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Document 12012M019
Consolidated version of the Treaty on European Union - TITLE III PROVISIONS ON THE INSTITUTIONS - Article 19
Trattato sull'Unione europea (versione consolidata) - TITOLO III DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ISTITUZIONI - Articolo 19
Trattato sull'Unione europea (versione consolidata) - TITOLO III DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ISTITUZIONI - Articolo 19
GU C 326 del 26.10.2012, p. 27–27
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
26.10.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 326/1 |
TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA (VERSIONE CONSOLIDATA)
TITOLO III
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ISTITUZIONI
Articolo 19
1. La Corte di giustizia dell'Unione europea comprende la Corte di giustizia, il Tribunale e i tribunali specializzati. Assicura il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati.
Gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione.
2. La Corte di giustizia è composta da un giudice per Stato membro. È assistita da avvocati generali.
Il Tribunale è composto da almeno un giudice per Stato membro.
I giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia e i giudici del Tribunale sono scelti tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che soddisfino le condizioni richieste agli articoli 253 e 254 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri per sei anni. I giudici e gli avvocati generali uscenti possono essere nuovamente nominati.
3. La Corte di giustizia dell'Unione europea si pronuncia conformemente ai trattati:
a) |
sui ricorsi presentati da uno Stato membro, da un'istituzione o da una persona fisica o giuridica; |
b) |
in via pregiudiziale, su richiesta delle giurisdizioni nazionali, sull'interpretazione del diritto dell'Unione o sulla validità degli atti adottati dalle istituzioni; |
c) |
negli altri casi previsti dai trattati. |