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Document 21959A1006(01)

    Accordo di cooperazione tra la Comunità Europea dell'Energia Atomica (Euratom) ed il Governo del Canada nel campo degli usi pacifici dell'energia atomica

    GU 60 del 24.11.1959, p. 1165–1174 (DE, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    21959A1006(01)

    Accordo di cooperazione tra la Comunità Europea dell'Energia Atomica (Euratom) ed il Governo del Canada nel campo degli usi pacifici dell'energia atomica

    Gazzetta ufficiale n. 060 del 24/11/1959 pag. 1165 - 1176
    edizione speciale greca: capitolo 11 tomo 1 pag. 0014
    edizione speciale spagnola: capitolo 12 tomo 1 pag. 0034
    edizione speciale portoghese: capitolo 12 tomo 1 pag. 0034
    UNTS 1963 VOL 475 pag. 187
    UN-28/08/1963-6894


    ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA (EURATOM) ED IL GOVERNO DEL CANADÀ NEL CAMPO DEGLI USI PACIFICI DELL'ENERGIA ATOMICA

    PREAMBOLO

    La Comunità Europea dell'Energia Atomica (Euratom), rappresentata dalla sua Commissione (qui appresso denominata «la Commissione») e il Governo del Canada;

    CONSIDERANDO che, con il Trattato firmato a Roma il 25 marzo 1957, il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo ed il Regno dei Paesi Bassi hanno istituito la Comunità al fine di contribuire, creando le premesse necessarie alla formazione e al rapido sviluppo delle industrie nucleari, all'elevazione del tenore di vita negli Stati membri e allo sviluppo degli scambi con gli altri paesi;

    CONSIDERANDO che la Comunità e il Governo del Canada espresso il reciproco desiderio di addivenire ad una stretta cooperazione nel campo degli usi pacifici dell'energia atomica;

    AUSPICANDO una reciproca collaborazione al fine di promuovere e di ampliare il contributo che lo sviluppo degli usi pacifici dell'energia atomica può arrecare al benessere ed alla prosperità della Comunità e del Canada;

    RICONOSCENDO in particolare che sarebbe loro reciproco vantaggio cooperare con lo stabilire un programma comune di ricerche e di sviluppo;

    CONSIDERANDO che un accordo inteso a stabilire una cooperazione nel campo degli usi pacifici dell'energia atomica darebbe inizio ad un proficuo scambio di esperienze, aprirebbe la via ad attività reciprocamente vantaggiose e rafforzerebbe la solidarietà in Europa e attraverso l'Atlantico;

    HANNO CONCORDATO quanto segue:

    Articolo I

    1. La cooperazione contemplata dal presente Accordo riguarda gli usi pacifici dell'energia atomica e si estende ai seguenti settori:

    (a) la comunicazione di cognizioni, ivi incluse quelle riguardanti:

    (i) la ricerca e lo sviluppo;

    (ii) i problemi sanitari e di sicurezza;

    (iii) le attrezzature, le installazioni e i congegni (ivi compresa la fornitura di progetti, disegni e specifiche); e

    (iv) l'utilizzazione di attrezzature, installazioni, congegni e materiali;

    (b) la fornitura di materiali;

    (c) l'ottenimento di attrezzature e di congegni;

    (d) l'utilizzazione dei diritti di brevetto;

    (e) l'accesso alle attrezzature e alle installazioni e la facoltà di utilizzarle.

    2. La cooperazione prevista dal presente Accordo sarà attuata a condizioni da convenirsi e in conformità delle leggi e dei regolamenti nonché delle disposizioni applicabili in materia di licenze, in vigore nella Comunità e nel Canada.

    3. Ciascuna delle Parti contraenti s'impegna verso l'altra ad assicurare che le disposizioni del presente Accordo siano accettate e osservate, per quanto riguarda la Comunità, conformemente alle disposizioni del predetto Trattato, da tutte le persone stabilite nella Comunità e debitamente autorizzate in base al presente Accordo, e, per quanto riguarda il Canada, da tutte le imprese governative e da tutte le persone sottoposte alla sua giurisdizione.

