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Document 21982A0526(04)

    Accordo relativo ai servizi occasionali internazionali di trasporto di viaggiatori su strada effettuati con autobus (ASOR) - Atto finale - Dichiarazioni della parti contraenti - Dichiarazione della Comunità economica europea

    GU L 230 del 5.8.1982, p. 39–56 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1982/505/oj

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    21982A0526(04)

    Accordo relativo ai servizi occasionali internazionali di trasporto di viaggiatori su strada effettuati con autobus (ASOR) - Atto finale - Dichiarazioni della parti contraenti - Dichiarazione della Comunità economica europea

    Gazzetta ufficiale n. L 230 del 05/08/1982 pag. 0039 - 0056
    edizione speciale finlandese: capitolo 7 tomo 3 pag. 0004
    edizione speciale svedese/ capitolo 7 tomo 3 pag. 0004
    edizione speciale spagnola: capitolo 07 tomo 3 pag. 0043
    edizione speciale portoghese: capitolo 07 tomo 3 pag. 0043


    ACCORDO relativo ai servizi occasionali internazionali di trasporto di viaggiatori su strada effettuati con autobus (ASOR)

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

    IL GOVERNO DELLA SPAGNA,

    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

    IL GOVERNO DEL REGNO DI NORVEGIA,

    IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,

    IL GOVERNO DELLA SVEZIA,

    IL CONSIGLIO FEDERALE DELLA SVIZZERA,

    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI TURCHIA,

    DESIDEROSI di promuovere lo sviluppo dei trasporti internazionali e, in particolare, di facilitarne l'organizzazione e l'esecuzione;

    CONSIDERANDO che taluni servizi occasionali internazionali di trasporto di viaggiatori su strada, effettuati con autobus, sono liberalizzati, per quanto riguarda la Comunità economica europea, a mezzo del regolamento n. 117/66/CEE del Consiglio, del 28 luglio 1966, relativo all'emanazione di norme comuni per i trasporti internazionali su strada di persone, effettuati con autobus (1), e a mezzo del regolamento (CEE) n. 1016/68 della Commissione, del 9 luglio 1968, che stabilisce i modelli dei documenti di controllo di cui agli articoli 6 e 9 del regolamento n. 117/66/CEE del Consiglio (2);

    CONSIDERANDO, inoltre, che la Conferenza europea dei ministri dei trasporti (CEMT) ha adottato, il 16 dicembre 1969, la risoluzione n. 20 concernente la determinazione di regole generali per i trasporti internazionali effettuati con autobus (3), che prevede ugualmente la liberalizzazione di taluni servizi occasionali internazionali di trasporto di viaggiatori su strada;

    CONSIDERANDO che è auspicabile prevedere disposizioni armonizzate di liberalizzazione per i servizi occasionali internazionali di trasporto di viaggiatori su strada e semplificare le formalità di controllo per l'instaurazione di un documento unico;

    CONSIDERANDO che appare indicato affidare l'espletamento di taluni compiti amministrativi dell'accordo al segretariato della Conferenza europea dei ministri dei trasporti,

    HANNO DECISO di stabilire norme uniformi applicabili ai servizi occasionali internazionali di trasporto di viaggiatori su strada, effettuati con autobus,

    E HANNO DESIGNATO a tal fine come plenipotenziari:

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE:

    M. Herman DE CROO, Ministre des Communications du Royaume de Belgique, Président en exercice du Conseil des Communautés européennes;

    M.G. CONTOGEORGIS, Membre de la Commission des Communautés européennes; (1) GU n. 147 del 9.8.1966, pag. 2688/66. (2) GU n. L 173 del 22.7.1968, pag. 8. (3) Volume delle risoluzioni della CEMT, anno 1969, pag. 67. Volume delle risoluzioni della CEMT, anno 1971, pag. 133.

    IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA:

    M. Karl LAUSECKER, Ministre fédéral des transports;

    IL GOVERNO DELLA SPAGNA:

    Don Emilio PAN DE SORALUCE, Ambassadeur;

    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA:

    M. Jarmo WAHLSTRÖEM, Ministre des Transports;

    IL GOVERNO DEL REGNO DI NORVEGIA:

    M. Erik RIBU, Secrétaire général au Ministère des Transports et Communications;

    IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE:

    M. José Carlos VIANA BAPTISTA, Ministre du Logement, des Travaux publics et des Transports;

    IL GOVERNO DELLA SVEZIA:

    M. Nils Erik BRAMSVIK, Sous-secrétaire d'État au ministère des Communications;

    IL CONSIGLIO FEDERALE DELLA SVIZZERA:

    M. Léon SCHLUMPF, Conseiller fédéral, Chef du département fédéral des Transports, des Communications et de l'Énergie;

    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI TURCHIA:

    Dr Mustafa A. AYSAN, Ministre des transports;

    I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

    HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:

    SEZIONE I Campo d'applicazione e definizioni

    Articolo 1

    1. Il presente accordo si applica: a) ai servizi occasionali internazionali di trasporto di viaggiatori su strada effettuati: - tra i territori di due parti contraenti, o

    - in partenza e a destinazione del territorio della stessa parte contraente,

    e, eventualmente, all'atto di tali servizi, in transito tanto attraverso il territorio di un'altra parte contraente che attraverso il territorio di uno Stato non contraente, e - a mezzo di veicoli immatricolati nel territorio di una parte contraente e che, in base al tipo di costruzione e all'equipaggiamento, sono atti al trasporto di più di nove persone - compreso il conducente - e sono destinati a tal fine;

    b) agli spostamenti dei veicoli effettuati a vuoto nell'ambito dei suddetti servizi.

    2. Ai sensi del presente accordo si intendono per servizi internazionali i servizi che interessano il territorio di almeno due parti contraenti.

    3. Ai sensi del presente accordo, i termini «territorio di una parte contraente» si riferiscono, per quanto riguarda la Comunità economica europea, ai territori in cui è applicabile il trattato che istituisce detta Comunità, nelle condizioni previste da detto trattato.

    Articolo 2

    1. Ai sensi del presente accordo, sono servizi occasionali quelli che non rispondono né alla definizione di servizio regolare di cui all'articolo 3, né alla definizione di servizio a navetta di cui all'articolo 4. Essi comprendono: a) i circuiti a porte chiuse, cioè i servizi effettuati mediante uno stesso veicolo che trasporta lungo tutto il tragitto lo stesso gruppo di viaggiatori e lo riconduce al luogo di partenza;

    b) i servizi nei quali il viaggio di andata è effettuato a veicolo carico e il viaggio di ritorno a veicolo vuoto;

    c) tutti gli altri servizi.

    2. Salvo eccezioni autorizzate dalle competenti autorità della parte contraente interessata, i servizi occasionali non possono prendere né deporre viaggiatori lungo il percorso. Essi possono essere effettuati con una certa frequenza, senza per questo perdere il carattere di servizio occasionale.

    Articolo 3

    1. Ai sensi del presente accordo, sono servizi regolari quelli che assicurano il trasporto di persone effettuato con una frequenza e su un itinerario determinati e che possono prendere o deporre persone lungo il percorso, alle fermate preventivamente stabilite. I servizi regolari possono essere soggetti all'obbligo di rispettare orari prestabiliti e determinate tariffe.

    2. Ai sensi del presente accordo, chiunque sia l'organizzatore dei trasporti, sono altresì considerati servizi regolari quelli che assicurano il trasporto di determinate categorie di persone ad esclusione di altri viaggiatori, purché tali servizi siano effettuati alle condizioni indicate al paragrafo 1. Tali servizi - in particolare quelli che assicurano il trasporto di lavoratori sul luogo di lavoro e da questo verso il loro domicilio, il trasporto di studenti agli istituti d'istruzione e da questi verso il loro domicilio - sono denominati «servizi regolari specializzati».

    3. Il fatto che l'organizzazione del trasporto sia adeguata alle necessità variabili degli interessati non modifica il carattere regolare dei servizi.

    Articolo 4

    1. Ai sensi del presente accordo, sono servizi a navetta quelli organizzati per trasportare persone, preliminarmente riunite in gruppi, dallo stesso luogo di partenza allo stesso luogo di destinazione, con viaggi di andata e ritorno ripetuti. Ogni gruppo, composto dai viaggiatori che hanno compiuto insieme il viaggio di andata, è ricondotto con un viaggio successivo al luogo di partenza.

