This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 12006E254
Treaty establishing the European Community (consolidated version)#Part Five - Institutions of the Community#TITLE I - Provisions governing the institutions#Chapter 2 - Provisions common to several institutions#Article 254
Trattato che istituisce la Comunità Europea (Versione consolidata)
Parte quinta - Le istituzioni della Comunità
TITOLO I - Disposizioni istituzionali
Capo 2 - Disposizioni comuni a più istituzioni
Articolo 254
Trattato che istituisce la Comunità Europea (Versione consolidata)
Parte quinta - Le istituzioni della Comunità
TITOLO I - Disposizioni istituzionali
Capo 2 - Disposizioni comuni a più istituzioni
Articolo 254
GU C 321E del 29.12.2006, p. 156–156
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
In force
Trattato che istituisce la Comunità Europea (Versione consolidata) - Parte quinta - Le istituzioni della Comunità - TITOLO I - Disposizioni istituzionali - Capo 2 - Disposizioni comuni a più istituzioni - Articolo 254
Gazzetta ufficiale n. C 321 E del 29/12/2006 pag. 0156 - 0156
Gazzetta ufficiale n. C 325 del 24/12/2002 pag. 0135 - versione consolidata
Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0281 - versione consolidata
Gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0067 - versione consolidata
(trattato CEE - pubblicazione ufficiale non disponibile)
Articolo 254 1. I regolamenti, le direttive e le decisioni adottati in conformità della procedura di cui all'articolo 251 sono firmati dal presidente del Parlamento europeo e dal presidente del Consiglio e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essi entrano in vigore alla data da essi stabilita ovvero, in mancanza di data, nel ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione. 2. I regolamenti del Consiglio e della Commissione, nonché le direttive di queste istituzioni che sono rivolte a tutti gli Stati membri, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essi entrano in vigore alla data da essi stabilita ovvero, in mancanza di data, nel ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione. 3. Le altre direttive e le decisioni sono notificate ai loro destinatari e hanno efficacia in virtù di tale notificazione. --------------------------------------------------