, l'Islanda e la Norvegia versano al bilancio generale dell'Unione europea un contributo annuo pari:

    - per l'Islanda: allo 0,1 %,

    - per la Norvegia: al 4,995 %;

    di un importo di riferimento iniziale pari a 9575000 EUR in stanziamenti d'impegno e a 5000000 EUR in stanziamenti di pagamento e, a partire dall'esercizio 2002, della dotazione di bilancio pertinente per l'esercizio in questione.

    Per quanto riguarda gli altri costi amministrativi o operativi derivanti dall'applicazione del presente accordo, l'Islanda e la Norvegia contribuiscono versando al bilancio generale dell'Unione europea un importo annuo calcolato in proporzione della percentuale che il rispettivo prodotto interno lordo rappresenta rispetto al prodotto interno lordo di tutti gli Stati partecipanti.

    2. L'Islanda e la Norvegia hanno diritto a ricevere i documenti inerenti al presente accordo e a chiedere, nelle riunioni del comitato congiunto, l'interpretazione verso la lingua ufficiale delle istituzioni delle Comunità europee di loro scelta. Tuttavia, le eventuali spese per la traduzione o l'interpretazione da e verso l'islandese o il norvegese sono sostenute, secondo il caso, dall'Islanda o dalla Norvegia.

    Articolo 10

    Le autorità nazionali dell'Islanda e della Norvegia competenti per la protezione dei dati personali e l'organo di controllo indipendente istituito in virtù dell'articolo 286, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea cooperano per quanto necessario per l'assolvimento dei propri compiti, in particolare scambiandosi tutte le informazioni utili. Le modalità di tale cooperazione sono convenute non appena l'organo di cui sopra sia stato istituito.

    Articolo 11

    1. Il presente accordo lascia impregiudicato l'accordo sullo Spazio economico europeo o qualsiasi altro accordo concluso fra la Comunità europea e l'Islanda e/o la Norvegia o fra il Consiglio e l'Islanda e/o la Norvegia.

    2. Il presente accordo non pregiudica in alcun modo eventuali accordi che saranno conclusi in futuro con l'Islanda e/o la Norvegia dalla Comunità europea.

    3. Il presente accordo lascia impregiudicata la cooperazione nell'ambito dell'Unione nordica dei passaporti nella misura in cui essa non è contraria e non osta al presente accordo e agli atti e provvedimenti basati su di esso.

    Articolo 12

    Il Regno di Danimarca può chiedere di aderire al presente accordo. Le condizioni di tale adesione sono determinate dalle Parti contraenti, con il consenso del Regno di Danimarca, in un protocollo al presente accordo.

    Articolo 13

    1. Fatti salvi i paragrafi da 2 a 5, il presente accordo si applica ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, da un lato, e all'Islanda e alla Norvegia, dall'altro.

    2. Il presente accordo non si applica alle Svalbard (Spitzbergen).

    3. Il presente accordo si applica al territorio del Regno di Danimarca solo nel caso previsto dall'articolo 12 e alle isole Færøer e alla Groenlandia solo in caso di estensione della convenzione di Dublino a tali territori.

    4. Il presente accordo non si applica ai dipartimenti francesi d'oltremare.

    5. Il presente accordo acquista efficacia a Gibilterra solo al momento dell'applicazione della convenzione di Dublino, o di altre misure comunitarie che sostituiscano tale convenzione, a Gibilterra.

    Articolo 14

    1. Il presente accordo è soggetto a ratifica o approvazione da parte delle parti contraenti. Gli strumenti di ratifica o di approvazione saranno depositati presso il Segretariato generale del Consiglio, che funge da depositario.

    2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui il depositario comunica alle parti contraenti l'avvenuto deposito dell'ultimo strumento di ratifica o di approvazione.

    Articolo 15

    Le parti contraenti possono porre termine al presente accordo presentando dichiarazione scritta al depositario. Essa ha effetto sei mesi dopo il relativo deposito. L'efficacia del presente accordo cessa in caso di denuncia dell'accordo stesso da parte della Comunità europea o dell'Islanda e della Norvegia.