    Articolo II

    Senza pregiudizio delle disposizioni generali dell'articolo I, la cooperazione prevista nel presente Accordo comporterà un programma comune di ricerca e di sviluppo nel campo dei reattori nucleari ad uranio naturale, moderati ad acqua pesante.

    Articolo III

    1. (a) Ciascuna Parte contraente potrà mettera a disposizione dell'altra e a disposizione delle persone sottoposte alla giurisdizione del Governo del Canada o di quelle stabilite nella Comunità le cognizioni di cui dispone nelle materie che rientrino nell'ambito di applicazione del presente Accordo.

    (b) La comunicazione di cognizioni ottenute da terzi a condizione di non trasmetterle ad altri è esclusa dall'ambito del presente Accordo.

    (c) Le cognizioni considerate di valore commeciale dalla Parte contraente che le fornisce saranno comunicate soltanto alle condizioni fissate da detta Parte contraente.

    2. (a) Le Parti contraenti incoraggeranno e agevoleranno lo scambio di cognizioni riguardanti materie comprese nell'ambito del presente Accordo tra persone stabilite nella Comunità, da una parte, e persone sottoposte alla giurisdizione del Governo del Canada, dall'altra.

    (b) Le cognizioni di cui dette persone siano proprietarie saranno comunicate soltanto con il consenso delle stesse e alle condizioni da esse fissate.

    Articolo IV

    1. (a) Ciascuna delle Parti contraenti concederà o farà concedere all'altra o a persone sottoposte alla giurisdizione del Governo del Canada o stabilite nella Comunità, a condizioni da concordarsi, licenze o sublicenze su brevetti di proprietà di una delle Parti contraenti o nei confronti dei quali l'una o altra ha il diritto di concedere licenze o sublicenze e riguardanti materie che rientrano nell'ambito del presente Accordo.

    (b) La concessione di licenze o di sublicenze su brevetti o licenze ottenuti da terzi a condizioni che non consentano tale concessione è esclusa dall'ambito del presente Accordo.

    2. (a) Le Parti contraenti incoraggeranno e agevoleranno la concessione a persone sottoposte alla giurisdizione del Governo del Canada o stabilite nella Comunità di licenze su brevetti riguardanti materie che rientrino nell'ambito del presente Accordo e che siano di proprietà rispettivamente di persone stabilite nella Comunità o sottoposte alla giurisdizione del Governo del Canada.

    (b) Le Licenze o sublicenze su brevetti o licenze appartenenti a dette persone saranno concesse soltanto con il loro consenso e alle condizioni da esse fissate.

    Articolo V

    1. Nella misura del possibile, le Parti contraenti si forniranno reciprocamente o forniranno a persone sottoposte alla giurisdizionedel Governo del Canada o stabilite nella Comunità consulenza tecnica con l'ausilio di esperti o in qualsiasi altra forma che potrà essere concordata.

    2. Nei limiti del possibile, ciascuna Parte contraente assicurerà nelle proprie scuole e installazioni a studenti e a tirocinanti, segnalati dall'altra Parte, una formazione nei settori riguardanti gli usi pacifici dell'energia atomica e si adopererà a che tale formazione sia assicurata altrove nell'ambito della Comunità o in Canada.

    Articolo VI

    Le Parti contraenti convengono che, previa generale o specifica autorizzazione della Commissione, quando ciò sia richiesto dal Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica (Euratom), o del Governo del Canada, materiale-fonte e materiali nucleari speciali potranno essere forniti o ricevuti nell'ambito del presente Accordo, a condizioni commerciali o nel modo altrimenti concordato, dall'Agenzia di Approvvigionamento della Comunità, dalle imprese governative del Canada o da persone stabilite nella Comunità o sottoposte alla giurisdizione del Governo del Canada.

    Articolo VII

    Le Parti contraenti aiuteranno, nella misura del possibile, le persone sottoposte alla giurisdizione del Governo del Canada o stabilite nella Comunità a procurarsi reattori di ricerca e di potenza e ad ottenere assistenza nella progettazione, nella costruzione, e nell'esercizio di tali reattori.

