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Document 21994A0316(02)

Convenzione sulla protezione dell'ambiente marino della zona del Mar Baltico, (convenzione di Helsinki modificata nel 1992)

OJ L 73, 16.3.1994, p. 20–45 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 029 P. 239 - 264
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 029 P. 239 - 264
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 019 P. 292 - 318
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 019 P. 292 - 318
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 019 P. 292 - 318
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 019 P. 292 - 318
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 019 P. 292 - 318
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 019 P. 292 - 318
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 019 P. 292 - 318
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 019 P. 292 - 318
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 019 P. 292 - 318
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 008 P. 270 - 296
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 008 P. 270 - 296
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 096 P. 29 - 54

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/1994/157/oj

Related Council decision

21994A0316(02)

Convenzione sulla protezione dell'ambiente marino della zona del Mar Baltico, (convenzione di Helsinki modificata nel 1992)

Gazzetta ufficiale n. L 073 del 16/03/1994 pag. 0020 - 0045
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 29 pag. 0239
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 29 pag. 0239


CONVENZIONE sulla protezione dell'ambiente marino della zona del Mar Baltico - 1992

LE PARTI CONTRAENTI,

CONSAPEVOLI degli imprenscindibili valori dell'ambiente marino della regione del Mar Baltico, delle sue eccezionali caratteristiche idrografiche ed ecologiche e della sensibilità delle sue risorse viventi alle modificazioni ambientali;

RICORDANDO i valori storici e gli attuali valori economici, sociali e culturali della regione del Mar Baltico per il benessere e lo sviluppo dei popoli che vivono in questa regione;

PROFONDAMENTE PREOCCUPATI per l'inquinamento ancora in atto nella regione del Mar Baltico;

FERMAMENTE DETERMINATI ad assicurare il risanamento ecologico del Mar Baltico, la possibilità di autogenerazione dell'ambiente marino e la preservazione del suo equilibrio ecologico;

RICONOSCENDO che la protezione e il miglioramento dell'ambiente marino nella regione del Mar Baltico sono compiti che non possono essere efficacemente assolti con i soli sforzi nazionali e che urgono pertanto una stretta cooperazione a livello regionale e altre misure a livello internazionale;

ESPRIMENDO apprezzamento per quanto è già stato realizzato in materia di protezione ambientale nell'ambito della convenzione del 1974 sulla protezione dell'ambiente marino nella regione del Mar Baltico e per il ruolo svolto dalla Commissione nella protezione dell'ambiente marino del Baltico;

RICORDANDO le disposizioni e i principi della Dichiarazione della Conferenza di Stoccolma sull'ambiente umano del 1972 e dell'Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa del 1975 (CSCE);

DESIDEROSI di promuovere la cooperazione con le competenti organizzazioni regionali quali la Commissione internazionale per la pesca nel Mar Baltico, istituita dalla Convenzione di Gdansk del 1973 sulla pesca e la conservazione delle risorse viventi nel Mar Baltico e nei Belts;

FELICITANDOSI per la Dichiarazione sul Mar Baltico da parte degli Stati baltici e di altri Stati interessati, della Comunità economica europea e di altre istituzioni finanziarie internazionali riuniti a Ronneby nel 1990, nonché per il Programma congiunto globale volto a promuovere un piano di azione congiunto per risanare la regione del Mar Baltico e per ripristinarvi l'equilibrio ecologico;

CONSAPEVOLI dell'importanza che, per una protezione efficace della regione del Mar Baltico, rivestono la trasparenza e la consapevolezza dell'opinione pubblica nonché l'opera di organizzazioni non governative;

FELICITANDOSI per le nuove prospettive di più stretta cooperazione create dai recenti sviluppi economici in Europa sulla base della cooperazione pacifica e della comprensione reciproca;

DERMINATE a concretizzare gli sviluppi che hanno avuto luogo nella politica internazionale dell'ambiente e nel diritto internazionale dell'ambiente in una nuova Convenzione che estenda, potenzi e modernizzi il regime giuridico relativo alla protezione dell'ambiente marino della regione del Mar Baltico, HANNO DECISO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Territorio di applicazione della Convenzione

La Convenzione si applica alla regione del Mar Baltico. Al fini della presente Convenzione s'intende per «regione del Mar Baltico» il Mar Baltico e l'ingresso al Mar Baltico delimitato dal parallelo di Skagen nello Skagerrak al 57°44.43'N. Detta regione comprende le acque internazionali, cioè, ai fini della presente Convenzione, le acque prospicienti la terra a partire dalle linee che misurano l'ampiezza delle acque territoriali fino al limite verso terra conformemente alla designazione effettuata dalle parti contraenti.

Una parte contraente, al momento del deposito dello strumento di ratifica, di approvazione o di adesione, informa il depositario della designazione delle sue acque interne ai fini della presente Convenzione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:

1) Per «inquinamento» s'intende l'introduzione diretta o indiretta da parte dell'uomo di sostanze o energia nel mare, inclusi gli estuari, che possono rappresentare rischi per la salute umana, danni per le risorse viventi e gli ecosistemi marini, ostacoli agli usi legittimi del mare inclusa la pesca, deterioramento della qualità dell'acqua marina relativamente all'utilizzazione della medesima, e una riduzione degli aspetti gradevoli connessi all'ambiente marino.

2) Per «inquinamento proveniente da fonti situate a terra» s'intende l'inquinamento del mare proveniente da fonti puntuali diffuse di qualsiasi tipo situate a terra, che raggiunge il mare attraverso l'acqua, l'aria o direttamente dalla costa. Esso comprende l'inquinamento proveniente da qualsiasi scarico intenzionale al di sotto del fondo marino con accesso da terra mediante tunnel, condutture o altri mezzi.

3) Per «imbarcazione» s'intende ogni tipo di imbarcazione operante nell'ambiente marino; tale definizione include aliscafi, veicoli a cuscino d'aria, veicoli sommergibili, imbarcazioni e natanti nonché piattaforme fisse o galleggianti.

4) a) Per «scarico» s'intende:

i) ogni scarico intenzionale, in mare o nel fondo marino di residui o altri oggetti provenienti da navi, da strutture artificiali situate in mare o da velivoli;

ii) ogni scarico intenzionale in mare di navi, strutture artificiali o velivoli.

b) Per «scarico» non s'intende:

i) lo scarico in mare di rifiuti o altri oggetti connesso a, o derivante da, le normali operazioni di imbarcazioni, altre strutture artificiali situate in mare, velivoli e relative attrezzature, diversi da rifiuti o altri oggetti trasportati da o verso imbarcazioni, strutture artificiali situate in mare o velivoli, operanti nell'intento di eliminare tali oggetti, o derivati dal trattamento di tali rifiuti o di altri oggetti su tali imbarcazioni, strutture o velivoli;

ii) il collocamento di oggetti a fini diversi dal semplice scarico dei medesimi, purché tale collocamento non sia contrario alle finalità della presente Convenzione.

5) Per «incenerimento» s'intende la combustione intenzionale di residui o altre materie in mare intesa alla distruzione termica dei medesimi. Sono escluse da questa definizione attività connesse alle normali attività di imbarcazioni o di altre strutture artificiali.

6) Per «petrolio» s'intende il petrolio in qualsiasi forma, incluso il greggio, l'olio combustibile, la morchia, i residui del petrolio e i prodotti raffinati.

7) Per «sostanza nociva» s'intende qualsiasi sostanza che, introdotta in mare, possa causare inquinamento.

8) Per «sostanza pericolosa» s'intende qualsiasi sostanza nociva che per le sue proprietà intrinseche sia persistente, tossica o possa bioaccumularsi.

9) Per «incidente ecologico» s'intende un evento o una serie di eventi aventi la stessa origine i quali comportino o possano comportare uno scarico di petrolio o di altre sostanze pericolose e che rappresentino o possano rappresentare una minaccia per l'ambiente marino del Mar Baltico, per la costa o per i relativi interessi di una o più parti contraenti e che richiedono interventi di emergenza o altri interventi immediati.

10) Per «organizzazione regionale di integrazione economica» s'intende qualsiasi organizzazione costituita da Stati sovrani alla quale gli Stati membri della medesima abbiano trasferito competenze per le materie disciplinate dalla presente Convenzione, inclusa la competenza a partecipare ad accordi internazionali relativi a tali materie.

11) Per «commissione» s'intende la Commissione per la protezione dell'ambiente marino del Mar Baltico di cui all'articolo 19.

Articolo 3

Principi e obblighi fondamentali

1. Le parti contraenti adottano individualmente o congiuntamente le misure legislative o amministrative nonché altre opportune misure atte a impedire ed eliminare l'inquinamento al fine di promuovere il ripristino ecologico della regione del Mar Baltico e la preservazione del suo equilibrio ecologico.

2. Le parti contraenti applicano il principio di precauzione, adottano, cioè, misure preventive ogniqualvolta si possa ragionevolmente presumere che sostanze o energie introdotte, direttamente o indirettamente, nell'ambiente marino possano rappresentare un rischio per la salute umana, danni per le risorse viventi e gli ecosistemi marini, danni alle amenità connesse all'ambiente marino o possano interferire con altri usi legittimi del mare, anche in assenza di una prova conclusiva del nesso causale tra immissioni nell'ambiente marino e loro effetti presunti.

3. Al fine di prevenire o di eliminare l'inquinamento della regione del Mar Baltico, le parti contraenti promuovono l'impiego delle migliori pratiche ambientali e delle migliori tecnologie disponibili. Qualora la riduzione di immissioni, risultante dall'impiego delle migliori pratiche ambientali e delle migliori tecnologie disponibili, quali specificate all'allegato II, non dia risultati accettabili ai fini della protezione dell'ambiente, debbono essere adottate ulteriori misure.

4. Le parti contraenti applicano il principio «chi inquina paga».

5. Le parti contraenti provvedono affinché le misurazioni e i calcoli delle emissioni nell'acqua e nell'aria da fonti puntuali e delle emissioni nell'acqua e nell'aria da fonti diffuse siano effettuate in maniera scientifica in modo da permettere la valutazione dello stato dell'ambiente marino della regione del Mar Baltico e garantire l'attuazione della presente Convenzione.

6. Le parti contraenti compiono il massimo sforzo per far sì che l'applicazione della presente Convenzione non causi inquinamento transfrontaliero in aree situate al di fuori della regione del Mar Baltico. Inoltre, le misure previste dalla presente Convenzione non debbono comportare sollecitazioni inaccettabili sull'ambiente relativamente alla qualità dell'aria, dell'atmosfera, delle acque, delle acque superficiali e freatiche, né un aumento dello scarico di rifiuti o uno scarico dei medesimi che sia inaccettabilmente dannoso né un aumento dei rischi per la salute umana.

