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Document 12016E266

    Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
    PARTE SESTA - DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI E FINANZIARIE
    TITOLO I - DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI
    CAPO 1 - LE ISTITUZIONI
    SEZIONE 5 - LA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA
    Articolo 266 (ex articolo 233 del TCE)

    GU C 202 del 7.6.2016, p. 163–163 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2016/art_266/oj

    7.6.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 202/163


    Articolo 266

    (ex articolo 233 del TCE)

    L'istituzione, l'organo o l'organismo da cui emana l'atto annullato o la cui astensione sia stata dichiarata contraria ai trattati sono tenuti a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea comporta.

    Tale obbligo non pregiudica quello eventualmente risultante dall'applicazione dell'articolo 340, secondo comma.


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