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Document 21986D0225(03)

    Decisione n. 2/85 del Comitato misto CEE-Islanda, del 5 dicembre 1985, che completa gli allegati II e III del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa con l'aggiunta di regole alternative di percentuale per i prodotti dei capitoli 84-92 della nomenclatura del consiglio di cooperazione doganale

    GU L 47 del 25.2.1986, p. 20–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1988

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1986/2(3)/oj

    21986D0225(03)

    Decisione n. 2/85 del Comitato misto CEE-Islanda, del 5 dicembre 1985, che completa gli allegati II e III del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa con l'aggiunta di regole alternative di percentuale per i prodotti dei capitoli 84-92 della nomenclatura del consiglio di cooperazione doganale

    Gazzetta ufficiale n. L 047 del 25/02/1986 pag. 0020 - 0020


    DECISIONE N. 2/85 DEL COMITATO MISTO CEE-ISLANDA del 5 dicembre 1985 che completa gli allegati II e III del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa con l'aggiunta di regole alternative di percentuale per i prodotti dei capitoli 84-92 della nomenclatura del consiglio di cooperazione doganale

    IL COMITATO MISTO, visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972, visto il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, in seguito denominato «protocollo n. 3», in particolare l'articolo 28, considerando che l'esperienza ha dimostrato che le regole di origine contenute nel protocollo n. 3 hanno nella pratica fatto sorgere difficoltà per i prodotti dei capitoli 84-92 della nomenclatura del consiglio di cooperazione doganale, in seguito denominata NCCD; che è necessario semplificare queste regole a causa dell'interdipendenza dei settori industriali della Comunità economica europea e dell'Islanda ed in considerazione del carattere di reciprocità e del mutuo interesse del libero scambio tra la Comunità economica europea e l'Islanda; considerando che è auspicabile prevedere regole semplificate che abbiano globalmente lo stesso effetto delle regole esistenti; che, potendo, nondimeno, queste regole semplificate avere un effetto più restrittivo nel caso di taluni prodotti, è necessario prevedere che esse vengano applicate in alternativa a quelle esistenti; considerando che le più semplici regole alternative sono regole di percentuale identiche per gli elenchi A e B; che le percentuali scelte devono variare in funzione dei prodotti per prevenire qualsiasi alterazione globale dell'effetto economico; considerando che è preferibile, per ragioni di chiarezza, raggruppare, per gli elenchi A e B, tali regole alternative di percentuale in due elenchi di prodotti in funzione della regola di percentuale applicabile; considerando che è necessaria una clausola di salvaguardia per evitare che l'effetto delle regole alternative causi o minacci di causare un pregiudizio grave ai produttori dell'una o dell'altra parte contraente; DECIDE:

    Articolo 1

    1. Gli elenchi A e B contenuti negli allegati II e III del protocollo n. 3 sono completati con l'aggiunta delle regole seguenti:a) il carattere di prodotto originario è conferito ai prodotti indicati nell'elenco I qui allegato mediante lavorazione, trasformazione o montaggio, nei quali siano incorporati prodotti non originari il cui valore non superi il 40 % del valore del prodotto finito;b)il carattere di prodotto originario è conferito ai prodotti enumerati nell'elenco II qui allegato mediante lavorazione, trasformazione o montaggio, nei quali siano incorporati prodotti non originari il cui valore non superi il 30 % del valore del prodotto finito.Tuttavia per alcuni prodotti si applicano una percentuale meno elevata e/o condizioni particolari. 2. Le regole di cui al paragrafo 1 si aggiungono alle regole contenute negli elenchi A e B e non le sostituiscono. 3. L'esportatore può decidere di avvalersi delle regole del paragrafo 1 oppure, a titolo alternativo, di applicare le altre regole contenute negli elenchi A e B. Tuttavia le regole definite al paragrafo 1 sono applicabili ad un prodotto determinato solo in alternativa, e non in aggiunta, alle regole contenute in tali elenchi.

    Articolo 2

    Se risulta che, per effetto delle regole alternative, un prodotto è importato nel territorio di una parte contraente in quantità talmente accresciute ed a condizioni tali da causare o minacciare di causare pregiudizio grave ai produttori della parte contraente interessata di prodotti simili o di prodotti direttamente concorrenti, la parte contraente può sospendere l'applicazione delle regole alternative per questo prodotto. Tale decisione è senza indugio notificata al Comitato misto con tutte le necessarie informazioni. Senza pregiudizio delle misure conservative prese, il Comitato misto esaminerà senza indugio la situazione per trovare una soluzione accettabile per le parti contraenti.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il 1° marzo 1986.

    Fatto a Bruxelles, addì 5 dicembre 1985. Per il Comitato misto Il Presidente H. DE LANGE

    ALLEGATO I

    ELENCO I

    Prodotti finiti ai quali si applica la regola del 40 % di cui all'articolo 1, lettera a)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    (1) Almeno il 50 % del valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi utilizzati per il montaggio della testa (motore escluso) deve essere costituito da prodotti «originari» e i meccanismi di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto e il meccanismo zig zag devono essere prodotti «originari».

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO II

    ELENCO II

    Prodotti finiti ai quali si applica la regola del 30 % di cui all'articolo 1, lettera b)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    (1) La regola di percentuale applicabile è del 25 %. (2) Per le pompe rotative amovibili la regola di percentuale applicabile è del 25 %. (3) Per i ventilatori e simili la regola di percentuale applicabile è del 25 %.

    >SPAZIO PER TABELLA>

    (4) La regola di percentuale applicabile è del 25 %. (5) Per le voci 85.14 e 85.15 la regola di percentuale applicabile è del 25 % e il valore dei transistori «non originari» utilizzati non deve superare il 3 % del valore del prodotto finito. (6)Per i semicondutori e microstrutture elettroniche, voci ex 85.21, la regola di percentuale applicabile è del 25 %.

    >SPAZIO PER TABELLA>

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