Articolo 4

Applicazione

1. La presente Convenzione si applica alla protezione dell'ambiente marino della regione del Mar Baltico comprendente l'acqua e il fondo marino incluse le loro rispettive risorse viventi e le altre forme di vita marina.

2. Fatta salva la propria sovranità, ciascuna parte contraente applica le disposizioni della presente Convenzione nell'ambito delle sue acque territoriali e delle sue acque interne attraverso le proprie autorità nazionali.

3. La presente Convenzione non si applica a navi da guerra, navi ausiliarie, velivoli militari e altre imbarcazioni e velivoli appartenenti a/o utilizzati da uno Stato e adibiti, in quel momento, solo ad usi non commerciali.

Ciascuna parte contraente, mediante adozione di opportune misure tali da non ostacolare le operazioni o le capacità operative di dette navi e velivoli ad essa appartenenti o da essa utilizzati, provvede affinché tali navi e velivoli operino, per quanto possibile e ragionevole, in maniera coerente con la presente Convenzione.

Articolo 5

Sostanze nocive

Le parti contraenti si impegnano a prevenire ed eliminare l'inquinamento dell'ambiente marino della regione del Mar Baltico causata da sostanze nocive provenienti da tutte le fonti, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione e, a tal fine, si impegnano ad applicare le procedure e le misure di cui all'allegato I.

Articolo 6

Principi e obblighi relativi all'inquinamento proveniente da fonti situate a terra

1. Le parti contraenti s'impegnano a prevenire e a eliminare l'inquinamento della regione del Mar Baltico proveniente da fonti situate a terra mediante l'uso, tra l'altro, della migliore pratica ambientale per tutte le fonti e della migliore tecnologia disponibile per le fonti puntuali. Le relative misure sono adottate da ciascuna parte contraente nel bacino del Mar Baltico senza pregiudizio per la sua sovranità.

2. Le parti contraenti applicano le procedure e le misure di cui all'allegato III. A tal fine esse cooperano opportunamente allo sviluppo e all'adozione di programmi specifici, orientamenti, norme o regolamenti relativi alle emissioni e alle immissioni nell'acqua e nell'aria, alla qualità dell'ambiente, e ai prodotti contenenti sostanze e materie nocive e alla loro utilizzazione.

3. Le sostanze dannose provenienti da fonti puntuali non debbono essere introdotte, tranne nel caso di quantità trascurabili, direttamente o indirettamente, nell'ambiente marino della regione del Mar Baltico senza previa autorizzazione speciale, da verificare periodicamente, e rilasciata dalla competente autorità nazionale conformemente ai principi di cui all'allegato III, norma 3. Le parti contraenti provvedono affinché le emissioni autorizzate nell'acqua e nell'aria siano oggetto di regolari controlli e verifiche.

4. Qualora un corso di acqua che scorra attraverso i territori di due o più parti contraenti o che formi un confine tra esse possa causare inquinamento dell'ambiente marino nella regione del Mar Baltico, le parti contraenti interessate, congiuntamente e, se possibile, in cooperazione con un terzo Stato interessato, adottano opportune misure al fine di prevenire e eliminare tale inquinamento.

Articolo 7

Valutazione dell'impatto ambientale

1. Ogniqualvolta una valutazione dell'impatto ambientale di un'attività proposta che si presume possa causare danni significativi all'ambiente marino della regione del Mar Baltico sia prevista da norme del diritto internazionale o da norme sovranazionali applicabili alla parte contraente di origine, tale parte contraente ne informa la Commissione e le parti contraenti che possono risultare danneggiate dagli effetti transfrontalieri sulla regione del Mar Baltico.

2. La parte contraente di origine avvia consultazioni con le parti contraenti che potrebbero essere danneggiate da tali effetti transfrontalieri, ogniqualvolta le consultazioni siano previste da norme del diritto internazionale e da norme sovranazionali applicabili alla parte contraente di origine.

3. Qualora due o più parti contraenti abbiano in comune acque transfrontaliere nell'ambito del bacino del Mar Baltico, tali parti cooperano affinché nell'ambito della valutazione di impatto ambientale di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano accuratamente analizzati gli effetti potenziali sull'ambiente marino della regione del Mar Baltico. Le parti contraenti interessate adottano congiuntamente misure atte a prevenire ed eliminare l'inquinamento inclusi i suoi effetti deleteri cumulativi.

Articolo 8

Prevenzione dell'inquinamento proveniente da imbarcazioni

1. Al fine di proteggere la regione del Mar Baltico dall'inquinamento proveniente da imbarcazioni, le parti contraenti adottano le misure di cui all'allegato IV.

2. Le parti contraenti elaborano ed applicano requisiti uniformi in materia di strutture per la ricezione dei rifiuti provenienti da imbarcazioni, tenendo conto delle particolari esigenze delle navi passeggeri che operano nella regione del Mar Baltico.

Articolo 9

Imbarcazioni da diporto

Oltre ad attuare le disposizioni della presente Convenzione direttamente applicabili alle imbarcazioni da diporto, le parti contraenti adottano misure particolari volte a ridurre gli effetti nocivi sull'ambiente marino della regione del Mar Baltico connessi alle attività delle suddette imbarcazioni. Tali misure debbono fra l'altro disciplinare l'inquinamento dell'aria, il rumore, gli effetti idrodinamici e prevedere adeguate strutture di ricezione per i rifiuti provenienti dalle imbarcazioni da diporto.

Articolo 10

Divieto dell'incenerimento

1. Le parti contraenti vietano l'incenerimento nella regione del Mar Baltico.

2. Ciascuna parte contraente si impegna a far sì che le disposizioni del presente articolo siano rispettate dalle imbarcazioni:

a) registrate nel suo territorio o battenti la sua bandiera;

b) che abbiano caricato nel suo territorio o nelle sue acque territoriali materiali destinati all'incenerimento;

c) ritenute essere in atto di effettuare l'incenerimento nell'ambito delle sue acque interne o territoriali.

3. In caso di sospettata attività di incenerimento, le parti contraenti cooperano alle indagini conformemente al disposto della norma 2 dell'allegato IV.

Articolo 11

Prevenzione dello scarico

1. Le parti contraenti, salvo nei casi di esenzione di cui ai paragrafi 2 e 4 del presente articolo, vietano lo scarico nella regione del Mar Baltico.

2. Lo scarico di residui di escavazione è soggetto a previa autorizzazione speciale rilasciata dall'autorità nazionale competente conformemente alle disposizioni dell'allegato V.

3. Ciascuna parte contraente s'impegna a far rispettare le disposizioni del presente articolo a navi e velivoli:

a) registrati nel suo territorio o battenti la sua bandiera;

b) che abbiano caricato nel suo territorio o nelle sue acque territoriali materiali destinati ad essere scaricati;

c) ritenuti essere in atto di effettuare scarichi nelle sue acque interne e nelle sue acque territoriali.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora siano minacciate la sicurezza in mare di persone o in caso di rischio di perdita o di distruzione totale di navi o velivoli nonché in qualsiasi circostanza che costituisca un pericolo per la vita umana, sempreché lo scarico appaia essere l'unico modo per scongiurare tale pericolo e qualora si possa ragionevolmente ritenere che il danno conseguente a tale scarico sia inferiore a quello che si verificherebbe altrimenti. Detto scarico deve essere effettuato in maniera da ridurre al minimo la probabilità di danno alla vita umana o marina.

5. Lo scarico di cui al paragrafo 4 del presente articolo deve essere riferito e trattato conformemente all'allegato VII della presente Convenzione e deve essere immediatamente comunicato alla Commissione conformemente alle disposizioni della norma 4 dell'allegato V della presente Convenzione.

6. Qualora si sospetti che uno scarico abbia luogo in violazione delle disposizioni del presente articolo, le parti contraenti cooperano nell'accertamento del medesimo conformemente alla norma 2 dell'allegato IV della presente Convenzione.

Articolo 12

Esplorazione e sfruttamento del fondo marino e del suo sottosuolo

1. Ciascuna parte contraente adotta tutte le misure atte a prevenire l'inquinamento dell'ambiente marino della regione del Mar Baltico risultante dall'esplorazione e dallo sfruttamento della parte di fondo marino e del relativo sottosuolo soggetta alla sua giurisdizione o da attività connesse ad essi. Essa provvede inoltre affinché sia adeguatamente mantenuta la capacità di pronto intervento in caso di incidente ecologico causato da tali attività.

2. Al fine di prevenire ed eliminare l'inquinamento provocato dalle suddette attività, le parti contraenti si impegnano ad applicare, nei limiti della loro applicabilità, le procedure e le misure di cui all'allegato VI.

Articolo 13

Notifica e consultazione in caso di incidente ecologico

1. Ogniqualvolta un incidente ecologico occorso sul territorio di una parte contraente possa causare inquinamento dell'ambiente marino della regione del Mar Baltico al di fuori del suo territorio e dell'area marittima adiacente sulla quale essa esercita diritti sovrani e giurisdizione in base al diritto internazionale, detta parte contraente notifica senza indugio l'incidente alle parti contraenti i cui interessi sono o possono essere lesi.

2. Ogniqualvolta le parti contraenti di cui al paragrafo 1 lo ritengano necessario, hanno luogo consultazioni volte a prevenire, ridurre e controllare tale inquinamento.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano anche qualora una parte contraente sia stata danneggiata da inquinamento proveniente dal territorio di uno Stato terzo.

Articolo 14

Cooperazione nella lotta contro l'inquinamento marino

Le parti contraenti adottano individualmente e congiuntamente, conformemente alle disposizioni dell'allegato VII, le misure atte a mantenere un'adeguata capacità di risposta nel caso di incidente ecologico in modo da eliminare o ridurre al minimo le conseguenze per l'ambiente marino della regione del Mar Baltico.

Articolo 15

Conservazione della natura e biodiversità

Le parti contraenti adottano individualmente e congiuntamente tutte le misure atte a conservare relativamente alla regione del Mar Baltico e agli ecosistemi costieri influenzati dal Mar Baltico gli habitat naturali e la diversità biologica e a proteggere i processi ecologici.

Debbono inoltre essere adottate misure volte ad assicurare l'uso durevole delle risorse naturali nell'ambito della regione del Mar Baltico. A tal fine le parti contraenti tendono ad adottare corrispondenti strumenti contenenti opportuni orientamenti e criteri.

Articolo 16

Notifiche e scambi di informazione

1. Le parti contraenti notificano alla Commissione a intervalli regolari su:

a) le misure giuridiche, regolamentari o di altra natura adottate per l'esecuzione delle disposizioni della presente Convenzione e dei suoi allegati e delle raccomandazioni adottate nel quadro di essi;

b) l'efficacia delle misure adottate per l'esecuzione delle disposizioni di cui alla lettera a) del presente paragrafo;

c) i problemi incontrati nell'esecuzione delle disposizioni di cui alla lettera a) del presente paragrafo.

