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Document 12016E013
Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union#PART ONE - PRINCIPLES#TITLE II - PROVISIONS HAVING GENERAL APPLICATION#Article 13
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
PARTE PRIMA - PRINCIPI
TITOLO II - DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE GENERALE
Articolo 13
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
PARTE PRIMA - PRINCIPI
TITOLO II - DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE GENERALE
Articolo 13
GU C 202 del 7.6.2016, p. 54–54
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
7.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 202/54 |
Articolo 13
Nella formulazione e nell’attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell’agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale.