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Document 12005SPN03/02

    Protocollo relativo alle condizioni e modalità d'ammissione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea - Allegato III:Elenco di cui all'articolo 16 del Protocollo: adattamenti agli atti adottati dalle istituzioni - 2.Agricoltura

    GU L 157 del 21.6.2005, p. 58–85 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/03/2015

    12005SPN03/02

    Protocollo relativo alle condizioni e modalità d'ammissione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea - Allegato III:Elenco di cui all'articolo 16 del Protocollo: adattamenti agli atti adottati dalle istituzioni - 2.Agricoltura

    Gazzetta ufficiale n. L 157 del 21/06/2005 pag. 0058 - 0085


    2. AGRICOLTURA

    1. 31989 R 1576: Regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose (GU L 160 del 12.6.1989, pag. 1), modificato da:

    - 31992 R 3280: Regolamento (CEE) n. 3280/92 del Consiglio, del 9.11.1992 (GU L 327 del 13.11.1992, pag. 3),

    - 31994 R 3378: Regolamento (CE) n. 3378/94 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22.12.1994 (GU L 366 del 31.12.1994, pag. 1),

    - 11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21),

    - 12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),

    - 32003 R 1882: Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29.9.2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

    a) Nell'articolo 1, paragrafo 4, lettera i) si aggiunge:

    "5) La denominazione "acquavite di frutta" può essere sostituita dalla denominazione "Pălincă" unicamente per le bevande spiritose prodotte in Romania."

    b) Nell'allegato II sono aggiunte le seguenti denominazioni geografiche:

    - al punto 4: "Vinars Târnave", "Vinars Vaslui", "Vinars Murfatlar", "Vinars Vrancea", "Vinars Segarcea"

    - al punto 6: "Сунгурларска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сунгурларе/Sungurlarska grozdova rakiya/Grozdova rakiya di Sungurlare", "Сливенска перла (Сливенска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сливен)/Slivenska perla (Slivenska grozdova rakiya/Grozdova rakiya di Sliven)", "Стралджанска мускатова ракия/Мускатова ракия от Стралджа/Straldjanska muscatova rakiya/Muscatova rakiya di Straldja", "Поморийска гроздова ракия/Гроздова ракия от Поморие/Pomoriyska grozdova rakiya/Grozdova rakiya di Pomorie", "Русенска бисерна гроздова ракия/Бисерна гроздова ракия от Русе/Rusenska biserna grozdova rakiya/Biserna grozdova rakiya di Ruse", "Бургаска мускатова ракия/Мускатова ракия от Бургас/Bourgaska Muscatova rakiya/muscatova rakiya di Bourgas", "Добруджанска мускатова ракия/Мускатова ракия от Добруджа/Dobrudjanska muscatova rakiya/Muscatova rakiya di Dobrudja", "Сухиндолска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сухиндол/Suhindolska grozdova rakiya/Grozdova rakiya di Suhindol", "Карловска гроздова ракия/Гроздова pакия от Карлово/Karlovska grozdova rakiya/Grozdova rakiya di Karlovo"

    - al punto 7: "Троянска сливова ракия/Сливова ракия от Троян/Troyanska slivova rakiya/Slivova rakiya di Troyan", "Силистренска кайсиева ракия/Кайсиева ракия от Силистра/Silistrenska kaysieva rakiya/Kaysieva rakiya di Silistra", "Тервелска кайсиева ракия/Кайсиева ракия от Тервел/Tervelska kaysieva rakiya/Kaysieva rakiya di Tervel", "Ловешка сливова ракия/Сливова ракия от Ловеч/Loveshka slivova rakiya/Slivova rakiya di Lovech", "Ţuică Zetea de Medieşu Aurit", "Ţuică de Valea Milcovului", "Ţuică de Buzău", "Ţuică de Argeş", "Ţuică de Zalău", "Ţuică ardelenească de Bistriţa", "Horincă de Maramureş", "Horincă de Cămârzan", "Horincă de Seini", "Horincă de Chioar", "Horincă de Lăpuş", "Turţ de Oaş", "Turţ de Maramureş".