2. Su richiesta di una parte contraente o della Commissione, le parti contraenti forniscono informazioni sull'autorizzazione degli scarichi, sui dati relativi alle emissioni o, nella misura in cui questi sono disponibili, sui dati relativi alla qualità ambientale.

Articolo 17

Informazione del pubblico

1. Le parti contraenti provvedono affinché il pubblico sia informato sullo stato del Mar Baltico e delle acque del suo bacino, sulle misure adottate o previste per prevenire ed eliminare l'inquinamento e sull'efficacia di tali misure. A tal fine le parti contraenti provvedono affinché il pubblico sia informato su:

a) le autorizzazioni rilasciate e le relative condizioni;

b) i risultati dei campionamenti dell'acqua e degli effluenti effettuati a fini di controllo e valutazione nonché i risultati delle verifiche relative alla conformità con gli obiettivi di qualità delle acque o ai requisiti per il rilascio delle autorizzazioni;

c) gli obiettivi relativi alla qualità dell'acqua.

2. Ciascuna parte contraente provvede affinché le suddette informazioni siano rese pubbliche ogniqualvolta ciò appaia ragionevole e fornisce ai rappresentanti dell'opinione pubblica i mezzi opportuni ad ottenere, dietro pagamento di un prezzo ragionevole, copie dei dati registrati.

Articolo 18

Tutela delle informazioni

1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano il diritto o l'obbligo delle parti contraenti previsti dal loro diritto nazionale e dalla regolamentazione sovranazionale applicabile, di tutelare le informazioni connesse alla proprietà intellettuale, inclusi il segreto industriale e commerciale, la sicurezza nazionale e la riservatezza dei dati personali.

2. Qualora, tuttavia, una parte contraente decida di fornire tali informazioni riservate ad un'altra parte contraente, la parte che riceve tali informazioni rispetta la riservatezza delle medesime nonché le condizioni alle quali tali informazioni sono state fornite e le utilizza esclusivamente per le finalità per le quali sono state fornite.

Articolo 19

Commissione

1. Ai fini della presente Convenzione è istituita la Commissione per la protezione dell'ambiente marino del Mar Baltico, denominata la «commissione».

2. La commissione per la protezione dell'ambiente marino del Mar Baltico, istituita in base alla Convenzione sulla protezione dell'ambiente marino della regione del Mar Baltico del 1974, è la commissione.

3. La presidenza della commissione è detenuta da ciascuna parte contraente a turno e in ordine alfabetico dei nomi delle parti contraenti in lingua inglese. Il presidente resta in carica per un periodo di due anni e non può durante tale periodo fungere da rappresentante della parte contraente che detiene la presidenza.

Qualora il presidente non rimanga in carica fino al termine del suo mandato, la parte contraente che detiene la presidenza nomina un successore il quale resta in carica fino allo scadere del periodo di presidenza della parte contraente.

4. Vengono tenute riunioni della commissione almeno una volta l'anno su convocazione da parte del presidente. Su richiesta di una parte contraente e con l'approvazione di un'altra parte contraente, vengono convocate dal presidente riunioni straordinarie. Dette riunioni sono tenute quanto prima possibile e comunque non oltre diciannove giorni dalla data di presentazione della richiesta.

5. Tranne sia disposto altrimenti dalla presente Convenzione, la commissione prende le proprie decisioni all'unanimità.

Articolo 20

Obblighi della commissione

1. Gli obblighi della commissione sono:

a) vigilare costantemente sull'attuazione della presente Convenzione;

b) formulare raccomandazioni su misure connesse alle finalità della presente Convenzione;

c) procedere al riesame dei contenuti della presente Convenzione, inclusi i suoi allegati; raccomandare alle parti contraenti eventuali modifiche alla presente Convenzione e ai suoi allegati ivi comprese modifiche agli elenchi delle sostanze e dei materiali nonché l'adozione di nuovi allegati;

d) definire criteri di controllo dell'inquinamento, obiettivi per la riduzione dell'inquinamento e obiettivi relativi alle misure, in particolare quelli descritti all'allegato III;

e) promuovere, in stretta collaborazione con organismi governativi competenti e in considerazione della lettera f) del presente articolo, ulteriori misure atte a proteggere l'ambiente marino della regione del Mar Baltico e a tale fine:

i) ricevere, elaborare, sintetizzare e divulgare le informazioni scientifiche, tecnologiche e statistiche,

ii) promuovere la ricerca scientifica e tecnologica;

f) ricercare, se opportuno, la collaborazione di organizzazioni regionali o internazionali competenti nel campo della ricerca scientifica e tecnologica e in settori comunque connessi con gli obiettivi della presente Convenzione;

2. La commissione può assumere eventuali altre funzioni che essa ritenga idonee al perseguimento delle finalità della presente Convenzione.

Articolo 21

Disposizioni amministrative per la commissione

1. La lingua di lavoro della commissione è l'inglese.

2. La commissione adotta il proprio regolamento.

3. La sede amministrativa della commissione, nota come il «segretariato», è a Helsinki.

4. La commissione nomina un segretario generale, adotta disposizioni per la nomina del personale necessario e determina gli obblighi e le competenze del segretario generale.

5. Il segretario è il capo amministrativo della commissione; egli assolve alle funzioni necessarie all'amministrazione della presente Convenzione e all'attività della commissione ed assolve ad altri eventuali compiti ad esso assegnati dalla commissione e dal suo regolamento.

Articolo 22

Disposizioni finanziarie relative alla commissione

1. La commissione adotta il suo regolamento finanziario.

2. La commissione adotta un bilancio annuale o biennale delle spese proposte ed esamina le previsioni finanziarie per il periodo finanziario successivo.

3. L'importo totale del bilancio, inclusi i bilanci suppletivi eventuali adottati dalla commissione, sono finanziati dalle parti contraenti diverse dalla Comunità economica europea, in parti uguali, salvo diversa decisione unanime della commissione.

4. La Comunità economica europea partecipa, in misura non superiore al 2,5 % alle spese amministrative del bilancio.

5. Ciascuna parte contraente sostiene le spese connesse alla partecipazione dei suoi rappresentanti, esperti e consiglieri all'attività della commissione.

Articolo 23

Diritto di voto

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, ciascuna parte contraente ha diritto ad un voto in seno alla commissione.

2. La Comunità economica europea e qualsiasi altra organizzazione regionale di integrazione economica, nelle materie di loro competenza, esercitano il loro diritto di voto con un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che sono parti contraenti della presente Convenzione. Tali organizzazioni non esercitano il loro diritto di voto qualora i loro Stati membri esercitino il loro proprio diritto di voto e viceversa.

Articolo 24

Cooperazione scientifica e tecnologica

1. Le parti contraenti si impegnano, direttamente o eventualmente attraverso organizzazioni regionali o altre organizzazioni internazionali competenti, a cooperare nel settore della scienza e della tecnologia e in altri eventuali campi di ricerca e a scambiarsi dati e altre informazioni scientifiche connesse alle finalità della presente Convenzione. Per facilitare la ricerca e le attività di controllo nella regione del Mar Baltico le parti contraenti si impegnano ad armonizzare le loro politiche relativamente alle procedure di autorizzazione per l'espletamento di tali attività.

2. Fatto salvo il paragrafo 2 dell'articolo 4 della presente Convenzione, le parti contraenti s'impegnano direttamente o, eventualmente, attraverso competenti organizzazioni regionali o internazionali, a promuovere studi, a intraprendere, sostenere o contribuire a programmi volti a sviluppare metodi di valutazione della natura e dell'importanza dell'inquinamento, dei canali di inquinamento e dei livelli di esposizione, dei rischi e dei rimedi nella regione del Mar Baltico e, in particolare a sviluppare metodi alternativi di trattamento, di scarico e di eliminazione di oggetti e sostanze che potrebbero provocare l'inquinamento dell'ambiente marino della regione del Mar Baltico.

3. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2 dell'articolo 4, le parti contraenti s'impegnano, direttamente o eventualmente attraverso competenti organizzazioni regionali o internazionali, e sulla base delle informazioni e dei dati acquisti in conformità dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, a cooperare allo sviluppo di metodi di osservazione tra loro comparabili, alla realizzazione di studi di base e all'instaurazione di programmi di monitoraggio congiunti o complementari.

4. L'organizzazione e la portata delle attività connesse all'attuazione dei compiti di cui ai precedenti paragrafi debbono essere definite in primo luogo dalla commissione.

Articolo 25

Responsabilità per danno

Le parti contraenti s'impegnano congiuntamente a sviluppare e ad accettare norme relative alla responsabilità per danno risultante da atti o omissioni che violano la presente Convenzione, a fissare inter alia i limiti della responsabilità, nonché criteri e procedure per la determinazione delle responsabilità o della riparazione.

Articolo 26

Composizione di litigi

1. In caso di litigio tra la parti contraenti circa l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione, esse ricercano una soluzione mediante negoziato. Qualora le parti interessate non pervengano ad un accordo esse ricorrono ai buoni uffici di una terza parte contraente, di un'organizzazione internazionale qualificata o di una persona qualificata o congiuntamente ne richiedono la mediazione.

2. Qualora le parti interessate non siano in grado di risolvere la controversia attraverso negoziato o non abbiano potuto accordarsi sui mezzi di composizione sopra descritti, la controversia è sottoposta, di comune accordo, ad un tribunale arbitrale ad hoc, ad un tribunale arbitrale permanente o alla Corte internazionale di giustizia.

Articolo 27

Salvaguardia di talune libertà

Nessun elemento della presente Convenzione può essere interpretato in modo tale da comportare una violazione della libertà di navigazione, di pesca, di ricerca scientifica marina e di altri usi legittimi degli alti mari nonché del diritto di passaggio inoffensivo attraverso le acque territoriali.

Articolo 28

Allegati

Gli allegati della presente Convenzione costituiscono parte integrale della medesima.

Articolo 29

Relazione con altre Convenzioni

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i diritti e gli obblighi contratti dalle parti contraenti in base a trattati già conclusi e a trattati futuri i quali promuovano e sviluppino i principi generali del diritto del mare sui quali si fonda la presente Convenzione nonché disposizioni relative alla prevenzione dell'inquinamento dell'ambiente marino.

Articolo 30

Conferenza per la revisione o l'emendamento della Convenzione

Con il consenso delle parti contraenti o su richiesta della commissione può essere convocata una conferenza al fine di effettuare una revisione generale della presente Convenzione o di apportarvi emendamenti.

