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Document 12012E309

    Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
    PARTE SESTA - DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI E FINANZIARIE
    TITOLO I - DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI
    Capo 4 - La Banca europea per gli investimenti
    Articolo 309
    (ex articolo 267 del TCE)

    GU C 326 del 26.10.2012, p. 180–180 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2012/art_309/oj

    26.10.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 326/1


    TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA (VERSIONE CONSOLIDATA)

    PARTE SESTA

    DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI E FINANZIARIE

    TITOLO I

    DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

    CAPO 4

    LA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI

    Articolo 309

    (ex articolo 267 del TCE)

    La Banca europea per gli investimenti ha il compito di contribuire, facendo appello al mercato dei capitali ed alle proprie risorse, allo sviluppo equilibrato e senza scosse del mercato interno nell'interesse dell'Unione. A tal fine facilita, mediante la concessione di prestiti e garanzie, senza perseguire scopi di lucro, il finanziamento dei seguenti progetti in tutti i settori dell'economia:

    a)

    progetti contemplanti la valorizzazione delle regioni meno sviluppate;

    b)

    progetti contemplanti l'ammodernamento o la riconversione di imprese oppure la creazione di nuove attività indotte dall'instaurazione o dal funzionamento del mercato interno che, per la loro ampiezza o natura, non possono essere interamente assicurati dai vari mezzi di finanziamento esistenti nei singoli Stati membri;

    c)

    progetti di interesse comune per più Stati membri che, per la loro ampiezza o natura, non possono essere completamente assicurati dai vari mezzi di finanziamento esistenti nei singoli Stati membri.

    Nello svolgimento dei suoi compiti la Banca facilita il finanziamento di programmi di investimento congiuntamente con gli interventi dei fondi strutturali e degli altri strumenti finanziari dell'Unione.


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