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Document 21989A0228(01)

    Accordo di cooperazione tra la Comunità europea dell'energia atomica e il governo del Giappone nel settore della fusione termonucleare controllata

    GU L 57 del 28.2.1989, p. 63–76 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1989/149/oj

    Related Council decision

    21989A0228(01)

    Accordo di cooperazione tra la Comunità europea dell'energia atomica e il governo del Giappone nel settore della fusione termonucleare controllata

    Gazzetta ufficiale n. L 057 del 28/02/1989 pag. 0063 - 0076
    edizione speciale finlandese: capitolo 12 tomo 2 pag. 0086
    edizione speciale svedese/ capitolo 12 tomo 2 pag. 0086


    *****

    ACCORDO

    di cooperazione tra la Comunità europea dell'energia atomica e il governo del Giappone nel settore della fusione termonucleare controllata

    LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA (in appresso denominata « Euratom ») e

    IL GOVERNO DEL GIAPPONE (in appresso denominato « GDG »),

    definiti collettivamente le « parti »,

    TENUTO CONTO della collaborazione esistente nel campo della fusione termonucleare controllata tra le parti e desiderando mantenere e rafforzare tale collaborazione,

    DESIDERANDO promuovere l'ottenimento di energia dalla fusione quale fonte di energia potenzialmente accettabile dal punto di vista ambientale, economicamente competitiva e praticamente illimitata,

    RICONOSCENDO l'analogia e la complementarità dei programmi delle parti nel campo della ricerca e sviluppo sull'energia di fusione,

    TENENDO CONTO dei risultati che ha già prodotto e delle opportunità che offre una collaborazione nell'ambito dell'Agenzia internazionale per l'energia dell'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici,

    HANNO DECISO QUANTO SEGUE:

    Articolo I

    Obiettivo del presente accordo è il mantenimento e l'intensificazione, su una base di uguaglianza e mutuo beneficio, della cooperazione tra le parti nei settori che sono oggetto dei rispettivi programmi sulla fusione, allo scopo di acquisire le conoscenze scientifiche e le capacità tecnologiche richieste per la realizzazione di un reattore di potenza.

    Articolo II

    La cooperazione, nel quadro del presente accordo, può riguardare i seguenti settori:

    a) tokamak;

    b) linee alternative ai tokamak;

    c) tecnologia della fusione;

    d) fisica dei plasmi;

    e) altri settori eventualmente concordati,

    nei termini specificati negli allegati I, II e III che costituiscono parte integrante del presente accordo.

    Articolo III

    La cooperazione nei settori di cui all'articolo II può riguardare le seguenti attività:

    a) scambio e fornitura di informazioni;

    b) scambio di personale;

    c) riunioni di vario tipo;

    d) scambio e fornitura di campioni, materiali, strumentazione e componenti;

    e) esecuzione in comune di studi, progetti o esperimenti;

    f) altre attività concordate, come specificato negli allegati I, II e III.

    Articolo IV

    1. I termini della cooperazione da parte dell'Euratom o altro ente o organizzazione ad esso associato nel quadro del programma fusione Euratom o l'impresa comune Joint European Torus (JET), designato a tal fine dall'Euratom, e da parte giapponese, il Monbusho, il ministero per il commercio internazionale e l'industria e l'agenzia per la scienza e la tecnologia o qualsiasi ente o organizzazione da essi a tal fine designato, sono fissati negli allegati I, II e III.

    2. a) Gli allegati restano in vigore per tutto il periodo di validità del presente accordo salvo in caso di cessazione anticipata dell'accordo secondo quanto stabilito al comma b) seguente.

    b) Ciascun allegato può essere risolto in qualsiasi momento, a discrezione di una delle parti, con preavviso scritto di sei mesi notificato dalla parte che intende recedere dall'allegato. Il recesso non pregiudica i diritti che possono essere stati acquisiti ai sensi dell'allegato in questione fino alla data del recesso stesso.

    c) Le attività non ancora completate alla scadenza di ciascun allegato possono essere continuate fino a completamento secondo le modalità fissate nel corrispondente allegato.

    d) Qualora durante il periodo di validità dell'accordo la natura del programma fusione di una delle due parti subisse modifiche sostanziali a seguito di una importante estensione, riduzione o trasformazione o per effetto dell'inglobamento di importanti aspetti del programma sulla fusione di una terza parte, ciascuna delle parti ha il diritto di chiedere la revisione del campo d'applicazione e delle disposizioni degli allegati corrispondenti. Articolo V

    1. Le parti costituiscono un comitato di coordinamento per facilitare il coordinamento e l'esecuzione delle attività contemplate dal presente accordo. Ciascuna parte nomina un numero uguale di membri designando tra essi il capo della propria delegazione.