Articolo 31

Emendamenti agli articoli della Convenzione

1. Ciascuna parte contraente può proporre emendamenti agli articoli della presente Convenzione. Gli emendamenti proposti sono presentati al depositario e comunicati da questi a tutte le parti contraenti le quali informano quanto prima possibile dopo il ricevimento della comunicazione il depositario dell'accoglimento o del rigetto di detti emendamenti.

Una parte contraente può chiedere che una proposta di emendamento sia esaminata dalla commissione. In tal caso si applica il paragrafo 4 dell'articolo 19. Se un emendamento è adottato dalla Commissione si applica la procedura del paragrafo 2 del presente articolo.

2. La commissione può raccomandare emendamenti agli articoli della presente Convenzione. Ciascun emendamento oggetto di tale raccomandazione è presentato al depositario e comunicato da questo a tutte le parti contraenti, le quali notificano al depositario, quanto prima dopo il ricevimento della comunicazione, l'accoglimento o il rigetto dell'emendamento.

3. Un emendamento entra in vigore il diciannovesimo giorno successivo alla data in cui il depositario ha ricevuto da tutte le parti contraenti le notifiche di accoglimento.

Articolo 32

Emendamenti agli allegati e adozione degli allegati

1. Un emendamento agli allegati proposto da una parte contraente è comunicato alle altre parti contraenti dal depositario e esaminato dalla commissione. Se è adottato dalla commissione, l'emendamento viene comunicato alle parti contraenti e ne viene raccomandato l'accoglimento.

2. Un emendamento degli allegati raccomandato dalla commissione è comunicato alle parti contraenti dal depositario e ne è raccomandato l'accoglimento.

3. Il suddetto emendamento si ritiene accolto al termine di un periodo determinato dalla commissione a meno che durante detto periodo una delle parti contraenti abbia, con notifica scritta al depositario, sollevato obiezioni nei confronti dell'emendamento. L'emendamento accolto entra in vigore alla data stabilita dalla commissione.

Il periodo stabilito dalla commissione è prorogato di un periodo ulteriore di sei mesi con conseguente proroga della data di entrata in vigore dell'emendamento, qualora, in casi eccezionali, una parte contraente, prima della scadenza del periodo stabilito dalla commissione, comunichi al depositario che, nonostante la sua intenzione di accogliere l'emendamento, non sono ancora soddisfatti i requisiti costituzionali per l'accoglimento.

4. Un allegato alla presente Convenzione può essere adottato in conformità delle disposizioni del presente articolo.

Articolo 33

Riserve

1. Le disposizioni della presente Convenzione non sono soggette a riserve.

2. Il disposto del paragrafo 1 del presente articolo non impedisce ad una parte contraente di sospendere per un periodo non superiore ad un anno l'applicazione di un allegato della presente Convenzione, parte del medesimo o un emendamento al medesimo dopo che l'allegato in questione o il relativo emendamento siano entrati in vigore. Le parti contraenti della commissione del 1974 sulla protezione dell'ambiente marino nel Mar Baltico che all'entrata in vigore della presente Convenzione sospendono l'applicazione di un allegato o di una parte di esso, applicano l'allegato corrispondente, o parte di esso, della Convenzione del 1974 per tutto il periodo della sospensione.

3. Se, dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, una parte contraente invoca il disposto del paragrafo 2 del presente articolo, essa, al momento dell'adozione da parte della commissione di un emendamento ad un allegato o di un nuovo allegato, comunica alle parti contraenti le disposizioni la cui applicazione sarà sospesa ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 34

Firma

La presente Convenzione è aperta alla firma, dal 9 aprile 1992 al 9 ottobre 1992, ad Helsinki, degli Stati e della Comunità economica europea che partecipano alla Conferenza diplomatica sulla protezione dell'ambiente marino della regione del Mar Baltico ad Helsinki il 9 aprile 1992.

Articolo 35

Ratifica, approvazione e adesione

1. La presente Convenzione è soggetta a ratifica o approvazione.

2. La presente Convenzione, dopo la sua entrata in vigore, è aperta all'adesione di altri Stati o organizzazioni regionali di integrazione economica interessati al conseguimento degli obiettivi e delle finalità della presente Convenzione, purché tali Stati o organizzazioni siano invitati da tutte le parti contraenti. In caso di competenza limitata di una organizzazione regionale di integrazione economica, le modalità e le condizioni della sua partecipazione possono essere concordate tra la commissione e detta organizzazione.

3. Gli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione sono depositati presso il depositario.

4. La Comunità economica europea e altre organizzazioni regionali di integrazione economica che divengono parti contraenti della presente Convenzione esercitano, nelle materie di loro competenza, in loro proprio nome, i diritti e adempiono gli obblighi che la presente Convenzione assegna ai loro Stati membri. In tali casi, gli Stati membri di tali organizzazioni non possono esercitare tali diritti individualmente.

Articolo 36

Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entra in vigore due mesi dopo il deposito degli strumenti di ratifica o di approvazione da parte di tutti gli Stati firmatari che si affacciano sul Baltico e della Comunità economica europea.

2. Per ciascun atto che ratifichi o approvi la presente Convenzione prima o dopo il deposito dell'ultimo strumento di ratifica o di approvazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Convenzione entra in vigore due mesi dopo la data di deposito da parte del suddetto Stato del suo strumento di ratifica o di approvazione o alla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione, qualunque sia l'ultima data.

3. Per ciascuno Stato o organizzazione regionale di integrazione economica che acceda alla presente Convenzione, questa entra in vigore due mesi dopo la data del deposito da parte di tale Stato o organizzazione regionale di integrazione economica del rispettivo strumento di adesione.

4. Con l'entrata in vigore della presente Convenzione cessa l'applicazione della Convenzione, e dei relativi emendamenti, sulla protezione dell'ambiente marino del Mar Baltico, firmata il 22 marzo 1974 ad Helsinki.

5. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo, gli emendamenti agli allegati della suddetta Convenzione adottati dalle parti contraenti di detta Convenzione nel periodo tra la firma della presente Convenzione e la sua entrata in vigore continuano ad applicarsi fintantoché i corrispondenti allegati della presente Convenzione siano stati emendati.

6. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo, le raccomandazioni e le decisioni adottate nell'ambito della suddetta Convenzione continuano ad applicarsi nella misura in cui esse sono compatibili con la presente Convenzione o non esplicitamente abrogate da queste o da una decisione adottata nell'ambito di essa.

Articolo 37

Denunzia

1. Allo scadere dei cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, una parte contraente può in qualsiasi momento, con notifica scritta al depositario, recedere dalla presente Convenzione. La denunzia ha effetto per tale parte contraente il trentesimo giorno di giugno dell'anno successivo all'anno nel quale il depositario ha ricevuto la notifica della denunzia.

2. In caso di notifica di denunzia della Convenzione da parte di una parte contraente, il depositario convoca una riunione delle parti contraenti al fine di esaminare gli effetti della denunzia.

Articolo 38

Depositario

Il governo della Repubblica di Finlandia provvede a:

a) notificare a tutte le parti contraenti e al segretario generale:

i) le firme,

ii) il deposito degli strumenti di ratifica, approvazione o adesione,

iii) le date di entrata in vigore della presente Convenzione,

iv) gli emendamenti proposti o raccomandati ad articoli o allegati o l'adozione di nuovi allegati nonché la data in cui tali emendamenti o nuovi allegati entrano in vigore,

v) le notifiche, e le relative date di ricezione, di cui agli articoli 31 e 32,

vi) le notifiche di denunzia e la data in cui la denunzia ha effetto,

vii) eventuali altri atti o notifiche relativi alla presente Convenzione;

b) trasmettere copie certificate conformi della presente Convenzione agli Stati e alle organizzazioni regionali di integrazioni economica che vi aderiscono.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente a ciò autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Helsinki, il nono giorno di aprile millenovecentonovantadue, in un'unica copia autentica in lingua inglese depositata presso il governo finlandese. Il governo finlandese provvede a trasmettere una copia autenticata a tutte le parti firmatarie.

Per la Repubblica federativa ceca e slovacca

Per il Regno di Danimarca

Per la Repubblica di Estonia

Per la Repubblica di Finlandia

Per la Repubblica federale di Germania

Per la Repubblica di Lettonia

Per la Repubblica di Lituania

Per il Regno di Norvegia

Per la Repubblica di Polonia

Per la Federazione russa

Per il Regno di Svezia

Per l'Ucraina

Per la Comunità economica europea

ALLEGATO I

SOSTANZE NOCIVE

PARTE 1: PRINCIPI GENERALI

1.0. Introduzione

Al fine di permettere l'applicazione delle pertinenti disposizioni della presente Convenzione, le parti contraenti debbono usare nell'identificazione e nella valutazione delle sostanze nocive quali definite all'articolo 2, paragrafo 7, le seguenti procedure:

1.1. Criteri per la classificazione delle sostanze

L'identificazione e la valutazione di sostanze deve essere basata sulle proprietà intrinseche delle sostanze stesse, cioè:

- persistenza;

- tossicità o altre proprietà nocive;

- tendenza alla bioaccumulazione;

nonché sulle caratteristiche che possono causare inquinamento, quali:

- rapporto tra concentrazioni osservate e concentrazioni aventi effetti non osservati;

- rischio antropogeno di eutrofizzazione;

- impatto transfrontaliero o a lungo raggio;

- rischio di modificazioni indesiderabili nell'ecosistema marino e irriversibilità o durabilità degli effetti;

- radioattività;

- gravi interferenze con la pesca e la raccolta di frutti di mare o con altre utilizzazioni legittime del mare;

- modelli di distribuzione (quantità, tipi di utilizzazione e probabilità che venga raggiunto l'ambiente marino);

- provate proprietà cancerogene, teratogene, mutagene nel o attraverso l'ambiente marino.

Queste caratteristiche non sono necessariamente di uguale importanza ai fini dell'identificazione e della valutazione di una particolare sostanza o gruppo di sostanze.

1.2. Gruppi prioritari di sostanze nocive

Le parti contraenti, nelle loro misure preventive, danno la priorità ai seguenti gruppi di sostanze generalmente riconosciute come nocive:

a) metalli pesanti e loro composti;

b) composti organoalogenati;

c) composti organici del fosforo e dello stagno;

d) pesticidi, quali fungicidi, erbicidi, insetticidi e prodotti chimici usati per la conservazione del legno, della polpa di legno, della cellulosa, della carta, del pellame e dei tessili;

e) oli e idrocarburi derivati dal petrolio;

f) altri composti organici particolarmente nocivi per l'ambiente marino;

g) composti dell'azoto e del fosforo;

h) sostanze radioattive inclusi i residui;

i) materie persistenti che possono galleggiare, rimanere in sospensione o affondare;

j) sostanze che hanno effetti gravi sul sapore e/o sull'odore dei prodotti del mare destinati al consumo umano o che hanno effetti sul gusto, l'odore, il colore, la trasparenza o altre caratteristiche dell'acqua.

