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Document 22000D0609(03)

    Decisione n. 3/2000 del Consiglio di associazione CE-Turchia, dell'11 aprile 2000, relativa alla creazione di sottocomitati del comitato di associazione

    GU L 138 del 9.6.2000, p. 28–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/378/oj

    22000D0609(03)

    Decisione n. 3/2000 del Consiglio di associazione CE-Turchia, dell'11 aprile 2000, relativa alla creazione di sottocomitati del comitato di associazione

    Gazzetta ufficiale n. L 138 del 09/06/2000 pag. 0028 - 0030


    Decisione n. 3/2000 del Consiglio di associazione CE-Turchia

    dell'11 aprile 2000

    relativa alla creazione di sottocomitati del comitato di associazione

    (2000/378/CE)

    IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE CE-TURCHIA,

    visto l'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia(1), in particolare l'articolo 24,

    considerando quanto segue:

    (1) La Turchia è un paese candidato all'adesione all'Unione europea.

    (2) Il Consiglio europeo di Helsinki dell'11 e 12 dicembre 1999 ha invitato la Commissione a preparare un partenariato di adesione per la Turchia, a predisporre gli opportuni meccanismi di sorveglianza e a preparare un progetto di esame analitico dell'acquis comunitario.

    (3) I comitati di associazione degli altri paesi candidati hanno istituito sottocomitati incaricati di sorvegliare l'applicazione delle priorità dei partenariati di adesione e il ravvicinamento delle legislazioni.

    (4) Si dovrebbero costituire sottocomitati analoghi per assistere il comitato di associazione CE-Turchia, istituito con la decisione n. 3/64 del Consiglio di associazione,

    DECIDE:

    Articolo unico

    Presso il comitato di associazione CE-Turchia sono istituiti i sottocomitati elencati nell'allegato.

    I sottocomitati lavorano sotto l'autorità del comitato di associazione, a cui devono riferire dopo ciascuna riunione.

    Il Consiglio di associazione può decidere di creare altri sottocomitati o gruppi, nonché di sopprimere i sottocomitati o i gruppi esistenti.

    Il comitato di associazione adotta il mandato dei sottocomitati, emana tutte le altre disposizioni necessarie per garantirne il corretto funzionamento e ne informa il Consiglio di associazione.

    I sottocomitati non hanno potere decisionale.

    Fatto a Lussemburgo, addì 11 aprile 2000.

    Per il Consiglio di associazione

    Il Presidente

    I. Cem

    (1) GU 217 del 29.12.1964, pag. 3687/64.

    ALLEGATO

    ACCORDO DI ASSOCIAZIONE CE-TURCHIA

    SOTTOCOMITATI ISTITUITI DAL COMITATO DI ASSOCIAZIONE

    >SPAZIO PER TABELLA>

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