Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12016E221

    Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
    PARTE QUINTA - AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE
    TITOLO VI - RELAZIONI DELL'UNIONE CON LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E I PAESI TERZI E DELEGAZIONI DELL'UNIONE
    Articolo 221

    GU C 202 del 7.6.2016, p. 147–147 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2016/art_221/oj

    7.6.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 202/147


    Articolo 221

    1.   Le delegazioni dell'Unione nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali assicurano la rappresentanza dell'Unione.

    2.   Le delegazioni dell'Unione sono poste sotto l'autorità dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Esse agiscono in stretta cooperazione con le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri.


    Top