PARTE 2: SOSTANZE VIETATE

Al fine di proteggere la regione del Mar Baltico dalle sostanze pericolose, le parti contraenti vietano totalmente o parzialmente l'uso delle seguenti sostanze o gruppi di sostanze nella regione del Mar Baltico e nel suo bacino:

2.1. Sostanze vietate per tutte le utilizzazioni finali tranne i medicinali

DDT [1,1,1-tricloro-2,2-bis-(clorofenil)-etano] e suoi derivati di DDE e DDD;

2.2. Sostanze vietate per tutte le utilizzazioni in attrezzature esistenti situate in sistemi chiusi fino al termine della loro durata di utilizzazione o per finalità di ricerca, di sviluppo e di analisi

a) PCB (bifenili policlorurati);

b) PCT (terfenili policlorurati).

2.3. Sostanze vietate per talune applicazioni

Composti organostannici per pitture antivegetative applicate su imbarcazioni da diporto al di sotto di 25 m e su gabbie utilizzate nella pesca.

PARTE 3: PESTICIDI

Al fine di proteggere la regione del Mar Baltico dalle sostanze pericolose, le parti contraenti compiono ogni sforzo per ridurre al minimo nella regione del Mar Baltico e nel suo bacino e, se possibile, vietare l'impiego delle seguenti sostanze utilizzate come pesticidi.

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

CRITERI PER L'USO DELLA MIGLIORE PRATICA AMBIENTALE E DELLA MIGLIORE TECNOLOGIA DISPONIBILE

NORMA 1: DISPOSIZIONI GENERALI

1. Conformemente alle disposizioni pertinenti della presente Convenzione, le parti contraenti applicano i criteri per la migliore pratica ambientale e la migliore tecnologia disponibile di seguito descritti.

2. Al fine di prevenire e eliminare l'inquinamento le parti contraenti usano la migliore pratica ambientale per tutte le fonti e la migliore tecnologia disponibile per le fonti puntuali, in modo da ridurre al minimo o eliminare, mediante strategie di controllo, le emissioni nell'acqua e nell'aria provenienti da tutte le fonti.

NORMA 2: UNA MIGLIORE PRATICA AMBIENTALE

1. Per «migliore pratica ambientale» si intende l'applicazione della combinazione di misure più idonea. Nella selezione di casi individuali, debbono essere considerati almeno i seguenti elementi nell'ordine:

- informazione e educazione del pubblico e degli utenti circa le conseguenze ambientali della scelta di particolari attività e prodotti, del loro uso e della loro eliminazione finale;

- elaborazione e applicazione di codici di buona pratica ambientale che coprono tutti gli aspetti di attività nella vita del prodotto;

- etichette obbligatorie che informino il pubblico e gli utilizzatori sui rischi ambientali connessi ad un determinato prodotto, al suo uso e alla sua eliminazione finale;

- disponibilità di sistemi di raccolta e di eliminazione;

- economia delle risorse, compresa l'energia;

- riciclaggio, recupero e riutilizzazione;

- non uso di sostanze pericolose e di prodotti dannosi e, per quanto possibile, non produzione di residui pericolosi;

- applicazione di strumenti economici ad attività, a prodotti o a gruppi di prodotti e alle emissioni;

- un sistema di autorizzazioni comportante serie di restrizioni o divieti.

2. Nel determinare, in casi generali o individuali, quali combinazioni di misure costituiscano la migliore pratica ambientale si devono in particolare considerare i seguenti elementi:

- il principio di precauzione;

- il rischio ecologico associato al prodotto, alla sua produzione, al suo uso e alla sua eliminazione finale;

- evitare o sostituire determinate attività o sostanze con attività o sostanze meno inquinanti;

- scala di utilizzazione;

- potenziali vantaggi o svantaggi ambientali connessi ai materiali e alle attività di sostituzione;

- progressi e cambiamenti nelle conoscenze scientifiche;

- tempi di attuazione;

- implicazioni sociali ed economiche.

NORMA 3: MIGLIORE TECNOLOGIA DISPONIBILE

1. Per «migliore tecnologia disponibile» s'intende l'ultimo stadio di sviluppo (stato dell'arte) di processi, strutture o metodi operativi tale da indicare l'adeguatezza pratica di una particolare misura ai fini della limitazione degli scarichi.

2. Nel determinare se un insieme di processi, strutture e metodi operativi costituiscano la migliore tecnologia disponibile, in casi generali o individuali, devono essere considerati in particolare i seguenti elementi:

- processi, mezzi o metodi operativi comparabili sperimentati con successo in periodi recenti;

- progressi tecnologici e cambiamenti nelle conoscenze scientifiche;

- fattibilità economica di una determinata tecnologia;

- tempi di applicazione;

- natura e volume delle emissioni in questione;

- tecnologia non produttrice di rifiuti o produttrice di rifiuti limitati;

- principio di precauzione.

NORMA 4: FUTURI SVILUPPI

La migliore pratica ambientale e la migliore tecnologia disponibile sono soggette a trasformazioni nel tempo per i progressi tecnologici, i fattori economici e sociali e i cambiamenti che intervengono nelle conoscenze scientifiche.

ALLEGATO III

CRITERI E MISURE RELATIVI ALLA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO DA FONTI SITUATE A TERRA

NORMA 1: DISPOSIZIONI GENERALI

Conformemente alle pertinenti disposizioni della presente Convenzione, le parti contraenti applicano i criteri e le misure descritti nel presente allegato nell'intero bacino della regione del Mar Baltico e tengono conto della migliore pratica ambientale (MPA) e della migliore tecnologia disponibile (MTD) di cui all'allegato II.

NORMA 2: REQUISITI SPECIFICI

1. Le acque reflue municipali debbono essere trattate con metodi biologici o di altra natura che siano almeno altrettanto efficaci ai fini della riduzione di parametri significativi. Debbono essere ridotti sostanzialmente anche i nutrienti.

2. La gestione delle acque in impianti industriali deve tendere alla creazione di sistemi chiusi o di sistemi ad elevata circolazione in modo da evitare per quanto possibile acque residuarie.

3. Le acque reflue industriali debbono essere trattate separatamente prima di essere mescolate con acque di diluizione.

4. Le acque reflue contenenti sostanze pericolose o altre sostanze nocive non debbono essere trattate insieme alle altre acque reflue a meno che si effettui una riduzione delle sostanze inquinanti uguale alla purificazione separata di ciascuna acqua reflua. Il miglioramento della qualità delle acque reflue non deve comportare un aumento significativo di fanghi pericolosi.

5. I valori-limite relativi alle emissioni di sostanze pericolose nell'acqua nell'aria debbono essere stabiliti in autorizzazioni speciali.

6. Impianti industriali ed altre fonti puntuali collegati con gli impianti municipali di trattamento debbono utilizzare la migliore tecnologia disponibile al fine di evitare negli impianti di trattamento delle acque reflue municipali la presenza di sostanze pericolose che non possono essere rese innocue da tali trattamenti o che possono disturbare i processi di trattamento. Debbono essere inoltre adottate misure conformi alla migliore pratica ambientale.

7. L'inquinamento proveniente dalla piscicoltura deve essere prevenuto ed eliminato promuovendo e applicando la migliore pratica ambientale e la migliore tecnologia disponibile.

8. L'inquinamento da fonti diffuse, inclusa l'agricoltura, deve essere eliminato promuovendo e applicando la migliore pratica ambientale.

9. I pesticidi utilizzati debbono essere conformi alle norme stabilite dalla commissione.

NORMA 3: PRINCIPI RELATIVI AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLE INDUSTRIE

Le parti contraenti si impegnano ad applicare i seguenti principi e procedure per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3 della presente Convenzione.

1. L'operatore dell'impianto industriale comunica dati e informazioni alla competente autorità nazionale utilizzando un formulario di domanda. Si consiglia all'operatore di consultare la competente autorità nazionale in merito ai dati da fornire prima di inoltrare la domanda stessa all'autorità (accordo sulle informazioni e sulle verifiche).

Nella domanda debbono essere specificati almeno i seguenti dati e le seguenti informazioni:

Informazioni generali

- Nome, settore, sito e numero dei dipendenti.

Situazione attuale e/o attività previste

- Sito dello scarico e/o dell'emissione;

- tipo della produzione, quantità della produzione e/o della trasformazione;

- processi di produzione;

- tipo e quantità delle materie prime, agenti e/o prodotti intermedi;

- quantità e qualità delle acque reflue non trattate e dei gas provenienti dalle varie fonti (ad esempio acque di lavorazione, acque di raffreddamento);

- trattamento delle acque reflue e dei gas a seconda del tipo di processo, dell'efficacia del pretrattamento e/o del trattamento finale;

- acque reflue e gas trattati a seconda della quantità e della qualità alla fine del pretrattamento e/o strutture per il trattamento finale;

- quantità e qualità di rifiuti solidi e liquidi generati durante il processo e il trattamento di acque reflue e gas;

- trattamento di rifiuti solidi e liquidi;

- informazione su misure atte a prevenire guasti nel processo e fuoruscite accidentali;

- situazione attuale e possibile impatto sull'ambiente.

Alternative e loro eventuale diversa incidenza ecologica, economica e a livello di sicurezza

- Altri possibili processi di produzione;

- altri possibili materie prime, agenti e/o prodotti intermedi;

- altre possibili tecnologie di trattamento.

2. La competente autorità nazionale fa una valutazione della situazione attuale e delle possibili incidenze sull'ambiente delle attività previste.

3. La competente autorità nazionale rilascia l'autorizzazione dopo la valutazione globale, considerando in particolare gli aspetti summenzionati. L'autorizzazione deve tenere conto almeno dei seguenti elementi:

- caratterizzazione di tutte le componenti (ad esempio capacità di produzione) che incidono sulla quantità e sulla qualità dello scarico e/o delle emissioni;

- valore limite per la quantità e la qualità (quantità e/o concentrazioni) di scarichi ed emissioni diretti e indiretti;

- istruzioni relative a:

- la costruzione e la sicurezza,

- i processi e/o gli agenti di produzione,

- il funzionamento ed il mantenimento delle strutture di trattamento,

- il recupero di materiali e sostanze e l'eliminazione dei rifiuti,

- il tipo e l'ampiezza del controllo che l'operatore deve effettuare (autocontrollo),

- le misure da adottare in caso di guasti nel processo e fuoruscite accidentali,

- metodi analitici da applicare,

- programma di modernizzazione, adeguamenti e indagini effettuati dall'operatore,

- programma relativo ai rapporti che l'operatore deve redigere sulle misure relative al monitoraggio e/o all'autocontrollo, all'ammodernamento e agli adeguamenti e alle verifiche.