    Articolo VIII

    Le Parti contraenti, nella misura del possibile, si forniranno reciproca assistenza perché ciascuna di esse o persone sottoposte alla giurisdizione del Governo del Canada o stabilite nella Comunità ottengano materiali, attrezzature ed ogni altro elemento necessario per la ricerca, lo sviluppo e la produzione nel campo dell'energia atomica nel Canada o nell'ambito della Comunità.

    Articolo IX

    1. La Comunità ed il Governo del Canada si impegnano ad assicurare che i materiali o le attrezzature ottenute in base al presente Accordo e i materiali-fonte o i materiali nucleari speciali derivati dall'utilizzazione di qualsiasi materiale o attrezzatura così ottenuta saranno impiegati unicamente per promuovere e sviluppare gli usi pacifici dell'energia atomica e non per scopi militari e che, a tal fine, nessun materiale o attrezzatura ottenuti in base al presente Accordo nè alcun materiale-fonte o materiale nucleare speciale derivato dall'utilizzazione di qualsiasi materiale o attrezzatura così ottenuti siano trasferiti a persone non autorizzate o non sottoposte al suo controllo, salvo previa autorizzazione scritta del Governo del Canada o della Comunità, rispettivamente.

    2. L'ulteriore attuazione della cooperazione prevista dal presente Accordo sarà condizionata alla reciproca soddisfacente applicazione, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, del sistema di controllo stabilito dalla Comunità in conformità del Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica (Euratom) e dei provvedimenti presi dal Governo del Canada allo scopo di rendere conto dell'utilizzazione dei materiali o delle attrezzature.

    3. Consultazioni e scambi di visite avranno luogo fra le Parti contraenti per assicurare entrambe che il sistema di controllo della Comunità ed i provvedimenti presi dal Governo del Canada allo scopo di rendere conto della utilizzazione di materiali o di attrezzature siano soddisfacenti ed efficaci ai fini del presente Accordo. Per l'applicazione di detti sistemi di controllo, le Parti contraenti sono disposte a procedere a consultazioni e scambi di esperienze con l'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica allo scopo di stabilire un sistema che sia ragionevolmente compatibile con quello dell'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica.

    4. Riconoscendo l'importanza dell'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica, la Comunità e il Governo del Canada si consulteranno, di tanto in tanto, allo scopo di stabilire se esistano, in materia di controllo, settori nei quali possa essere richiesta l'assistenza tecnica di tale Agenzia.

    Articolo X

    1. Salvo disposizione contraria, l'applicazione o l'utilizzazione di qualsiasi informazione (ivi compresi i progetti, i disegni e le specifiche) e di qualsiasi materiale, attrezzatura o congegno, scambiati o trasferiti tra le Parti contraenti in virtù del presente Accordo, si farà sotto la responsabilità della Parte contraente che li avrà ricevuti. L'altra Parte contraente non dovrà essere tenuta garante dell'esattezza o completezza di tali informazioni, nè dell'idoneità di tali informazioni, materiali, attrezzature o congegni per qualsiasi particolare applicazione o utilizzazione.

    2. Le Parti contraenti riconoscono che il conseguimento degli obiettivi del presente Accordo richiede provvedimenti adeguati in materia di responsabilità civile. Le Parti contraenti coopereranno al fine di elaborare e fare adottare, al più presto possibile, disposizioni generali reciprocamente soddisfacenti in materia di responsabilità civile. In caso di ritardo nella adozione di dette disposizioni generali, le Parti contraenti si consulteranno al fine di adottare disposizioni «ad hoc» che siano di reciproca soddisfazione e consentano di raggiungere accordi particolari.

    Articolo XI

    1. L'articolo 106 del Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica (Euratom), firmato a Roma il 25 marzo 1957, stabilisce che gli Stati membri, i quali anteriormente all'entrata in vigore del Trattato abbiano concluso accordi con Stati terzi per una cooperazione nel campo dell'energia nucleare, sono tenuti ad avviare, congiuntamente alla Commissione, le trattative necessarie con questi Stati terzi al fine di ottenere, nella misura del possibile, la assunzione da parte della Comunità dei diritti e obblighi derivanti da detti accordi.

    2. Il Governo del Canada è disposto ad avviare tali trattative per quanto riguarda qualsiasi accordo in cui esso è parte.