    Per luogo di partenza o luogo di destinazione s'intendono le località di partenza o di destinazione, nonché i relativi dintorni.

    2. Durante i servizi a navetta, non si possono prelevare o deporre viaggiatori lungo il percorso.

    3. Il primo viaggio di ritorno e l'ultimo viaggio di andata della serie delle navette sono effettuati a vuoto.

    4. Tuttavia, la classificazione di un trasporto tra i servizi a navetta non è modificata dal fatto che, con l'accordo delle autorità competenti della o delle parti contraenti interessate, - in deroga alle disposizioni del paragrafo 1, alcuni viaggiatori effettuino il viaggio di ritorno con un altro gruppo;

    - in deroga alle disposizioni del paragrafo 2, alcuni viaggiatori vengano presi o deposti lungo il percorso;

    - in deroga alle disposizioni del paragrafo 3, il primo viaggio di andata e l'ultimo viaggio di ritorno della serie delle navette siano effettuati a vuoto.

    SEZIONE II Misure di liberalizzazione

    Articolo 5

    1. I servizi occasionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), sono esentati da qualsiasi autorizzazione di trasporto nei territori delle parti contraenti diverse da quella in cui il veicolo è immatricolato.

    2. Sono esentati da qualsiasi autorizzazione di trasporto nei territori delle parti contraenti diverse da quella in cui il veicolo è immatricolato i servizi occasionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c) de presentino le seguenti caratteristiche: - il viaggio di andata viene effettuato a veicolo vuoto e tutti i viaggiatori sono prelevati nello stesso luogo, e

    - i viaggiatori a) - sono raggruppati, nel territorio di una parte non contraente o di una parte contraente diversa da quella in cui il veicolo è immatricolato e diversa da quella in cui si effettua il loro prelevamento, in base a contratti di trasporto conclusi prima del loro arrivo nel territorio di quest'ultima parte contraente, e

    - sono trasportati nel territorio della parte contraente in cui il veicolo è immatricolato, o

    b) - sono stati condotti precedentemente dal medesimo vettore, nelle condizioni previste all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), nel territorio della parte contraente dove sono nuovamente prelevati e trasportati nel territorio della parte contraente in cui il veicolo è immatricolato, o

    c) - sono stati invitati a recarsi nel territorio di un'altra parte contraente, con spese di trasporto a carico della persona che ha fatto l'invito. I viaggiatori devono formare un gruppo omogeneo, che non sia stato costituito unicamente per quel viaggio e che venga condotto nel territorio della parte contraente in cui il veicolo è immatricolato.

    3. Nel territorio della parte contraente interessata, possono essere soggetti ad autorizzazione di trasporto i servizi occasionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), qualora non siano soddisfatte le condizioni previste al paragrafo 2.

    SEZIONE III Documento di controllo

    Articolo 6

    I vettori che effettuano servizi occasionali ai sensi del presente accordo devono presentare, a qualsiasi richiesta degli agenti incaricati del controllo, un foglio di viaggio che faccia parte di un documento di controllo rilasciato dalle competenti autorità della parte contraente in cui il veicolo è immatricolato, o da qualsiasi organismo abilitato a tal fine. Tale documento di controllo sostituisce i documenti di controllo già esistenti.

    Articolo 7

    1. Il documento di controllo di cui all'articolo 6 è costituito da un libretto contenente 25 fogli di viaggio, in duplice esemplare, staccabili. Il documento di controllo deve essere conforme al modello riportato in allegato al presente accordo. Tale allegato è parte integrante dell'accordo.

    2. Ogni libretto con i suoi fogli di viaggio è numerato. I fogli di viaggio portano una numerazione complementare tare da 1 a 25.

    3. Il testo della pagina di copertina del libretto, nonché quello dei fogli di viaggio, sono stampati nella o in più lingue ufficiali dello Stato membro della Comunità economica europea o di qualsiasi altra parte contraente in cui il veicolo utilizzato è immatricolato.

    Articolo 8

    1. Il libretto di cui all'articolo 7 è intestato a nome del vettore ; esso non è cedibile.

    2. L'originale del foglio di viaggio deve trovarsi a bordo del veicolo per tutta la durata del viaggio per il quale è stato compilato.