4. La competente autorità nazionale o un'istituzione indipendente da questa autorizzata provvede a:

- ispezionare la qualità e la quantità degli scarichi e/o delle emissioni mediante campionamenti e analisi;

- controllare se sono soddisfatti i requisiti dell'autorizzazione;

- organizzare il monitoraggio delle varie incidenze sull'atmosfera degli scarichi e delle emissioni di acque reflue;

- modificare eventualmente le autorizzazioni.

ALLEGATO IV

PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO PROVENIENTE DA IMBARCAZIONI

NORMA 1: COOPERAZIONE

In materia di protezione della regione del Mar Baltico dall'inquinamento proveniente da imbarcazioni, le parti contraenti cooperano:

a) con l'Organizzazione marittima internazionale al fine di promuovere in particolare normative internazionali, basate anche sui principi e gli obblighi fondamentali della presente Convenzione che prevede anche l'impiego della migliore tecnologia disponibile e della migliore pratica ambientale quali definite all'allegato II;

b) alla efficace ed armonizzata attuazione delle norme adottate dall'Organizzazione marittima internazionale.

NORMA 2: ASSISTENZA NELLE INVESTIGAZIONI

Fatto salvo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 3 della presente Convenzione, le parti contraenti si prestano reciproca assistenza nell'investigazione delle violazioni alla legislazione vigente in materia di misure antinquinamento, che hanno avuto o si sospetta abbiano avuto luogo nella regione del Mar Baltico. Detta assistenza può includere, senza essere peraltro a ciò limitata, l'ispezione da parte delle autorità competenti dei registri relativi al petrolio, dei registri relativi al carico, dei giornali di bordo nonché il prelievo di campioni di petrolio a fini di identificazione.

NORMA 3: DEFINIZIONI

Ai fini del presente allegato s'intende per:

1) «amministrazione»: il governo dello Stato sotto la cui giurisdizione opera l'imbarcazione. In caso di imbarcazione che possa battere bandiera di uno Stato qualsiasi, l'amministrazione è il governo di tale Stato. Per quanto riguarda piattaforme fisse o galleggianti impegnate nell'esplorazione e nello sfruttamento del fondo marino e del sottosuolo adiacenti ad una costa sulla quale un determinato Stato costiero eserciti diritti sovrani ai fini dell'esplorazione e dello sfruttamento delle risorse naturali, l'amministrazione è il governo di tale Stato costiero.

2) a) «scarico»: in relazione a sostanze nocive o ad effluenti contenenti tali sostanze, qualunque emissione di tali sostanze da parte di una imbarcazione; esso comprende la fuoriuscita, l'eliminazione, lo spandimento, la perdita, il pompaggio, l'immissione o lo svuotamento;

b) per «scarico» non s'intende:

i) lo scarico ai sensi della Convenzione sulla prevenzione dell'inquinamento marino provocato dallo scarico di rifiuti e di altre sostanze, stipulata a Londra il 29 dicembre 1972;

ii) l'emissione di sostanze pericolose direttamente connessa con l'esplorazione; lo sfruttamento e il trattamento offshore di risorse minerali del fondo marino;

iii) l'emissione di sostanze nocive a fini di ricerca scientifica legittima sulla riduzione o sul controllo dell'inquinamento.

3) L'espressione «dalla terra più vicina» significa dalla linea che delimita le acque territoriali in base al diritto internazionale.

4) Il termine «giurisdizione» deve essere interpretato in conformità del diritto internazionale vigente al momento dell'applicazione o dell'interpretazione del presente allegato.

5) Il termine «MARPOL 73/78» designa la Convenzione internazionale sulla prevenzione dell'inquinamento proveniente dalle navi, del 1973, modificata dal relativo Protocollo del 1978.

NORMA 4: APPLICAZIONE DEGLI ALLEGATI DI MARPOL 73/78

Fatte salve le disposizioni della norma 5, le parti contraenti applicano le disposizioni degli allegati di MARPOL 73/78.

NORMA 5: ACQUE LURIDE

Le parti contraenti applicano le disposizioni dei paragrafi da A a D nonché F e G della presente norma sullo scarico di acque luride provenienti da navi operanti nella regione del Mar Baltico.

A. Definizioni

Ai fini della presente norma s'intende per:

1) «Acque luride»:

a) lo scolo di acque luride ed altri rifiuti provenienti da qualsiasi tipo di servizio igienico, da urinatoi e da WC;

b) gli scoli provenienti da strutture sanitarie (dispensari, infermerie di bordo, ecc.) attraverso lavandini, vasche e sbocchi di scarico situati in tali strutture;

c) gli scoli provenienti da ambienti che ospitano animali vivi;

d) altre acque residuali mescolate con gli scoli di cui sopra.

2) «Serbatoio di ritenzione»: il serbatoio usato per la raccolta e il deposito delle acque luride.

B. Applicazione

Le disposizioni della presente norma si applicano a:

a) imbarcazioni di 200 t di stazza lorda;

b) imbarcazioni inferiori a 200 t di stazza lorda abilitate al trasporto di oltre 10 persone;

c) imbarcazioni per le quali non esiste una stazza lorda misurata, abilitate al trasporto di oltre 10 persone.

C. Scarico di acque luride

1. Fatto salvo il disposto del paragrafo D della presente norma, lo scarico di acque luride in mare è vietato eccetto nel caso in cui:

a) l'imbarcazione scarichi residui triturati e disinfettati mediante un sistema approvato dall'amministrazione ad una distanza di oltre 4 miglia marine dalla terra più vicina o qualora i residui, non triturati o disinfettati, siano scaricati ad una distanza di oltre 12 miglia marine dalla terra più vicina, sempreché i suddetti residui siano stati depositati in serbatoi di ritenzione e non vengano scaricati istantaneamente bensì gradualmente ad una velocità di navigazione non inferiore a 4 nodi;

b) l'imbarcazione sia munita di un impianto funzionante di trattamento dei residui approvato dall'amministrazione e

i) i risultati del test di detto impianto figurino in un documento presente a bordo;

ii) l'effluente non produca solidi galleggianti visibili né causi scoloramento delle acque circostanti.

2. Qualora le acque luride siano mischiate con altri rifiuti o acque reflue soggetti a disposizioni diverse, si applicano le disposizioni più rigorose.

D. Eccezioni

Il paragrafo C della presente norma non si applica a:

a) lo scarico di acque luride da una nave, imposto da motivi di sicurezza della nave stessa, di coloro che si trovano a bordo o da ragioni di salvataggio di persone in mare;

b) lo scarico di acque luride risultante da danni alla nave o alle sue attrezzature, qualora prima e dopo il verificarsi del danno siano state prese tutte le ragionevoli precauzioni atte ad impedire o ridurre al minimo lo scarico.

E. Strutture di ricezione

1. Ciascuna parte contraente s'impegna a garantire, nei suoi porti e terminali della regione del Mar Baltico, la disponibilità di strutture per la ricezione di acque luride, senza causare ritardi alle navi, e adeguate alle esigenze delle navi che le utilizzano.

2. Per permettere la giunzione delle tubature di ricezione con la bocca di scarico delle imbarcazioni, i due condotti da congiungere debbono essere muniti di un raccordo standard conforme alle norme seguenti:

>SPAZIO PER TABELLA>

La flangia ha la funzione di accettare tubi di un diametro interno massimo di 100 mm; essa deve essere di acciaio o di altro materiale equivalente e deve avere superficie piatta. La flangia, assieme ad una idonea guarnizione, deve sopportare una pressione di servizio di 6 kg/cm².

Per imbarcazioni aventi una profondità di scafo di 5 metri o una profondità di scafo inferiore, il diametro interno del raccordo di scarico può essere di 38 mm.

F. Controlli

1. Le imbarcazioni operanti su rotte internazionali nella regione del Mar Baltico sono soggette ai controlli di seguito specificati:

a) un controllo iniziale prima che l'imbarcazione sia messa in servizio o prima che il certificato di cui al paragrafo G della presente norma sia rilasciato per la prima volta, al fine di accertare:

i) se l'impianto di trattamento delle acque luride, eventualmente presente a bordo, soddisfi ai requisiti operativi previsti in base alle norme e ai metodi di verifica raccomandati dalla commissione e se sia stato approvato dall'amministrazione;

ii) qualora l'imbarcazione sia munita di un sistema di triturazione e disinfezione dei residui, se tale sistema soddisfi ai requisiti operativi previsti in base alle norme e ai metodi di verifica raccomandati dalla commissione e se sia stato approvato dall'amministrazione;

iii) qualora l'imbarcazione sia munita di un serbatoio di ritenzione, se la capacità di tale serbatoio sia conforme alle disposizioni dell'amministrazione in materia di ritenzione della totalità dei residui connessi all'attività della nave, al numero di persone presenti a bordo nonché ad altri eventuali fattori pertinenti. Il serbatoio di ritenzione deve essere conforme ai requisiti operativi previsti in base alle norme e ai metodi di verifica raccomandati dalla commissione e deve essere approvato dall'amministrazione;

iv) se la nave sia munita di un tubo di scarico delle acque luride da raccordare con la struttura di ricezione nei porti. Il tubo di scarico deve essere munito di un raccordo standard conformemente al disposto del paragrafo E. Le navi operanti in settori commerciali fissi devono essere munite di eventuali altri tipi di raccordo approvati dall'amministrazione.

I suddetti controlli mirano a garantire che le attrezzature, i materiali e tutti gli accessori siano pienamente conformi con le disposizioni applicabili della presente norma.

L'amministrazione riconosce il «certificato di tipo» per gli impianti di trattamento delle acque luride rilasciato da altre parti contraenti;

b) controlli periodici a intervalli specificati dall'amministrazione ma non superiori a 5 anni, atti a garantire che le attrezzature, gli accessori e i materiali siano pienamente conformi con le disposizioni applicabili della presente norma.

2. I controlli delle imbarcazioni relativamente all'applicazione delle disposizioni della presente norma, sono eseguiti da funzionari dell'amministrazione. L'amministrazione può tuttavia affidare i controlli sia a controllori all'uopo designati che a organizzazioni da essa riconosciute. L'amministrazione garantisce comunque pienamente della completezza ed efficacia dei controlli effettuati.

3. Dopo l'esecuzione del controllo dell'imbarcazione, non debbono essere apportate trasformazioni significative alle attrezzature, agli accessori e ai materiali oggetto del suddetto controllo senza la previa approvazione dell'amministrazione, eccetto nel caso di normale sostituzione di tali attrezzature o accessori con materiale identico.

G. Certificato

1. Il certificato di prevenzione dell'inquinamento da acque luride è rilasciato a imbarcazioni abilitate al trasporto di oltre 50 persone impegnate in viaggi internazionali nella regione del Mar Baltico dopo che è stato effettuato il controllo conformemente alle disposizioni del paragrafo F della presente norma.

