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Document 12007L/PRO/A/11

Trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007 - PROTOCOLLI - A. Protocolli da allegare al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, se del caso, al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica - Protocollo sulle disposizioni transitorie

GU C 306 del 17.12.2007, p. 159–164 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/lis/pro_a11/sign

12007L/PRO/A/11

Trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007 - PROTOCOLLI - A. Protocolli da allegare al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, se del caso, al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica - Protocollo sulle disposizioni transitorie

Gazzetta ufficiale n. 306 del 17/12/2007 pag. 0159 - 0164


Protocollo

SULLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

CONSIDERANDO che, per organizzare la transizione dalle disposizioni istituzionali dei trattati applicabili prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona a quelle previste da detto trattato, è necessario prevedere disposizioni transitorie,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica:

Articolo 1

Nel presente protocollo i termini "trattati" designano il trattato sull'Unione europea, il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

TITOLO I

DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL PARLAMENTO EUROPEO

Articolo 2

In tempo utile prima delle elezioni parlamentari europee del 2009, il Consiglio europeo adotta, conformemente all'articolo 9 A, paragrafo 2, secondo comma del trattato sull'Unione europea, una decisione che stabilisce la composizione del Parlamento europeo.

Fino alla scadenza della legislatura 2004-2009, la composizione e il numero di membri del Parlamento europeo restano quelli esistenti all'entrata in vigore del trattato di Lisbona.

TITOLO II

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA MAGGIORANZA QUALIFICATA

Articolo 3

1. Conformemente all'articolo 9 C, paragrafo 4 del trattato sull'Unione europea, le disposizioni di tale paragrafo e le disposizioni dell'articolo 205, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relative alla definizione della maggioranza qualificata in seno al Consiglio europeo e al Consiglio, prendono effetto il 1o novembre 2014.

2. Nel periodo dal 1o novembre 2014 al 31 marzo 2017, quando una deliberazione deve essere adottata a maggioranza qualificata, un membro del Consiglio può chiedere che la deliberazione sia adottata in base alla maggioranza qualificata ai sensi del paragrafo 3. In tal caso si applicano i paragrafi 3 e 4.

3. Fino al 31 ottobre 2014, sono in vigore le disposizioni seguenti fatto salvo l'articolo 201 bis, paragrafo 1, secondo comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

Per le deliberazioni del Consiglio europeo e del Consiglio che richiedono una maggioranza qualificata, ai voti dei membri è attribuita la seguente ponderazione:

Belgio | 12 |

Bulgaria | 10 |

Repubblica ceca | 12 |

Danimarca | 7 |

Germania | 29 |

Estonia | 4 |

Irlanda | 7 |

Grecia | 12 |

Spagna | 27 |

Francia | 29 |

Italia | 29 |

Cipro | 4 |

Lettonia | 4 |

Lituania | 7 |

Lussemburgo | 4 |

Ungheria | 12 |

Malta | 3 |

Paesi Bassi | 13 |

Austria | 10 |

Polonia | 27 |

Portogallo | 12 |

Romania | 14 |

Slovenia | 4 |

Slovacchia | 7 |

Finlandia | 7 |

Svezia | 10 |

Regno Unito | 29 |

Le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno 255 voti che esprimano il voto favorevole della maggioranza dei membri quando, in virtù dei trattati, debbono essere adottate su proposta della Commissione. Negli altri casi le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno 255 voti che esprimano il voto favorevole di almeno due terzi dei membri.

Un membro del Consiglio europeo o del Consiglio può chiedere che, allorché il Consiglio europeo o il Consiglio adotta un atto a maggioranza qualificata, si verifichi che gli Stati membri che compongono tale maggioranza qualificata rappresentino almeno il 62 % della popolazione totale dell'Unione. Qualora tale condizione non sia soddisfatta, l'atto non è adottato.

4. Fino al 31 ottobre 2014, qualora, a norma dei trattati, non tutti i membri del Consiglio prendano parte alle votazioni, ossia nei casi in cui si fa riferimento alla maggioranza qualificata ai sensi dell'articolo 205, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per maggioranza qualificata si intende una proporzione dei voti ponderati, una proporzione del numero dei membri del Consiglio ed eventualmente una percentuale della popolazione degli Stati membri interessati pari a quelle previste al paragrafo 3 del presente articolo.

TITOLO III

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE FORMAZIONI DEL CONSIGLIO

Articolo 4

Fino all'entrata in vigore della decisione di cui all'articolo 9 C, paragrafo 6, primo comma del trattato sull'Unione europea, il Consiglio può riunirsi nelle formazioni previste al secondo e terzo comma di detto paragrafo, nonché nelle altre formazioni il cui elenco è stabilito con decisione del Consiglio "Affari generali" deliberante a maggioranza semplice.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA COMMISSIONE, INCLUSO L'ALTO RAPPRESENTANTE DELL'UNIONE PER GLI AFFARI ESTERI E LA POLITICA DI SICUREZZA

Articolo 5

I membri della Commissione in carica alla data di entrata in vigore del trattato di Lisbona rimangono in carica fino alla scadenza del loro mandato. Tuttavia, il giorno della nomina dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, giunge a termine il mandato del membro avente la stessa nazionalità dell'alto rappresentante.

