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Document 12016E306

    Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
    PARTE SESTA - DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI E FINANZIARIE
    TITOLO I - DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI
    CAPO 3 - GLI ORGANI CONSULTIVI DELL'UNIONE
    SEZIONE 2 - IL COMITATO DELLE REGIONI
    Articolo 306 (ex articolo 264 del TCE)

    GU C 202 del 7.6.2016, p. 179–179 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2016/art_306/oj

    7.6.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 202/179


    Articolo 306

    (ex articolo 264 del TCE)

    Il Comitato delle regioni designa tra i suoi membri il presidente e l'ufficio di presidenza per la durata di due anni e mezzo.

    Esso stabilisce il proprio regolamento interno.

    Il Comitato è convocato dal presidente su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione. Esso può altresì riunirsi di propria iniziativa.


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