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Document 12012M/PRO/19

    Versione consolidata del trattato dell'Unione europea
    PROTOCOLLI
    Protocollo (N. 19) sull'acquis di schengen integrato nell'ambito dell'Unione Europea

    GU C 326 del 26.10.2012, p. 290–292 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/teu_2012/pro_19/oj

    26.10.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 326/1


    PROTOCOLLO (N. 19)

    SULL'ACQUIS DI SCHENGEN INTEGRATO NELL'AMBITO DELL'UNIONE EUROPEA

    LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

    RILEVANDO che gli accordi relativi all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni firmati da alcuni Stati membri dell'Unione europea a Schengen il 14 giugno 1985 e il 19 giugno 1990, nonché gli accordi connessi e le norme adottate sulla base dei suddetti accordi, sono stati integrati nell'ambito dell'Unione europea dal trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997,

    DESIDEROSE di preservare l'acquis di Schengen, sviluppato dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, e di sviluppare tale acquis per contribuire alla realizzazione dell'obiettivo di offrire ai cittadini dell'Unione uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, senza frontiere interne,

    TENENDO CONTO della particolare posizione della Danimarca,

    TENENDO CONTO del fatto che l'Irlanda e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non partecipano a tutte le disposizioni dell'acquis di Schengen; che dovrebbero tuttavia essere previste disposizioni per consentire a tali Stati di accettare, in tutto o in parte, altre disposizioni di detto acquis,

    RICONOSCENDO che, pertanto, è necessario avvalersi delle disposizioni dei trattati relative ad una cooperazione rafforzata tra alcuni Stati membri,

    TENENDO CONTO della necessità di mantenere un rapporto speciale con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia, Stati entrambi vincolati dall'Unione nordica dei passaporti, unitamente agli Stati nordici membri dell'Unione europea,

    HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

    Articolo 1

    Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sono autorizzati ad attuare tra loro una cooperazione rafforzata nei settori riguardanti le disposizioni definite dal Consiglio che costituiscono l'acquis di Schengen. Tale cooperazione è realizzata nell'ambito istituzionale e giuridico dell'Unione europea e nel rispetto delle pertinenti disposizioni dei trattati.

    Articolo 2

    L'acquis di Schengen si applica agli Stati membri di cui all'articolo 1, fatte salve le disposizioni dell'articolo 3 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003 e dell'articolo 4 dell'atto di adesione del 25 aprile 2005. Il Consiglio si sostituisce al comitato esecutivo istituito dagli accordi di Schengen.

    Articolo 3

    La partecipazione della Danimarca all'adozione delle misure che costituiscono uno sviluppo dell'acquis di Schengen, come pure l'attuazione e l'applicazione di tali misure in Danimarca, sono disciplinate dalle pertinenti disposizioni del protocollo sulla posizione della Danimarca.

    Articolo 4

    L'Irlanda e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord possono, in qualsiasi momento, chiedere di partecipare, in tutto o in parte, alle disposizioni dell'acquis di Schengen.

    Il Consiglio decide in merito a tale richiesta all'unanimità dei suoi membri di cui all'articolo 1 e del rappresentante del governo dello Stato interessato.

    Articolo 5

    1.   Le proposte e le iniziative basate sull'acquis di Schengen sono soggette alle pertinenti disposizioni dei trattati.

    In tale contesto, laddove l'Irlanda o il Regno Unito non abbiano notificato per iscritto al Consiglio, entro un congruo periodo di tempo, che desiderano partecipare, l'autorizzazione di cui all'articolo 329 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea si considera concessa agli Stati membri di cui all'articolo 1 nonché all'Irlanda o al Regno Unito, laddove uno di essi desideri partecipare ai settori di cooperazione in questione.

    2.   Laddove si ritenga che l'Irlanda o il Regno Unito, a norma di una decisione di cui all'articolo 4, abbiano effettuato la notifica, tanto l'una che l'altro possono nondimeno notificare al Consiglio per iscritto, entro tre mesi, che non desiderano partecipare a detta proposta o iniziativa. In tal caso l'Irlanda o il Regno Unito non partecipano all'adozione di detta proposta o iniziativa. Da quest'ultima notifica, la procedura per l'adozione della misura basata sull'acquis di Schengen è sospesa fino alla conclusione della procedura di cui ai paragrafi 3 o 4 o fino al ritiro di tale notifica in qualunque momento durante tale procedura.

    3.   Allo Stato membro che ha effettuato la notifica di cui al paragrafo 2, le decisioni adottate dal Consiglio a norma dell'articolo 4 cessano di applicarsi dalla data di entrata in vigore della misura proposta, per quanto ritenuto necessario dal Consiglio e alle condizioni da stabilirsi in una decisione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. Tale decisione è adottata in conformità dei seguenti criteri: il Consiglio si adopera per mantenere la più ampia partecipazione possibile dello Stato membro interessato senza incidere profondamente sul funzionamento pratico delle varie parti dell'acquis di Schengen e rispettandone la coerenza. La Commissione presenta la proposta quanto prima dopo la notifica di cui al paragrafo 2. Il Consiglio, se necessario dopo la convocazione di due sessioni successive, delibera entro quattro mesi dalla proposta della Commissione.

    4.   Se, entro la fine del periodo di quattro mesi, il Consiglio non ha adottato la decisione, uno Stato membro può, senza indugio, chiedere che la questione sia sottoposta al Consiglio europeo. In tal caso il Consiglio europeo, nella riunione successiva, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta una decisione in conformità dei criteri di cui al paragrafo 3.

    5.   Se, prima della conclusione della procedura di cui ai paragrafi 3 o 4, il Consiglio o, secondo i casi, il Consiglio europeo non ha adottato la decisione, è revocata la sospensione della procedura per l'adozione della misura basata sull'acquis di Schengen. Se detta misura è successivamente adottata, la decisione presa dal Consiglio a norma dell'articolo 4 cessa di applicarsi, dalla data di entrata in vigore di detta misura, allo Stato membro interessato nei limiti e alle condizioni decise dalla Commissione, a meno che detto Stato membro non abbia ritirato la notifica di cui al paragrafo 2 prima dell'adozione della misura. La Commissione delibera entro la data di tale adozione. Nell'adottare la decisione, la Commissione rispetta i criteri di cui al paragrafo 3.

    Articolo 6

    La Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sono associati all'attuazione dell'acquis di Schengen e al suo ulteriore sviluppo. A tal fine vengono concordate procedure appropriate in un accordo che sarà concluso con tali Stati dal Consiglio, che delibera all'unanimità dei suoi membri di cui all'articolo 1. Tale accordo include disposizioni relative al contributo dell'Islanda e della Norvegia ad ogni conseguenza finanziaria derivante dall'attuazione del presente protocollo.

    Il Consiglio, deliberando all'unanimità, conclude con l'Islanda e la Norvegia un accordo separato, al fine di stabilire i diritti e gli obblighi fra l'Irlanda e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, da un lato, e l'Islanda e la Norvegia, dall'altro, nei settori dell'acquis di Schengen che riguardano tali Stati.

    Articolo 7

    Ai fini dei negoziati relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea, l'acquis di Schengen e le ulteriori misure adottate dalle istituzioni nell'ambito del suo campo d'applicazione sono considerati un acquis che deve essere accettato integralmente da tutti gli Stati candidati all'adesione.


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