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Document 12016A083

    Versione consolidata del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica
    TITOLO II - DISPOSIZIONI INTESE A FAVORIRE IL PROGRESSO NEL CAMPO DELL'ENERGIA NUCLEARE
    CAPO 7 - Controllo di sicurezza
    Articolo 83

    GU C 203 del 7.6.2016, p. 33–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/euratom_2016/art_83/oj

    7.6.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 203/33


    Articolo 83

    1.   In caso di infrazione da parte delle persone o delle imprese agli obblighi loro imposti dal presente capo, la Commissione può pronunciare sanzioni nei loro confronti.

    Tali sanzioni sono, in ordine di gravità:

    a)

    il richiamo,

    b)

    la revoca di vantaggi particolari, quali l'assistenza finanziaria o l'aiuto tecnico,

    c)

    un provvedimento che ponga l'impresa, per un periodo massimo di quattro mesi, sotto l'amministrazione di una persona o di un collegio designati di comune accordo dalla Commissione e dallo Stato cui appartiene l'impresa,

    d)

    il ritiro totale o parziale delle materie grezze o materie fissili speciali.

    2.   Le decisioni adottate dalla Commissione in esecuzione del precedente paragrafo e che importino obbligo di consegna formano titolo esecutivo. Esse possono essere eseguite nei territori degli Stati membri secondo le modalità previste dall'articolo 164.

    In deroga al disposto dell'articolo 157, i ricorsi proposti alla Corte di giustizia dell'Unione europea contro le decisioni della Commissione che comminino delle sanzioni previste dal paragrafo precedente hanno effetto sospensivo. Tuttavia, la Corte di giustizia dell'Unione europea può, a richiesta della Commissione o di qualsiasi Stato membro interessato, ordinare l'esecuzione immediata della decisione.

    La tutela degli interessi lesi deve essere garantita da una procedura legale appropriata.

    3.   La Commissione può rivolgere agli Stati membri tutte le raccomandazioni relative alle disposizioni legislative o regolamentari intese ad assicurare l'osservanza nei loro territori degli obblighi risultanti dal presente capo.

    4.   Gli Stati membri sono tenuti ad assicurare l'esecuzione delle sanzioni e, ove occorra, la riparazione delle infrazioni da parte degli autori di queste.


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