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Document 21981D0831(03)

    Decisione n. 1/81 del comitato misto CEE-Islanda, del 27 maggio 1981, che modifica nuovamente l'articolo 8 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

    GU L 247 del 31.8.1981, p. 6–6 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1985; abrogato da 284A1211(07)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1981/1(3)/oj

    21981D0831(03)

    Decisione n. 1/81 del comitato misto CEE-Islanda, del 27 maggio 1981, che modifica nuovamente l'articolo 8 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

    Gazzetta ufficiale n. L 247 del 31/08/1981 pag. 0006 - 0006


    DECISIONE N. 1/81 DEL COMITATO MISTO del 27 maggio 1981 che modifica nuovamente l'articolo 8 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

    IL COMITATO MISTO,

    visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972,

    visto il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa, in particolare l'articolo 28,

    considerando che gli importi in talune monete nazionali equivalenti all'unità di conto europea erano al 1 ottobre 1980 più bassi degli importi corrispondenti vigenti al 30 giugno 1978; che dal cambiamento automatico della data di riferimento di cui alla decisione n. 1/78 del comitato misto risulterebbe, alla conversione nelle monete nazionali considerate, una diminuzione dei limiti effettivi per le prove documentali semplificate; che, per prevenire questa conseguenza, è opportuno aumentare tali limiti espressi in unità di conto europee;

    considerando che a decorrere dal 1 gennaio 1981 la Comunità ha sostituito l'unità di conto europea con l'unità monetaria europea, detta «ECU»;

    considerando che è quindi opportuno sostituire in detto protocollo il termine «unità di conto europea» con il termine «ECU»,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L'articolo 8 del protocollo n. 3, modificato dalla decisione n. 1/78 del comitato misto, è modificato come segue:

    - al paragrafo 1, lettera b), l'espressione «2 400 unità di conto europee» è sostituita da «2 750 ECU»;

    - al paragrafo 2 le espressioni «165 unità di conto europee» e «480 unità di conto europee» sono sostituite rispettivamente da «190 ECU» e «550 ECU»;

    - ai paragrafi 3 e 4 il termine «unità di conto europee» è sostituito in tutti i casi dal termine «ECU».

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il 1 maggio 1981.

    Fatto a Bruxelles, addì 27 maggio 1981.

    Per il Comitato misto

    Il Presidente

    Henrik Sven BJOERNSSON

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