TITOLO V

DISPOSIZIONI RELATIVE AL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO, ALTO RAPPRESENTANTE PER LA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE, E AL SEGRETARIO GENERALE AGGIUNTO DEL CONSIGLIO

Articolo 6

Il mandato del segretario generale del Consiglio, alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, e del segretario generale aggiunto del Consiglio giunge a termine alla data di entrata in vigore del trattato di Lisbona. Il Consiglio nomina il segretario generale in conformità dell'articolo 207, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI CONCERNENTI GLI ORGANI CONSULTIVI

Articolo 7

Fino all'entrata in vigore della decisione di cui all'articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la ripartizione dei membri del Comitato economico e sociale è la seguente:

Belgio | 12 |

Bulgaria | 12 |

Repubblica ceca | 12 |

Danimarca | 9 |

Germania | 24 |

Estonia | 7 |

Irlanda | 9 |

Grecia | 12 |

Spagna | 21 |

Francia | 24 |

Italia | 24 |

Cipro | 6 |

Lettonia | 7 |

Lituania | 9 |

Lussemburgo | 6 |

Ungheria | 12 |

Malta | 5 |

Paesi Bassi | 12 |

Austria | 12 |

Polonia | 21 |

Portogallo | 12 |

Romania | 15 |

Slovenia | 7 |

Slovacchia | 9 |

Finlandia | 9 |

Svezia | 12 |

Regno Unito | 24 |

Articolo 8

Fino all'entrata in vigore della decisione di cui all'articolo 263 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la ripartizione dei membri del Comitato delle regioni è la seguente:

Belgio | 12 |

Bulgaria | 12 |

Repubblica ceca | 12 |

Danimarca | 9 |

Germania | 24 |

Estonia | 7 |

Irlanda | 9 |

Grecia | 12 |

Spagna | 21 |

Francia | 24 |

Italia | 24 |

Cipro | 6 |

Lettonia | 7 |

Lituania | 9 |

Lussemburgo | 6 |

Ungheria | 12 |

Malta | 5 |

Paesi Bassi | 12 |

Austria | 12 |

Polonia | 21 |

Portogallo | 12 |

Romania | 15 |

Slovenia | 7 |

Slovacchia | 9 |

Finlandia | 9 |

Svezia | 12 |

Regno Unito | 24 |

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE AGLI ATTI ADOTTATI IN BASE AI TITOLI V E VI DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL TRATTATO DI LISBONA

Articolo 9

Gli effetti giuridici degli atti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione adottati in base al trattato sull'Unione europea prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sono mantenuti finché tali atti non saranno stati abrogati, annullati o modificati in applicazione dei trattati. Ciò vale anche per le convenzioni concluse tra Stati membri in base al trattato sull'Unione europea.

Articolo 10

1. A titolo di misura transitoria e in ordine agli atti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale adottati prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, le attribuzioni delle istituzioni alla data di entrata in vigore di detto trattato sono le seguenti: le attribuzioni della Commissione ai sensi dell'articolo 226 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea non sono applicabili e le attribuzioni della Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi del titolo VI del trattato sull'Unione europea, nella versione vigente prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, restano invariate, anche nel caso in cui siano state accettate in forza dell'articolo 35, paragrafo 2 di detto trattato sull'Unione europea.

2. La modifica di un atto di cui al paragrafo 1 comporta che, con riguardo all'atto modificato e nei confronti degli Stati membri ai quali esso si applica, le attribuzioni delle istituzioni menzionate in detto paragrafo si applichino quali previste dai trattati.

3. In ogni caso la misura transitoria di cui al paragrafo 1 cessa di avere effetto cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona.

4. Al più tardi sei mesi prima della fine del periodo transitorio di cui al paragrafo 3 il Regno Unito può notificare al Consiglio che, riguardo agli atti di cui al paragrafo 1, non accetta le attribuzioni delle istituzioni menzionate al paragrafo 1 quali previste dai trattati. Se il Regno Unito ha effettuato la notifica, cessano di applicarsi a detto Stato tutti gli atti di cui al paragrafo 1 dalla data di fine del periodo transitorio di cui al paragrafo 3. Il presente comma non si applica nel caso degli atti modificati applicabili al Regno Unito secondo quanto indicato al paragrafo 2.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, determina gli adattamenti necessari che ne conseguono e il necessario regime transitorio. Il Regno Unito non partecipa all'adozione della decisione. Per maggioranza qualificata del Consiglio si intende quella definita conformemente all'articolo 205, paragrafo 3, lettera a) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può altresì adottare una decisione che stabilisce che il Regno Unito si fa carico delle eventuali conseguenze finanziarie dirette, derivanti necessariamente e inevitabilmente dalla cessazione della sua partecipazione agli atti suddetti.

5. Successivamente il Regno Unito può in qualsiasi momento notificare al Consiglio che desidera partecipare ad atti che, in forza del paragrafo 4, primo comma, hanno cessato di applicarsi a detto Stato. In tale occorrenza si applicano, secondo i casi, le disposizioni pertinenti del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea o del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Le attribuzioni delle istituzioni riguardo a tali atti sono quelle previste dai trattati. Quando agiscono nell'ambito dei protocolli in questione, le istituzioni dell'Unione e il Regno Unito si adoperano per ristabilire la più ampia partecipazione possibile del Regno Unito all'acquis dell'Unione riguardo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza incidere profondamente sul funzionamento pratico delle varie parti dell'acquis e rispettandone la coerenza.

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