2. Il suddetto certificato è rilasciato dall'amministrazione o da qualsiasi persona o organizzazione a ciò debitamente autorizzata. L'amministrazione assume comunque la piena responsabilità del rilascio del certificato.

3. Il certificato di prevenzione dell'inquinamento da acque luride è redatto nella forma corrispondente al modello presentato nell'appendice dell'allegato IV di MARPOL 73/78 quando le parti contraenti siano anche parti di MARPOL 73/78. Qualora la lingua non sia l'inglese, il testo deve essere accompagnato da una traduzione in inglese.

4. Il certificato di prevenzione dell'inquinamento da acque luride è rilasciato per un periodo determinato dall'amministrazione, non superiore comunque ai 5 anni.

5. Il certificato cessa di essere valido qualora siano state apportate trasformazioni significative nelle attrezzature, negli accessori o nei materiali senza la previa approvazione dell'amministrazione, eccetto nel caso di normale sostituzione di tali attrezzature o accessori con materiali identici.

ALLEGATO V

ESENZIONI AL DIVIETO GENERALE DI SCARICO DI RESIDUI ED ALTRI OGGETTI NELLA REGIONE DEL MAR BALTICO

NORMA 1

Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2 della presente convenzione, il divieto di scarico non si applica allo scarico in mare di detriti di dragaggio purché:

a) lo scarico di detriti di dragaggio contenenti le sostanze nocive di cui all'allegato I sia consentito solo in base agli orientamenti adottati dalla Commissione;

b) lo scarico sia effettuato con previa autorizzazione speciale rilasciata dall'autorità nazionale competente:

i) entro le acque territoriali della parte contraente, oppure

ii) al di fuori delle sua acque territoriali o interne, se necessario, dopo esame della questione da parte della Commissione.

Per il rilascio delle suddette autorizzazioni la parte contraente applica le disposizioni della norma 3 del presente allegato.

NORMA 2

1. La competene autorità nazionale di cui all'articolo 11, paragrafo 2 dell'articolo 9 della presente Convenzione:

a) rilascia le autorizzazioni speciali di cui alla norma 1 del presente allegato;

b) tiene registri sui quali figurano la natura e la quantità degli oggetti il cui scarico è stato autorizzato nonché il sito, il tempo e il metodo dello scarico dei medesimi;

c) raccoglie le informazioni disponibili sulla natura e le quantità degli oggetti che sono stati scaricati nella regione del Mar Baltico recentemente e fino all'entrata in vigore della presente Convenzione, qualora si ritenga che gli oggeti scaricati possano contaminare le acque o organismi della regione del Mar Baltico, possano incagliarsi nelle attrezzature di pesca o originare altri eventuali danni. La suddetta autorità nazionale è tenuta inoltre a registrare il sito, il tempo e le modalità degli scarichi suddetti.

2. La competente autorità nazionale rilascia autorizzazioni speciali in conformità della norma 1 del presente allegato per oggetti destinati ad essere scaricati nella regione del Mar Baltico:

a) caricati nel suo territorio;

b) caricati da un'imbarcazione o da un velivolo registrati nel suo territorio o battenti bandiera dello Stato di appartenenza della suddetta autorità, qualora il caricamento sia avvenuto nel territorio di uno Stato che non è parte contraente della presente convenzione.

3. Ciascuna parte contraente notifica alla Commissione e, se del caso alle altre parti contraenti, le informazioni specificate alla lettera c) del paragrafo 1 della norma 2 del presente allegato. La procedura da seguire e la natura di tali notifiche sono determinate dalla Commissione.

NORMA 3

Nel rilasciare le autorizzazioni speciali in conformità della norma 1 del presente allegato l'autorità nazionale competente tiene conto:

a) della qualità dei detriti di dragaggio destinati ad essere scaricati;

b) del contenuto di sostanze nocive di cui all'allegato I;

c) del sito (ad esempio: coordinate dell'area di scarico, profondità e distanza dalla costa) e della sua relazione con zone di particolare interesse (per esempio: aree di svago, zone di riproduzione ittica, zone di allevamento ittico e di pesca, ecc.);

PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 294A0316(02).1

d) delle caratteristiche dell'acqua qualora lo scarico sia effettuato al di fuori delle acque territoriali; intendento per tali caratteristiche:

i) proprietà idrografiche (ad esempio: temperatura, salinità, densità, profilo);

ii) proprietà chimche (ad esempio: pH, ossigeno dissolto, nutrienti);

iii) proprietà biologiche (ad esempio: produzione primaria e animali bentonici);

i dati debbono contenare informazioni sufficienti sui livelli medi annuali e sulla variazione stagionale delle proprietà menzionate nel presente paragrafo;

e) dell'esistenza e degli effetti di altri scarichi che abbiano eventualmente avuto luogo nella zona di scarico.

NORMA 4

Le relazioni redatte in conformità dall'articolo 11, paragrafo 5 della presente convenzione contengongo le informazioni previste per il formulario di notifica che la commissione deve definire.

ALLEGATO VI

PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO DA ATTIVITÀ OFFSHORE

NORMA 1: DEFINIZIONI

Ai fini del presente allegato s'intende per:

1) «attività offshore»: qualsiasi esplorazione e sfruttamento di petrolio e gas mediante un impianto o struttura offshore fissa o galleggiante, ivi comprese tutte le attività a ciò connesse;

2) per «unità offshore»: qualsiasi impianto o struttura offshore fissa o galleggiante impegnata nella prospezione, sfruttamento o attività di produzione di gas o petrolio nonché nel caricamento e scaricamento del petrolio;

3) per «esplorazione»: qualsiasi attività di perforazione escluse le prospezioni sismiche;

4) per «sfruttamento»: qualsiasi produzione, verifica, o attività di stimolazione.

NORMA 2: USO DELLA MIGLIORE TECNOLOGIA DISPONIBILE E DELLA MIGLIORE PRATICA AMBIENTALE

Le parti contraenti si impegnano a prevenire e ad eliminare l'inquinamento proveniente da attività offshore applicando i principi della migliore tecnologia disponibile e della migliore pratica ambientale definiti all'allegato II.

NORMA 3: VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE E MONITORAGGIO

1. La valutazione dell'impatto ambientale deve essere effettuata prima che sia rilasciata l'autorizzazione di avvio a un'attività offshore. In caso di sfruttamento di cui alla norma 5, il risultato della valutazione deve essere notificato alla Commissione prima che sia rilasciato il permesso di avvio dell'attività offshore.

2. Contestualmente alla valutazione dell'impatto ambientale deve essere valutata la sensibilità della zona marina circostante l'unità offshore proposta. Nella suddetta valutazione dovranno essere considerati i seguenti elementi:

a) importanza della zona per l'avifauna e i mammiferi marini;

b) importanza della zona per la pesca, la riproduzione di pesci e dei molluschi e per l'acquacoltura;

c) importanza della zona dal punto di vista ricreativo e paesaggistico;

d) composizione del sedimento misurando i seguenti parametri: distribuzione e dimensione dei granuli, materia secca, perdita di ignizione, contenuto totale in idrocarburi e contenuto di Ba, Cr, Pb, Cu, Hg e Cd;

e) abbondanza e diversità della fauna bentonica e contenuto di idrocarburi aromatici e alifatici.

3. Al fine di controllare gli effetti della fase di esplorazione degli studi relativi all'attività offshore, debbono essere effettuate le analisi di cui alla lettera d) precedente prima e dopo le operazioni.

4. Al fine di controllare gli effetti della fase di sfruttamento degli studi relativi all'attività offshore debbono essere effettuate almeno le analisi di cui alle lettere d) e e) precedenti prima della operazione, ad intervalli annuali durante l'operazione e dopo che l'operazione sia conclusa.

NORMA 4: SCARICHI NELLA FASE DI ESPLORAZIONE

1. L'uso di fanghi di perforazione a base di petroli o contenenti altre sostanze pericolose deve essere limitato a casi in cui esso è necessario per ragioni, geologiche, tecniche o di sicurezza e soltanto dopo previa autorizzazione da parte della competente autorità nazionale. In tali casi debbono essere adottate idonee misure e debbono essere previsti impianti adeguati in modo da impedire lo scarico di tali fanghi nell'ambiente marino.

2. Fanghi di perforazione a base di petrolio e tagli derivanti dall'uso di fanghi di perforazione non debbono essere scaricati nella regione del Mar Baltico ma trasportati a riva per esservi adeguatamente trattati o eliminati.

3. Lo scarico di fanghi a base di acqua e di tagli è soggetto all'autorizzazione rilasciata dalle competenti autorità nazionali. Prima del rilascio dell'autorizzazione deve essere provata la bassa tossicità del contenuto dei fanghi a base di acqua.

4. Lo scarico di tagli derivanti dall'uso di fanghi di perforazione a base di acqua non è autorizzato in zone particolarmente sensibili della regione del Mar Baltico quali aree confinate o di acqua bassa dove il ricambio di acqua è limitato e in altre zone caratterizzate da ecosistemi rari, di particolare pregio o particolarmente fragili.

NORMA 5: SCARICHI NELLA FASE DI SFRUTTAMENTO

Oltre alle disposizioni dell'allegato IV si applicano agli scarichi le disposizioni seguenti:

a) tutte le sostanze chimiche e i materiali debbono essere trasportati a riva e possono essere messi in discarica soltanto eccezionalmente e previa autorizzazione da parte delle competenti autorità nazionali per ciascuna specifica operazione;

b) lo scarico di acque di produzione e di acque di spostamento è vietato a meno che, da analisi e campionamenti effettuati secondo metodi adottati dalla Commissione, risulti un contenuto di petrolio inferiore a 15 mg/l;

c) qualora non sia possibile rispettare tale valore-limite impiegando la migliore pratica ambientale e la migliore tecnologia disponibile, la competente autorità nazionale può prevedere altre opportune misure per impedire l'eventuale inquinamento dell'ambiente marino della regione del Mar Baltico stabilendo, se necessario, un valore-limite meno restrittivo ma che comunque sarà il più basso possibile e in nessun caso supererà 40 mg/l. Il contenuto di petrolio viene misurato secondo le disposizioni specificate alla precedente lettera b);

d) lo scarico autorizzato non deve in nessun caso produrre effetti inaccettabili sull'ambiente marino;

e) al fine di permettere l'adeguamento ai futuri sviluppi delle tecnologie di produzione e di pulitura, i permessi di eliminazione debbono essere regolarmente verificati dalla competente autorità nazionale e i limiti previsti per gli scarichi conseguentemente modificati.

