Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12012E281

    Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
    PARTE SESTA - DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI E FINANZIARIE
    TITOLO I - DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI
    Capo 1 - Le istituzioni
    Sezione 5 - La Corte di giustizia dell'Unione europea
    Articolo 281
    (ex articolo 245 del TCE)

    GU C 326 del 26.10.2012, p. 167–167 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2012/art_281/oj

    26.10.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 326/1


    TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA (VERSIONE CONSOLIDATA)

    PARTE SESTA

    DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI E FINANZIARIE

    TITOLO I

    DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

    CAPO 1

    LE ISTITUZIONI

    SEZIONE 5

    LA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

    Articolo 281

    (ex articolo 245 del TCE)

    Lo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea è stabilito con un protocollo separato.

    Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono modificare le disposizioni dello statuto, ad eccezione del titolo I e dell'articolo 64. Il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione della Commissione o su proposta della Commissione e previa consultazione della Corte di giustizia.


    Top