    Articolo XII

    Le Parti contraente riaffermano il loro comune interesse a promuovere gli usi pacifici dell'energia atomica per il tramite dell'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica e intendono che detta Agenzia e i suoi membri beneficino dei risultati della loro cooperazione.

    Articolo XIII

    1. Su richiesta di ciascuna delle Parti contraenti, rappresentanti di esse si riuniranno, di tanto in tanto, per consultarsi reciprocamente sui problemi derivanti dall'applicazione del presente Accordo, per controllarne l'attuazione e per esaminare ulteriori forme di cooperazione che potessero aggiungersi a quelle previste nel presente Accordo.

    2. Le Parti contraenti potranno invitare, di comune accordo, altri Paesi a partecipare al programma comune di cui all'articolo II.

    Articolo XIV

    Ai fini del presente Accordo, ed a meno che non sia diversamente precisato:

    (a) il termine «Parti contraenti» indica la Comunità Europea dell'Energia Atomica (Euratom), da una parte, e il Governo del Canada e le imprese governative del Canada definite nel paragrafo (b) del presente articolo, dall'altra;

    (b) il termine «imprese governative del Canada» indica l'«Atomic Energy of Canada Limited» e la «Eldorado Mining and Refining Limited» e ogni altra impresa sottoposta alla giurisdizione del Governo del Canada che le Parti contraenti convengano di considerare tale;

    (c) il termine «persone» comprende qualunque persone fisica, società (ditta, compagnia, «partnership»), associazione, ente o impresa governativa e ogni altra persona giuridica pubblica o privata, ma non comprende le Parti contraenti come definite nel paragrafo (a) del presente articolo;

    (d) il termine «attrezzatura» indica le parti principali o gli elementi essenziali di macchine o impianti particolarmente atti ad essere utilizzati in progetti relativi all'energia atomica;

    (e) il termine «materiale» indica: materiale-fonte, materiale nucleare speciale, acqua pesante, grafite di qualità nucleare e qualsiasi altra sostanza che, per la sua natura o purezza, sia particolarmente adatta ad essere usata nei reattori nucleari.

    (f) il termine «materiale-fonte» indica: uranio contenente la miscela di isotopi che si trova in natura; uranio impoverito nell'isotopo 235; torio; uno qualsiasi dei predetti materiali sotto forma di metallo, lega, composto chimico o concentrato; qualsiasi altro materiale contenente uno o più dei predetti al grado di concentrazione che sarà concordato fra le Parti contraenti; qualsiasi altro materiale designato come tale dalle Parti contraenti;

    (g) il termine «materiale nucleare speciale» indica: plutonio; uranio 233; uranio 235; uranio arricchito negli isotopi 233 e 235; qualsiasi sostanza contenente uno o più dei predetti e qualsiasi altra sostanza designata come tale dalle Parti contraenti; tuttavia il termine «materiale nucleare speciale» non comprende il «materiale-fonte»;

    (h) il termine «derivato» significa derivato da uno o più procedimenti, successivi o meno;

    (i) il termine «nella Comunità» significa: nell'ambito dei territori ai quali si applica e si applicherà il Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica (Euratom).

    Articolo XV

    1. Il presente Accordo entrerà in vigore mediante uno scambio di note intese a tal fine tra la Comunità e il Governo del Canada (1).

    2. L'Accordo resterà in vigore per un periodo di dieci anni e ulteriormente fino alla scadenza di un periodo di preavviso di sei mesi da notificarsi a tal fine dalla Comunità o dal Governo del Canada, a meno che detta notifica non sia stata inviata sei mesi prima dello scadere del suddetto periodo di dieci anni.

    IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo rispettivamente dalla Commissione e dal Governo del Canada, hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i propri sigilli.

    Fatto a Bruxelles, addì 6 ottobre 1959, nelle lingue francese, inglese, italiana, olandese e tedesca, tutte facenti ugualmente fede.

    Per la Comunità Europea dell'Energia Atomica (Euratom)

    E. HIRSCH

    E. MEDI

    P. DE GROOTE

    H. KREKELER

    E.M.J.A. SASSEN

    Per il Governo del Canada

    S.D. PIERCE

    (1) Entrato in vigore il 18 novembre 1959.

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