    2. Il comitato di coordinamento si riunisce una volta all'anno, alternativamente in Europa e in Giappone oppure a date ed in località altrimenti convenute. La riunione è presieduta dal capo della delegazione della parte ospitante.

    3. Il comitato di coordinamento ha tra l'altro le seguenti funzioni:

    a) analisi e controllo dello stato di avanzamento delle attività svolte in collaborazione;

    b) scambio di informazioni e di vedute su argomenti di politica scientifica e tecnologica;

    c) discussione delle future attività di cooperazione.

    Articolo VI

    Il trattamento delle informazioni, la proprietà industriale e il diritto d'autore sono disciplinati, in connessione con le attività svolte in collaborazione nel quadro del presente accordo, dalle disposizioni degli allegati I, II e III. Tali disposizioni sono identiche in tutti gli allegati.

    Articolo VII

    Nessuna clausola del presente accordo può essere tale da pregiudicare attuali o futuri accordi di cooperazione tra le parti.

    Articolo VIII

    1. Le prestazioni fornite dalle parti nel quadro del presente accordo dipendono dalla disponibilità di fondi adeguati.

    2. La cooperazione realizzata nel quadro del presente accordo deve essere conforme alle leggi e ai regolamenti applicabili nei rispettivi paesi e all'Euratom.

    3. Ciascuna parte si adopera con il massimo impegno, nel rispetto delle leggi in vigore, per facilitare l'espletamento delle formalità necessarie per la circolazione delle persone, l'importazione di materiali e apparecchiature e il trasferimento di valuta ai fini necessari per la realizzazione della collaborazione.

    4. Il risarcimento dei danni prodottisi durante l'esecuzione del presente accordo avviene in base alle leggi applicabili nei rispettivi paesi e all'Euratom.

    Articolo IX

    Tutti i problemi sorti nel quadro del presente accordo vengono risolti dalle parti con consultazioni reciproche.

    Articolo X

    1. Il presente accordo entra in vigore alla data della sua firma. La sua validità è di tre anni al termine dei quali esso continua a restare in vigore salvo il caso in cui, al termine del triennio iniziale, o in qualsiasi momento dopo tale periodo, una delle due parti notifichi all'altra parte la propria intenzione di recedere, con preavviso non inferiore a sei mesi.

    2. La risoluzione del presente accordo non pregiudica l'esecuzione di qualsiasi progetto o programma intrapreso nel quadro del presente accordo e non ancora completato al momento della sua risoluzione.

    3. La risoluzione del presente accordo o dei suoi allegati non pregiudica i diritti e gli obblighi di cui all'articolo VI o qualsiasi altro accordo concluso ai sensi dell'articolo VI.

    Articolo XI

    1. Il presente accordo si applica, per quanto riguarda l'Euratom, ai territori a cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e alle condizioni previste da detto trattato.

    2. Laddove nel presente accordo i termini « paesi », « enti », « organizzazioni » o « cittadino » siano usati con riferimento all'Euratom, si conviene che essi indichino o si riferiscano non solo agli Stati membri dell'Euratom ma anche al Regno di Svezia o alla Confederazione elvetica, che sono associati al programma fusione Euratom e rappresentati nell'impresa comune JET.

    Fatto a Bruxelles, il 20 febbrario 1989, in duplice copia nelle lingue inglese e giapponese, ciascuna facente egualmente fede.

    1.2 // Per la Comunità europea dell'energia atomica Filippo M. PANDOLFI // Per il governo giapponese Munioki DATE Ambasciatore del Giappone presso le Comunità europee

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