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Document 12016P005
Charter of Fundamental Rights of the European Union#TITLE I - DIGNITY#Article 5 Prohibition of slavery and forced labour
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
TITOLO I - DIGNITÀ
Articolo 5 Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
TITOLO I - DIGNITÀ
Articolo 5 Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato
GU C 202 del 7.6.2016, p. 394–394
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
7.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 202/394 |
Articolo 5
Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato
1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.
2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.
3. È proibita la tratta degli esseri umani.