    2. 31991 R 1601: Regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli (GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1), modificato da:

    - 31992 R 3279: Regolamento (CEE) n. 3279/92 del Consiglio, del 9.11.1992 (GU L 327 del 13.11.1992, pag. 1),

    - 11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21),

    - 31994 R 3378: Regolamento (CE) n. 3378/94 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22.12.1994 (GU L 366 del 31.12.1994, pag. 1),

    - 31996 R 2061: Regolamento (CE) n. 2061/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 8.10.1996 (GU L 277 del 30.10.1996, pag. 1),

    - 32003 R 1882: Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29.9.2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

    Nell'articolo 2, paragrafo 3, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente lettera:

    "i) Pelin: la bevanda aromatizzata a base di vino prodotta da vino bianco o rosso, mosto di uve concentrato, succo d'uva (o zucchero di barbabietola) e specifiche tinture di erbe, con un titolo alcolometrico pari ad almeno 8,5 % vol., un tenore di zuccheri, espresso in zucchero invertito, pari a 45‐50 grammi per litro e un'acidità totale espressa in acido tartarico non inferiore a 3 grammi per litro."

    e la lettera i) diventa lettera j).

    3. 31992 R 2075: Regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70), modificato da:

    - 11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21),

    - 31994 R 3290: Regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22.12.1994 (GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105),

    - 31995 R 0711: Regolamento (CE) n. 711/95 del Consiglio, del 27.3.1995 (GU L 73 dell'1.4.1995, pag. 13),

    - 31996 R 0415: Regolamento (CE) n. 415/96 del Consiglio, del 4.3.1996 (GU L 59 dell'8.3.1996, pag. 3),

    - 31996 R 2444: Regolamento (CE) n. 2444/96 del Consiglio, del 17.12.1996 (GU L 333 del 21.12.1996, pag. 4),

    - 31997 R 2595: Regolamento (CE) n. 2595/97 del Consiglio, del 18.12.1997 (GU L 351 del 23.12.1997, pag. 11),

    - 31998 R 1636: Regolamento (CE) n. 1636/98 del Consiglio, del 20.7.1998 (GU L 210 del 28.7.1998, pag. 23),

    - 31999 R 0660: Regolamento (CE) n. 660/1999 del Consiglio, del 22.3.1999 (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 10),

    - 32000 R 1336: Regolamento (CE) n. 1336/2000 del Consiglio, del 19.6.2000 (GU L 154 del 27.6.2000, pag. 2),

    - 32002 R 0546: Regolamento (CE) n. 546/2002 del Consiglio, del 25.3.2002 (GU L 84 del 28.3.2002, pag. 4),

    - 32003 R 0806: Regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio, del 14.4.2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1),

    - 32003 R 2319: Regolamento (CE) n. 2319/2003 del Consiglio, del 17.12.2003 (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 17),

    - 12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).

    a) Nell'allegato, punto V. "Sun cured", si aggiunge:

    "Molovata

    Ghimpaţi

    Bărăgan"

    b) Nell'allegato, punto VI. "Basmas", si aggiunge:

    "Djebel

    Nevrokop

    Dupnitsa

    Melnik

    Ustina

    Harmanli

    Krumovgrad

    Iztochen Balkan

    Topolovgrad

    Svilengrad

    Srednogorska yaka"

    c) Nell'allegato, punto VIII. "Kaba Koulak Classico", si aggiunge:

    "Severna Bulgaria

    Tekne".

    4. 31996 R 2201: Regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune di mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29), modificato da:

    - 31997 R 2199: Regolamento (CE) n. 2199/97 del Consiglio, del 30.10.1997 (GU L 303 del 6.11.1997, pag. 1),

    - 31999 R 2701: Regolamento (CE) n. 2701/1999 del Consiglio, del 14.12.1999 (GU L 327 del 21.12.1999, pag. 5),

    - 32000 R 2699: Regolamento (CE) n. 2699/2000 del Consiglio, del 4.12.2000 (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 9),

    - 32001 R 1239: Regolamento (CE) n. 1239/2001 del Consiglio, del 19.6.2001 (GU L 171 del 26.6.2001, pag. 1),

    - 32002 R 0453: Regolamento (CE) n. 453/2002 della Commissione, del 13.3.2002 (GU L 72 del 14.3.2002, pag. 9),

    - 12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),

    - 32004 R 0386: Regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione, dell' 1.3.2004 (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 25).

