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Document 12016L/AFI/DCL/14
Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union#A.DECLARATIONS CONCERNING PROVISIONS OF THE TREATIES#14.Declaration concerning the common foreign and security policy
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
A.DICHIARAZIONI RELATIVE A DISPOSIZIONI DEI TRATTATI
14.Dichiarazione relativa alla politica estera e di sicurezza comune
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
A.DICHIARAZIONI RELATIVE A DISPOSIZIONI DEI TRATTATI
14.Dichiarazione relativa alla politica estera e di sicurezza comune
GU C 202 del 7.6.2016, p. 343–343
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/lis_2016/fna_1/dcl_14/oj
7.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 202/343 |
14. Dichiarazione relativa alla politica estera e di sicurezza comune
Oltre alle norme e procedure specifiche di cui all'articolo 24, paragrafo 1 del trattato sull'Unione europea, la conferenza sottolinea che le disposizioni riguardanti la politica estera e di sicurezza comune, comprese quelle relative all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e al servizio per l'azione esterna, non incidono sulla base giuridica, sulle responsabilità e sui poteri esistenti di ciascuno Stato membro per quanto riguarda la formulazione e la conduzione della sua politica estera, il suo servizio diplomatico nazionale, le relazioni con i paesi terzi e la partecipazione alle organizzazioni internazionali compresa l'appartenenza di uno Stato membro al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
La conferenza rileva altresì che le disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune non conferiscono alla Commissione nuovi poteri di iniziativa per le decisioni né accrescono il ruolo del Parlamento europeo.
La conferenza ricorda altresì che le disposizioni riguardanti la politica comune in materia di sicurezza e di difesa non pregiudicano il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa degli Stati membri.