    3. Il vettore è responsabile della regolare tenuta dei fogli di viaggio.

    Articolo 9

    1. Il foglio di viaggio deve essere compilato in duplice esemplare dal vettore per ogni viaggio, prima del suo inizio.

    2. Il vettore ha la facoltà di fornire le indicazioni relative ai nominativi dei viaggiatori servendosi di un elenco compilato in precedenza su un foglio che deve essere saldamente incollato nello spazio all'uopo previsto al punto 6 del foglio di viaggio. Un timbro del vettore o, se del caso, la firma del vettore o del conducente del veicolo utilizzato, deve essere apposto in parte sull'elenco e in parte sul foglio di viaggio.

    3. Per i servizi nei quali il viaggio di andata è effettuato a veicolo vuoto, contemplati all'articolo 5, paragrafo 2, l'elenco dei viaggiatori può essere compilato, alle condizioni previste nel precedente paragrafo 2, nel momento in cui i viaggiatori vengono prelevati.

    Articolo 10

    Le autorità competenti di due o più parti contraenti possono convenire, su base bilaterale o multilaterale, che l'elenco dei viaggiatori previsto al punto 6 del foglio di viaggio non debba essere compilato. In tal caso occorre indicare il numero dei viaggiatori.

    Articolo 11

    1. A bordo del veicolo deve trovarsi un modello cartonato di colore verde in cui figura, in ogni lingua ufficiale di tutte le parti contraenti, il testo del modello della pagina di copertina recto-verso del documento di controllo, riportato in allegato al presente accordo.

    2. Sulla copertina di tale modello deve figurare a caratteri di stampa e nella o in più lingue ufficiali dello Stato in cui il veicolo utilizzato è immatricolato, la dicitura seguente:

    «Testo del modello del documento di controllo in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, norvegese, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e turca.»

    3. Il modello deve essere presentato a qualsiasi richiesta degli agenti incaricati del controllo.

    Articolo 12

    In deroga alle disposizioni dell'articolo 6, i documenti di controllo utilizzati per i servizi occasionali prima dell'entrata in vigore del presente accordo potranno essere utilizzati per due anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

    SEZIONE IV Disposizioni generali e finali

    Articolo 13

    1. Le autorità competenti delle parti contraenti adottano le misure necessarie per l'esecuzione del presente accordo.

    Tali misure riguardano, tra l'altro: - l'organizzazione, la procedura e gli strumenti di controllo, nonché le sanzioni applicabili alle infrazioni;

    - la durata di validità del libretto;

    - l'uso e la conservazione dell'originale, nonché della copia del foglio di viaggio;

    - la designazione delle autorità competenti di cui agli articoli 2, 6, 10 e 14, nonché degli organismi di cui all'articolo 6;

    - l'eventuale visto da apporre sul foglio di viaggio da parte degli agenti incaricati del controllo.

    2. Le misure adottate a norma del paragrafo 1 sono comunicate al segretariato della Conferenza europea dei ministri dei trasporti (CEMT) che ne informa le altre parti contraenti.

    Articolo 14

    1. Le autorità competenti delle parti contraenti vigilano a che i vettori rispettino le disposizioni del presente accordo.

    2. Esse si comunicano reciprocamente, rispettando le rispettive legislazioni nazionali, ogni infrazione compiuta nel loro territorio da un vettore residente nel territorio di un'altra parte contraente e, se del caso, la sanzione decisa.

    Articolo 15

    Le disposizioni degli articoli 5 e 6 non sono applicate qualora accordi o altre convenzioni in vigore tra due o più parti contraenti o che possono essere conclusi tra due o più parti contraenti, prevedano un trattamento più liberale. L'espressione «accordi o altre convenzioni in vigore tra due o più parti contraenti» copre, per quanto riguarda la Comunità economica europea, gli accordi o le altre convenzioni conclusi dagli Stati membri di detta Comunità.

    Articolo 16

    1. Quando il funzionamento del presente accordo, ovvero misure prese ai sensi dell'articolo 13 lo richiedano, ciascuna parte contraente può chiedere la convocazione di una riunione della parti contraenti, al fine di esaminare insieme i problemi che si presentano e, se del caso, le soluzioni proposte.