NORMA 6: PROCEDURA DI VERIFICA

Ciascuna parte contraente dispone che l'operatore o qualsiasi altra persona responsabile di un'unità offshore effettui le notifiche conformemente alle disposizioni della norma 5.1 dell'allegato VII della presente Convenzione.

NORMA 7: PIANI DI EMERGENZA

Per ciascuna unità offshore deve essere predisposto un piano di emergenza antiinquinamento approvato in conformità della procedura stabilita dalla competente autorità nazionale. Il piano deve contenere informazioni sui sistemi di allarme e di comunicazione, sull'organizzazione delle misure di intervento, un elenco delle attrezzature nonché la descrizione delle misure da adottare per diversi tipi di incidente ecologico.

NORMA 8: UNITÀ OFFSHORE DISMESSE

Le parti contraenti provvedono a che unità offshore abbandonate, fuori uso nonché unità offshore naufragate vengano interamente rimosse e trasportate a terra sotto la responsabilità del proprietario; esse dispongono inoltre che i pozzi di perforazione fuori uso siano otturati.

NORMA 9: SCAMBIO DI INFORMAZIONI

Le parti contraenti si scambiano permanentemente informazioni attraverso la commissione sui siti e la natura di tutte le attività offshore effettuate o previste e sulla natura e le quantità degli scarichi e sulle misure di emergenza adottate.

ALLEGATO VII

INTERVENTO IN CASO DI INCIDENTE ECOLOGICO

NORMA 1: DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le parti contraenti si impegnano a mantenere la loro capacità di risposta a incidenti ecologici che minacciano l'ambiente marino della regione del Mar Baltico. Tale capacità significa disporre di adeguate attrezzature, di navi e personale addestrato per operazioni in acque costiere nonché in alto mare.

2. a) Oltre agli incidenti di cui all'articolo 13, la parte contraente è tenuta a notificare senza indugio gli incidenti ecologici occorsi sul suo territorio di intervento che ledono o possono ledere gli interessi di altre parti contraenti.

b) Nel caso di grave incidente ecologico debbono essere informate quanto prima possibile le altre parti contraenti e la commissione.

3. Nella misura in cui le loro capacità e i metodi disponibili lo consentono, le parti contraenti si impegnano a cooperare alle operazioni di intervento per far fronte ad incidenti ecologici, sempreché la gravità dei medesimi lo giustifichi.

4. Le parti contraenti adottano inoltre misure volte a:

a) effettuare regolari operazioni di sorveglianza al largo della loro linea costiera;

b) cooperare e a scambiare informazioni con le altre parti contraenti al fine di migliorare la capacità di risposta in caso di incidente ecologico.

NORMA 2: PIANI DI EMERGENZA

Ciascuna parte contraente elabora un piano nazionale di emergenza e, in cooperazione con altre parti contraenti, eventuali piani bilaterali o multilaterali per un intervento congiunto in caso di incidente ecologico.

NORMA 3: SORVEGLIANZA

1. Al fine di prevenire violazioni delle norme esistenti in materia di prevenzione dell'inquinamento proveniente da navi, le parti contraenti elaborano ed attuano, individualmente o in cooperazione, misure di sorveglianza nella regione del Mar Baltico volte a localizzare e tenere sotto controllo spandimenti di petrolio e di altre sostanze.

2. Le parti contraenti adottano opportune misure per applicare le misure di sorveglianza di cui al paragrafo 1 utilizzando anche aerei muniti di attrezzature di teledetezione.

NORMA 4: ZONE DI INTERVENTO

Le parti contraenti definiscono il prima possbibile e mediante accordi bilateriali o multilaterali le zone della regione del Mar Baltico nelle quali esse debbono effettuare attività di sorveglianza e nelle quali intervenire qualora si verifichi o possa verificarsi un grave incidente ecologico. Tali accordi non preguidicano altri eventuali accordi conclusi tra le parti contraenti nella stessa materia. Gli Stati limitrofi provvedono all'armonizzazione dei diversi accordi. Le parti contraenti informano le altre parti contraenti e la commissione in merito a tali accordi.

NORMA 5: PROCEDURA DI NOTIFICA

1. a) Le parti contraenti dispongono che i capitani o gli eventuali responsabili di navi battenti la loro bandiera notifichino senza indugio qualsiasi evento occorso su dette navi che comporti o possa verosimilmente comportare una fuoruscita di petrolio o di sostanze pericolose.

b) La notifica deve essere trasmessa allo Stato considerato costiero più vicino e deve essere effettuata in conformità delle disposizioni dell'articolo 8 del protocollo 1 della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento provocato da navi del 1973 (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships), quali modificate dal protocollo del 1978 (MARPOL 73/78).

c) Le parti contraenti chiedono ai capitani o ai responsabili delle navi e ai piloti di velivoli di notificare senza indugio e in conformità della suddetta procedura la presenza di petrolio di altre sostanze pericolose osservate in mare. Tali notifiche devono contenere nella misura del possibile i seguenti dati: tempo, posizione, condizioni del vento e del mare, tipo, importanza e probabile origine dell'inquinamento osservato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 b) si applicano anche allo scarico di cui alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 4 della presente Convenzione.

NORMA 6: MISURE DI EMERGENZA A BORDO DI NAVI

1. Ciascuna parte contraente dispone che le navi abilitate a battere la sua bandiera possiedano a bordo un piano di emergenza per l'inquinamento da petrolio come previsto dalle disposizioni di MARPOL 73/78 e in conformità di tali disposizioni.

2. Ciascuna parte contraente chiede ai capitani delle navi battenti sua bandiera o, in caso di piattaforme fisse o galleggianti operanti nel territorio di sua giurisdizione, alle persone responsabili di tali piattaforme, di fornire, in caso di incidente ecologico e su richiesta delle autorità competenti, informazioni dettagliate sulla nave e sul suo carico o, in caso di piattaforma, sulla sua attività, in modo da facilitare le operazioni di intervento volte a prevenire o combattere l'inquinamento del mare, e di cooperare con tali autorità.

NORMA 7: MISURE DI RISPOSTA

1. La parte contraente, quando si verifica un incidente ecologico nella sua zona di intervento, effettua le necessarie valutazioni della situazione e procede ad un adeguato intervento di risposta al fine di evitare o ridurre al minimo ulteriori danni.

2. a) Fatte salve le disposizioni di cui alla lettera b), le parti contraenti utilizzano mezzi meccanici per intervenire contro incidenti ecologici.

b) Agenti chimici possono essere utilizzati soltanto in casi eccezionali e previa autorizzazione, per ciascun caso specifico, delle competenti autorità nazionali.

3. Qualora una chiazza si sposti o si presuma possa spostarsi verso una zona di intervento di un'altra parte contraente, quest'ultima viene informata senza indugio sulla situazione e sulle operazioni di intervento predisposte.

NORMA 8: ASSISTENZA

1. Conformemente alle disposizioni del paragrafo 3 della norma 1:

a) una parte contraente ha il diritto di chiedere l'assistenza delle altre parti contraenti in caso di incidente ecologico in mare;

b) le parti contraenti fanno il possibile per fornire tale assistenza.

2. Le parti contraenti adottano le misure amministrative o giuridiche atte a facilitare:

a) l'arrivo sul loro territorio e la partenza dal medesimo di navi, velivoli o altri mezzi di trasporto impegnati nelle operazioni di intervento connesse ad un incidente ecologico o adibiti al trasporto di personale, materiali e attrezzature necessari a far fronte a tale incidente;

b) il rapido movimento verso, attraverso e dal loro territorio di personale, materiali e attrezzature di cui alla lettera a).

NORMA 9: RIMBORSO DEI COSTI DI ASSISTENZA

1. Le parti contraenti sostengono i costi dell'assistenza di cui alla norma 8 in conformità della presente norma.

2. a) Qualora l'intervento sia stato effetuato da una parte contraente su esplicita richiesta di un'altra parte contraente, la parte richiedente rimborsa alla parte che ha fornito assistenza i costi dell'intervento fornito da questa. Qualora la richiesta sia annullata, la parte richiedente rimborsa l'altre parte per le spese da questa già sostenute o per le quali essa si sia impegnata.

b) Se l'intervento è stato effettuato da una parte contraente di sua propria iniziativa, tale parte sostiene i costi del suo intervento.

c) Si applicano i principi di cui alle lettere a) e b) a meno che le parti interessate non decidano altrimenti in ciascun caso specifico.

3. Se non viene deciso altrimenti, i costi dell'intervento effettuato da una parte contraente su richiesta di un'altra parte vengono calcolati equamente in base al diritto e alla consuetudine vigenti in materia di rimborso di tali costi presso la parte che ha fornito assistenza.

4. Le disposizioni della presente norma non possono essere interpretate in modo da arrecare pregiudizio ai diritti delle parti contraenti ad essere rimborsate, in base ad altre disposizioni applicabili, norme del diritto internazionale o norme nazionali o sopranazionali, da parti terze per i costi di interventi effettuati in caso di incidenti ecologici.

NORMA 10: COOPERAZIONE

1. Ciascuna parte contraente fornisce informazioni alle altre parti contraenti e alla commissione in merito a:

a) la sua organizzazione di intervento in caso di inquinamento marino provocato da petrolio o altre sostanze pericolose;

b) la sua normativa e altri elementi aventi diretta attinenza sul suo livello di preparazione e la sua capacità di risposta in caso di inquinamento del mare provocato da petrolio e da altre sostanze pericolose;

c) la competente autorità responsabile per ricevere e inviare notifiche relative all'inquinamento del mare da petrolio e da altre sostanze pericolose;

d) le autorità competenti per le questioni relative a misure di assistenza reciproca, reciproca informazione e cooperazione tra le parti contraenti conformemente al presente allegato;

e) gli interventi effettuati in conformità delle norme 7 e 8 del presente allegato.

2. Le parti contraenti si scambiano informazioni sui programmi di ricerca e di sviluppo, sui possibili tipi di intervento e, in caso di inquinamento provocato da petrolio e da altre sostanze pericolose, sulle esperienze, le attività di sorveglianza e le forme di intervento in caso di inquinamento.

3. Le parti contraenti organizzano regolarmente esercitazioni operative di intervento congiunte ad esercitazioni di allerta.

4. Le parti contraenti cooperano con l'organizzazione marittima internazionale nelle materie relative all'attuazione e alla ulteriore elaborazione della Convenzione internazionale sulla preparazione, la risposta e la cooperazione in caso di inquinamento da petrolio (International Convention on Oil Preparedness, Response and Co-operation).

NORMA 11: MANUALE DI INTERVENTO HELCOM

Le parti contraenti applicano, per quanto possibile, i principi e le regole contenute nel manuale sulla cooperazione per la lotta contro l'inquinamento marino, il quale specifica il presente allegato ed è adotatto dalla commissione o dal comitato designato dalla commissione.

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