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Document 12016E330

    Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
    PARTE SESTA - DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI E FINANZIARIE
    TITOLO III - COOPERAZIONI RAFFORZATE
    Articolo 330 (ex articoli da 27 A a 27 E, da 40 a 40 B e da 43 a 45 del TUE ed ex articoli 11 e 11 A del TCE)

    GU C 202 del 7.6.2016, p. 190–190 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2016/art_330/oj

    7.6.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 202/190


    Articolo 330

    (ex articoli da 27 A a 27 E, da 40 a 40 B e da 43 a 45 del TUE ed ex articoli 11 e 11 A del TCE)

    Tutti i membri del Consiglio possono partecipare alle sue deliberazioni, ma solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri partecipanti ad una cooperazione rafforzata prendono parte al voto.

    L'unanimità è costituita unicamente dai voti dei rappresentanti degli Stati membri partecipanti.

    Per maggioranza qualificata s'intende quella definita conformemente all'articolo 238, paragrafo 3.


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