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Document 12016E039

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
PARTE TERZA - POLITICHE E AZIONI INTERNE DELL'UNIONE
TITOLO III - AGRICOLTURA E PESCA
Articolo 39 (ex articolo 33 del TCE)

GU C 202 del 7.6.2016, p. 62–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2016/art_39/oj

7.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 202/62


Articolo 39

(ex articolo 33 del TCE)

1.   Le finalità della politica agricola comune sono:

a)

incrementare la produttività dell'agricoltura, sviluppando il progresso tecnico, assicurando lo sviluppo razionale della produzione agricola come pure un impiego migliore dei fattori di produzione, in particolare della manodopera;

b)

assicurare così un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie in particolare al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell'agricoltura;

c)

stabilizzare i mercati;

d)

garantire la sicurezza degli approvvigionamenti;

e)

assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori.

2.   Nell'elaborazione della politica agricola comune e dei metodi speciali che questa può implicare, si dovrà considerare:

a)

il carattere particolare dell'attività agricola che deriva dalla struttura sociale dell'agricoltura e dalle disparità strutturali e naturali fra le diverse regioni agricole;

b)

la necessità di operare gradatamente gli opportuni adattamenti;

c)

il fatto che, negli Stati membri, l'agricoltura costituisce un settore intimamente connesso all'insieme dell'economia.


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