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Document 12016E240

    Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
    PARTE SESTA - DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI E FINANZIARIE
    TITOLO I - DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI
    CAPO 1 - LE ISTITUZIONI
    SEZIONE 3 - IL CONSIGLIO
    Articolo 240 (ex articolo 207 del TCE)

    GU C 202 del 7.6.2016, p. 154–154 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2016/art_240/oj

    7.6.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 202/154


    Articolo 240

    (ex articolo 207 del TCE)

    1.   Un comitato costituito dai rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri è responsabile della preparazione dei lavori del Consiglio e dell'esecuzione dei compiti che quest'ultimo gli assegna. Il comitato può adottare decisioni di procedura nei casi previsti dal regolamento interno del Consiglio.

    2.   Il Consiglio è assistito dal segretariato generale, sotto la responsabilità di un segretario generale nominato dal Consiglio.

    Il Consiglio decide a maggioranza semplice in merito all'organizzazione del segretariato generale.

    3.   Il Consiglio delibera a maggioranza semplice in merito alle questioni procedurali e per l'adozione del suo regolamento interno.


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