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Document 12016E230

    Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
    PARTE SESTA - DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI E FINANZIARIE
    TITOLO I - DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI
    CAPO 1 - LE ISTITUZIONI
    SEZIONE 1 - IL PARLAMENTO EUROPEO
    Articolo 230 (ex articolo 197, secondo, terzo e quarto comma, del TCE)

    GU C 202 del 7.6.2016, p. 151–151 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2016/art_230/oj

    7.6.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 202/151


    Articolo 230

    (ex articolo 197, secondo, terzo e quarto comma, del TCE)

    La Commissione può assistere a tutte le sedute ed essere ascoltata a sua richiesta.

    La Commissione risponde oralmente o per iscritto alle interrogazioni che le sono presentate dal Parlamento europeo o dai membri di questo.

    Il Consiglio europeo e il Consiglio sono ascoltati dal Parlamento europeo‚ secondo le modalità previste dal regolamento interno del Consiglio europeo e da quello del Consiglio.


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