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Document 12016A047

    Versione consolidata del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica
    TITOLO II - DISPOSIZIONI INTESE A FAVORIRE IL PROGRESSO NEL CAMPO DELL'ENERGIA NUCLEARE
    CAPO 5 - Imprese comuni
    Articolo 47

    GU C 203 del 7.6.2016, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/euratom_2016/art_47/oj

    7.6.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 203/22


    Articolo 47

    Il Consiglio, investito dalla Commissione, può richiederle i supplementi di informazioni e d'indagine che ritenga necessari.

    Se il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, ritiene che un progetto trasmesso dalla Commissione con parere sfavorevole debba essere nondimeno realizzato, la Commissione è tenuta a sottoporre al Consiglio le proposte e la relazione particolareggiata di cui all'articolo 46.

    In caso di parere favorevole della Commissione, ovvero nel caso contemplato dal comma precedente, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata sulle singole proposte della Commissione.

    Tuttavia, il Consiglio delibera all'unanimità per quanto riguarda:

    a)

    la partecipazione della Comunità al finanziamento dell'impresa comune,

    b)

    la partecipazione di uno Stato terzo, di una organizzazione internazionale o di un cittadino di uno Stato terzo al finanziamento o alla gestione dell'impresa comune.


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