    L'allegato III è sostituito dal seguente:

    "

    "ALLEGATO III

    Limiti di trasformazione di cui all'articolo 5

    Peso netto di materia prima fresca

    (in tonnellate) |

    | | Pomodori | Pesche | Pere |

    Limiti comunitari | 8860061 | 560428 | 105659 |

    Limiti nazionali | Bulgaria | 156343 | 17843 | n.a. |

    Repubblica ceca | 12000 | 1287 | 11 |

    Grecia | 1211241 | 300000 | 5155 |

    Spagna | 1238606 | 180794 | 35199 |

    Francia | 401608 | 15685 | 17703 |

    Italia | 4350000 | 42309 | 45708 |

    Cipro | 7944 | 6 | n.a. |

    Lettonia | n.a. | n.a. | n.a. |

    Ungheria | 130790 | 1616 | 1031 |

    Malta | 27000 | n.a. | n.a. |

    Paesi Bassi | n.a. | n.a. | 243 |

    Austria | n.a. | n.a. | 9 |

    Polonia | 194639 | n.a. | n.a. |

    Portogallo | 1050000 | 218 | 600 |

    Romania | 50390 | 523 | n.a. |

    Slovacchia | 29500 | 147 | n.a. |

    n.a.: non applicabile". |

    "

    5. 31998 R 2848: Regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in ordine al regime di premi, alle quote di produzione e all'aiuto specifico alle associazioni di produttori nel settore del tabacco greggio (GU L 358 del 31.12.1998, pag. 17), modificato da:

    - 31999 R 0510: Regolamento (CE) n. 510/1999 della Commissione, dell' 8.3.1999 (GU L 60 del 9.3.1999, pag. 54),

    - 31999 R 0731: Regolamento (CE) n. 731/1999 della Commissione, del 7.4.1999 (GU L 93 dell'8.4.1999, pag. 20),

    - 31999 R 1373: Regolamento (CE) n. 1373/1999 della Commissione, del 25.6.1999 (GU L 162 del 26.6.1999, pag. 47),

    - 31999 R 2162: Regolamento (CE) n. 2162/1999 della Commissione, del 12.10.1999 (GU L 265 del 13.10.1999, pag. 13),

    - 31999 R 2637: Regolamento (CE) n. 2637/1999 della Commissione, del 14.12.1999 (GU L 323 del 15.12.1999, pag. 8),

    - 32000 R 0531: Regolamento (CE) n. 531/2000 della Commissione, del 10.3.2000 (GU L 64 dell'11.3.2000, pag. 13),

    - 32000 R 0909: Regolamento (CE) n. 909/2000 della Commissione, del 2.5.2000 (GU L 105 del 3.5.2000, pag. 18),

    - 32000 R 1249: Regolamento (CE) n. 1249/2000 della Commissione, del 15.6.2000 (GU L 142 del 16.6.2000, pag. 3),

    - 32001 R 0385: Regolamento (CE) n. 385/2001 della Commissione, del 26.2.2001 (GU L 57 del 27.2.2001, pag. 18),

    - 32001 R 1441: Regolamento (CE) n. 1441/2001 della Commissione, del 16.7.2001 (GU L 193 del 17.7.2001, pag. 5),

    - 32002 R 0486: Regolamento (CE) n. 486/2002 della Commissione, del 18.3.2002 (GU L 76 del 19.3.2002, pag. 9),

    - 32002 R 1005: Regolamento (CE) n. 1005/2002 della Commissione, del 12.6.2002 (GU L 153 del 13.6.2002, pag. 3),

    - 32002 R 1501: Regolamento (CE) n. 1501/2002 della Commissione, del 22.8.2002 (GU L 227 del 23.8.2002, pag. 16),

    - 32002 R 1983: Regolamento (CE) n. 1983/2002 della Commissione, del 7.11.2002 (GU L 306 dell'8.11.2002, pag. 8),

    - 32004 R 1809: Regolamento (CE) n. 1809/2004 della Commissione, del 18.10.2004 (GU L 318 del 19.10.2004, pag. 18).