    Fatto a Bruxelles, addì diciannove gennaio duemilauno, in un unico esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca, islandese e norvegese, i testi in ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede, depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

    Por la Comunidad Europea/For Det Europæiske Fællesskab/Für die Europäische Gemeinschaft/Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα/For the European Community/Pour la Communauté européenne/Per la Comunità europea/Voor de Europese Gemeenschap/Pela Comunidade Europeia/Euroopan yhteisön puolesta/På Europeiska gemenskapens vägnar/Fyrir hönd Evrópubandalagsins/For Det europeiske fellesskap

    >PIC FILE= "L_2001093IT.004401.EPS">

    Por la República de Islandia/For Republikken Island/Für die Republik Island/Για τη Δημοκρατία της Ισλανδίας/For the Republic of Iceland/Pour la République d'Islande/Per la Repubblica d'Islanda/Voor de Republiek IJsland/Pela República da Islândia/Islannin tasavallan puolesta/På Republiken Islands vägnar/Fyrir hönd Lýðveldisins Íslands/For Republikken Island

    >PIC FILE= "L_2001093IT.004402.EPS">

    Por el Reino de Noruega/For Kongeriget Norge/Für das Königreich Norwegen/Για το Βασίλειο της Νορβηγίας/For the Kingdom of Norway/Pour le Royaume de Norvège/Per il Regno di Norvegia/Voor het Koninkrijk Noorwegen/Pelo Reino da Noruega/Norjan kuningaskunnan puolesta/På Konungariket Norges vägnar/Fyrir hönd Konungsríkisins Noregs/For Kongeriket Norge

    >PIC FILE= "L_2001093IT.004501.EPS">

    (1) GU C 254 del 19.8.1997, pag. 1.

    (2) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

    (3) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

    (4) GU L 316 del 15.12.2000, pag. 1.

    ALLEGATO

    DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CONVENZIONE DI DUBLINO E DECISIONI DEL COMITATO ISTITUITO DALL'ARTICOLO 18 DELLA CONVENZIONE DI DUBLINO

    Parte 1: Convenzione di Dublino

    Tutte le disposizioni della convenzione, firmata a Dublino il 15 giugno 1990, sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee, ad eccezione degli articoli da 16 a 22.

    Parte 2: Decisioni del comitato istituito dall'articolo 18 della convenzione di Dublino

    Decisione n. 1/97, del 9 settembre 1997, del comitato istituito dall'articolo 18 della convenzione di Dublino, del 15 giugno 1990, relativa a disposizioni per l'attuazione della convenzione.

    Decisione n. 1/98, del 30 giugno 1998, del comitato istituito dall'articolo 18 della convenzione di Dublino, del 15 giugno 1990, relativa a disposizioni per l'attuazione della convenzione.

    Dichiarazioni

    DICHIARAZIONE N. 1

    In attesa dell'adozione da parte della Comunità europea della legislazione destinata a sostituire la convenzione di Dublino, le parti contraenti terranno una riunione del comitato congiunto istituito dall'articolo 3, paragrafo 1, dell'accordo in concomitanza con ogni riunione del comitato istituito dall'articolo 18 della convenzione di Dublino, comprese le riunioni a livello di esperti per prepararne i lavori.

    DICHIARAZIONE N. 2

    Le parti contraenti sottolineano l'importanza di uno stretto e attivo dialogo di tutti i soggetti che partecipano all'attuazione della convenzione di Dublino e delle misure di cui all'articolo 2, paragrafo 1, dell'accordo.

    La Commissione inviterà esperti degli Stati membri a riunioni del comitato congiunto per uno scambio di opinioni, nel pieno rispetto dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'accordo, con l'Islanda e la Norvegia su tutte le materie contemplate dall'accordo.

    Le parti contraenti prendono atto della disponibilità degli Stati membri ad accogliere tali inviti ed a partecipare agli scambi di opinioni con l'Islanda e la Norvegia su tutte le materie contemplate dall'accordo.

    DICHIARAZIONE N. 3

    Le parti contraenti convengono che il regolamento interno del comitato congiunto istituito dall'articolo 3 dell'accordo disporrà che le regole in materia di misure di protezione delle informazioni classificate delle istituzioni dell'Unione europea da cui i documenti provengono saranno applicate anche per la protezione delle informazioni classificate da utilizzarsi da parte del comitato congiunto.

    DICHIARAZIONE N. 4

    Nell'ambito dell'accordo, le parti contraenti convengono che i principi sottostanti allo scambio di lettere accluso all'accordo del 18 maggio 1999 saranno applicati per quanto riguarda i comitati che coadiuvano la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi.

    DICHIARAZIONE N. 5

    Le parti contraenti convengono che la decisione n. 1/2000, del 31 ottobre 2000, del comitato istituito dall'articolo 18 della convenzione di Dublino, del 15 giugno 1990, sul trasferimento della competenza in materia di membri della famiglia ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, e dell'articolo 9 di tale convenzione sarà fatta rientrare nel quadro dell'accordo secondo la procedura di cui all'articolo 4 dell'accordo.

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