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Document 12016E117
Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union#PART THREE - UNION POLICIES AND INTERNAL ACTIONS#TITLE VII - COMMON RULES ON COMPETITION, TAXATION AND APPROXIMATION OF LAWS#CHAPTER 3 - APPROXIMATION OF LAWS#Article 117 (ex Article 97 TEC)
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
PARTE TERZA - POLITICHE E AZIONI INTERNE DELL'UNIONE
TITOLO VII - NORME COMUNI SULLA CONCORRENZA, SULLA FISCALITÀ E SUL RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI
CAPO 3 - RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI
Articolo 117 (ex articolo 97 del TCE)
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
PARTE TERZA - POLITICHE E AZIONI INTERNE DELL'UNIONE
TITOLO VII - NORME COMUNI SULLA CONCORRENZA, SULLA FISCALITÀ E SUL RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI
CAPO 3 - RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI
Articolo 117 (ex articolo 97 del TCE)
GU C 202 del 7.6.2016, p. 96–96
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
7.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 202/96 |
Articolo 117
(ex articolo 97 del TCE)
1. Quando vi sia motivo di temere che l'emanazione o la modifica di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative provochi una distorsione ai sensi dell'articolo precedente, lo Stato membro che vuole procedervi consulta la Commissione. La Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri, raccomanda agli Stati interessati le misure idonee ad evitare la distorsione in questione.
2. Se lo Stato che vuole emanare o modificare disposizioni nazionali non si conforma alla raccomandazione rivoltagli dalla Commissione, non si potrà richiedere agli altri Stati membri, nell'applicazione dell'articolo 116, di modificare le loro disposizioni nazionali per eliminare tale distorsione. Se lo Stato membro che ha trascurato la raccomandazione della Commissione provoca una distorsione unicamente a suo detrimento, non sono applicabili le disposizioni dell'articolo 116.