    L'allegato I è sostituito dal seguente:

    "

    "ALLEGATO I

    Percentuali del limite di garanzia per stato membro o regione specifica ai fini del riconoscimento delle associazioni di produttori

    Stati membri o regioni specifiche di stabilimenti dell'associazione di produttori | Percentuali |

    Germania, Spagna (tranne Castiglia-Léon, Navarra e la zona di Campezo nelle Province Basche), Francia (tranne Nord-Pas-de-Calais e Picardie), Italia, Portogallo (tranne la regione autonoma delle Azzorre), Belgio, Austria, Romania | 2 % |

    Grecia (tranne Epiro), regione autonoma delle Azzorre (Portogallo), Nord-Pas-de-Calais e Picardie (Francia), Bulgaria (tranne i comuni di Banite, Zlatograd, Madan e Dospat nella zona dello Djebel e i comuni di Veliki Preslav, Varbitsa, Shumen, Smiadovо, Varna, Dalgopol, General Tоshevо, Dobrich, Kavarna, Krushari, Shabla e Antonovo nella zona del North Bulgaria) | 1 % |

    Castiglia-Léon (Spagna), Navarra (Spagna), la zona di Campezo nelle Province Basche (Spagna), Epiro (Grecia), i comuni di Banite, Zlatograd, Madan e Dospat nella zona dello Djebel e i comuni di Veliki Preslav, Varbitsa, Shumen, Smiadovо, Varna, Dalgopol, General Tоshevо, Dobrich, Kavarna, Krushari, Shabla e Antonovo nella zona del North Bulgaria (Bulgaria) | 0,3 %" |

    "

    6. 31999 R 1493: Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1), modificato da:

    - 32000 R 1622: Regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione, del 24.7.2000 (GU L 194 del 31.7.2000, pag. 1),

    - 32000 R 2826: Regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio, del 19.12.2000 (GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2),

    - 32001 R 2585: Regolamento (CE) n. 2585/2001 del Consiglio, del 19.12.2001 (GU L 345 del 29.12.2001, pag. 10),

    - 32003 R 0806: Regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio, del 14.4.2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1),

    - 12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),

    - 32003 R 1795: Regolamento (CE) n. 1795/2003 della Commissione, del 13.10.2003 (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 13).

    a) Nell'articolo 6 si aggiunge:

    "5. Alla Bulgaria e alla Romania sono concessi nuovi diritti d'impianto, pari all'1,5 % della superficie totale vitata di 2302,5 ettari per la Bulgaria e di 2830,5 ettari per la Romania alla data di adesione, per la produzione di v.q.p.r.d. Tali diritti sono assegnati ad una riserva nazionale cui si applica l'articolo 5.".

    b) Nell'allegato III (Zone viticole), punto 2, si aggiunge:

    "g) in Romania: la zona di Podişul Transilvaniei"

    c) Nell'allegato III (Zone viticole), l'ultima frase del punto 3 è sostituita dalla seguente:

    "d) in Slovacchia, la regione del Tokay

    e) in Romania, le superfici vitate non incluse nel punto 2, lettera g) o nel punto 5, lettera f)."

    d) Nell'allegato III (Zone viticole), punto 5, si aggiunge:

    "e) in Bulgaria, le superfici vitate nelle seguenti regioni: Dunavska Ravnina (Дунавска равнина), Chernomorski Rayon (Черноморски район), Rozova Dolina (Розова долина)

    f) in Romania, le superfici vitate nelle seguenti regioni: Dealurile Buzăului, Dealu Mare, Severinului e Plaiurile Drâncei, Colinele Dobrogei, Terasele Dunării, regioni viticole meridionali compresi i terreni sabbiosi e altre regioni favorevoli."

    e) Nell'allegato III (Zone viticole), punto 6, si aggiunge:

    "In Bulgaria, la zona viticola C III a) comprende le superfici vitate non incluse nel punto 5, lettera e)"

    f) Nell'allegato V, parte D.3, si aggiunge:

    "e in Romania".

