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Document 12016A072

Versione consolidata del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica
TITOLO II - DISPOSIZIONI INTESE A FAVORIRE IL PROGRESSO NEL CAMPO DELL'ENERGIA NUCLEARE
CAPO 6 - Approvvigionamento
Sezione 5 - Disposizioni relative alla politica di approvvigionamento
Articolo 72

GU C 203 del 7.6.2016, p. 30–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/euratom_2016/art_72/oj

7.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 203/30


Articolo 72

L'Agenzia può costituire, in base alle disponibilità esistenti all'interno o all'esterno della Comunità, le scorte commerciali necessarie ad agevolare l'approvvigionamento o le normali forniture della Comunità.

La Commissione può decidere l'eventuale costituzione di scorte di sicurezza. Le modalità di finanziamento di tali scorte sono approvate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.


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