    2. La presidenza delle riunioni di cui al paragrafo 1 spetta, a turno, alla Comunità economica europea e ad un'altra parte contraente, designata a tale scopo.

    3. Le richieste di convocazione della riunione di cui al paragrafo 1 sono presentate al segretariato della CEMT.

    4. Il segretariato della CEMT informa immediatamente le altre parti contraenti della richiesta di cui al paragrafo 1 ; salvo ritiro della domanda di convocazione entro un termine di quattro settimane, il segretariato della CEMT, passato questo termine, fissa la data ed il luogo della riunione, d'accordo con la presidenza in esercizio dall'ultima riunione plenaria, e convoca questa riunione il più presto possibile.

    Articolo 17

    1. Ciascuna parte contraente può, all'atto della firma del presente accordo, dichiarare, con una notifica indirizzata alle altre parti contraenti tramite il segretariato della CEMT, di non considerarsi vincolata dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera b). In tal caso, le altre parti contraenti non sono vincolate dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), nei confronti della parte contraente che ha formulato tale riserva.

    2. La dichiarazione di cui al paragrafo 1 può essere ritirata in qualsiasi momento con una notifica indirizzata alle altre parti contraenti tramite il segretariato della CEMT.

    Articolo 18

    1. Il presente accordo è approvato o ratificato dalle parti contraenti secondo le procedure che sono loro proprie. Gli strumenti di approvazione o di ratifica sono depositati dalle parti contraenti presso il segretariato della CEMT.

    2. Il presente accordo entra in vigore - previa approvazione o ratifica di cinque parti contraenti, tra cui la Comunità economica europea - il primo giorno del terzo mese successivo alla data del deposito del quinto strumento di approvazione o di ratifica.

    3. Per le parti contraenti che approvano o ratificano il presente accordo dopo l'entrata in vigore di cui al paragrafo 2, l'accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data del deposito, da parte della parte contraente in causa, dei suoi strumenti di approvazione o di ratifica presso il segretariato della CEMT.

    4. Le disposizioni previste nelle sezioni II e III del presente accordo sono applicabili 7 mesi dopo l'entrata in vigore dell'accordo, indicata rispettivamente ai paragrafi 2 e 3.

    Articolo 19

    1. Trascorsi tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo alle condizioni di cui all'articolo 18, paragrafo 2, ciascuna parte contraente può chiedere la convocazione di una conferenza ai fini di una sua revisione, mediante notifica indirizzata al segretariato della CEMT. Questo informa immediatamente le altre parti contraenti della domanda, fissa la data e il luogo della conferenza, d'accordo con la presidenza in carica dall'ultima riunione plenaria e convoca tale conferenza il più presto possibile. Per la presidenza di tale conferenza si applicano, per analogia, le disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 2.

    2. Per quanto riguarda l'approvazione o la ratifica della revisione dell'accordo convenuta tra tutte le parti contraenti, nonché l'entrata in vigore della revisione, sono applicabili le disposizioni dell'articolo 18.

    Articolo 20

    1. Il presente accordo è concluso per una durata di cinque anni a decorrere dalla sua entrata in vigore.

    2. Ciascuna parte contraente può, per quanto la riguarda e con un preavviso di un anno, denunciare il presente accordo a partire dal 1º gennaio, con notifica simultanea indirizzata alle altre parti contraenti tramite il segretariato della CEMT. Tuttavia, l'accordo non può essere rescisso per i primi quattro anni a partire dall'entrata in vigore prevista all'articolo 18, paragrafo 2.

    3. Salvo denuncia da parte di cinque parti contraenti, tra cui la Comunità economica europea, trascorso il periodo di cinque anni previsto al paragrafo 1, la durata del presente accordo sarà automaticamente prorogata per periodi successivi di cinque anni.

    Articolo 21

    Il presente accordo, redatto in un unico esemplare in lingua francese, tale testo facente fede, sarà depositato negli archivi del segretariato della CEMT che ne consegnerà una copia certificata conforme a ciascuna parte contraente.

    In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.

    Fatto a Dublino, addì ventisei maggio millenovecentottantadue. >PIC FILE= "T0021947">

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    ALLEGATO

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