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Document 12012E020
Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union#PART TWO - NON-DISCRIMINATION AND CITIZENSHIP OF THE UNION#Article 20#(ex Article 17 TEC)
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
PARTE SECONDA - NON DISCRIMINAZIONE E CITTADINANZA DELL'UNIONE
Articolo 20
(ex articolo 17 del TCE)
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
PARTE SECONDA - NON DISCRIMINAZIONE E CITTADINANZA DELL'UNIONE
Articolo 20
(ex articolo 17 del TCE)
GU C 326 del 26.10.2012, p. 56–57
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
26.10.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 326/1 |
TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA (VERSIONE CONSOLIDATA)
PARTE SECONDA
NON DISCRIMINAZIONE E CITTADINANZA DELL'UNIONE
Articolo 20
(ex articolo 17 del TCE)
1. È istituita una cittadinanza dell'Unione. È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce.
2. I cittadini dell'Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti nei trattati. Essi hanno, tra l'altro:
a) |
il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri; |
b) |
il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiedono, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato; |
c) |
il diritto di godere, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui hanno la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato; |
d) |
il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo, di ricorrere al Mediatore europeo, di rivolgersi alle istituzioni e agli organi consultivi dell'Unione in una delle lingue dei trattati e di ricevere una risposta nella stessa lingua. |
Tali diritti sono esercitati secondo le condizioni e i limiti definiti dai trattati e dalle misure adottate in applicazione degli stessi.