    7. 32000 R 1673: Regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio, del 27 luglio 2000, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre (GU L 193 del 29.7.2000, pag. 16), modificato da:

    - 32002 R 0651: Regolamento (CE) n. 651/2002 della Commissione, del 16.4.2002 (GU L 101 del 17.4.2002, pag. 3),

    - 12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),

    - 32003 R 1782: Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29.9.2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1),

    - 32004 R 0393: Regolamento (CE) n. 393/2004 del Consiglio, del 24.2.2004 (GU L 65 del 3.3.2004, pag. 4).

    a) Nell'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    "1. È stabilito un quantitativo massimo garantito di 80878 tonnellate per campagna di commercializzazione per le fibre lunghe di lino, ripartito tra tutti gli Stati membri, sotto forma di quantitativi nazionali garantiti. Il quantitativo è così ripartito:

    - 13800 tonnellate per il Belgio,

    - 13 tonnellate per la Bulgaria,

    - 1923 tonnellate per la Repubblica ceca,

    - 300 tonnellate per la Germania,

    - 30 tonnellate per l'Estonia,

    - 50 tonnellate per la Spagna,

    - 55800 tonnellate per la Francia,

    - 360 tonnellate per la Lettonia,

    - 2263 tonnellate per la Lituania,

    - 4800 tonnellate per i Paesi Bassi,

    - 150 tonnellate per l'Austria,

    - 924 tonnellate per la Polonia,

    - 50 tonnellate per il Portogallo,

    - 42 tonnellate per la Romania,

    - 73 tonnellate per la Slovacchia,

    - 200 tonnellate per la Finlandia,

    - 50 tonnellate per la Svezia,

    - 50 tonnellate per il Regno Unito."

    b) Nell'articolo 3, paragrafo 2, la frase di apertura e la lettera a) sono sostituite dalle seguenti:

    "2. È stabilito un quantitativo massimo garantito di 147265 tonnellate per campagna di commercializzazione per le fibre corte di lino e per le fibre di canapa che possono beneficiare dell'aiuto. Tale quantitativo è ripartito sotto forma di:

    a) quantitativi nazionali garantiti per i seguenti Stati membri:

    - 10350 tonnellate per il Belgio,

    - 48 tonnellate per la Bulgaria,

    - 2866 tonnellate per la Repubblica ceca,

    - 12800 tonnellate per la Germania,

    - 42 tonnellate per l'Estonia,

    - 20000 tonnellate per la Spagna,

    - 61350 tonnellate per la Francia,

    - 1313 tonnellate per la Lettonia,

    - 3463 tonnellate per la Lituania,

    - 2061 tonnellate per l'Ungheria,

    - 5550 tonnellate per i Paesi Bassi,

    - 2500 tonnellate per l'Austria,

    - 462 tonnellate per la Polonia,

    - 1750 tonnellate per il Portogallo,

    - 921 tonnellate per la Romania,

    - 189 tonnellate per la Slovacchia,

    - 2250 tonnellate per la Finlandia,

    - 2250 tonnellate per la Svezia,

    - 12100 tonnellate per il Regno Unito.

    Tuttavia, il quantitativo nazionale garantito stabilito per l'Ungheria concerne solo le fibre di canapa."

    8. 32003 R 1782: Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1), come modificato da:

    - 32004 R 0021: Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003 (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8),

    - 32004 R 0583: Regolamento (CE) n. 583/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004 (GU L 91 del 30.3.2004, pag. 1),

    - 32004 D 0281: Decisione 2004/281/CE del Consiglio, del 22 marzo 2004 (GU L 93 del 30.3.2004, pag. 1),

    - 32004 R 0864: Regolamento (CE) n. 864/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 48).

    a) L'articolo 2, lettera g) è sostituito dal seguente:

    "g) "nuovi Stati membri": la Bulgaria, la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Romania, la Slovenia e la Slovacchia."

    b) Nell'articolo 5, paragrafo 2, alla fine del primo comma si aggiunge:

    "Tuttavia, la Bulgaria e la Romania provvedono a che le terre investite a pascolo permanente al 1o gennaio 2007 siano mantenute a pascolo permanente."

    c) Nell'articolo 54, paragrafo 2, alla fine del primo comma si aggiunge:

    "Tuttavia, per la Bulgaria e la Romania il termine previsto per la presentazione delle domande di aiuto per superficie è il 30 giugno 2005."

    d) Nell'articolo 71 octies si aggiunge:

    "9. Per la Bulgaria e la Romania:

    a) il triennio di riferimento di cui al paragrafo 2 è il 2002-2004;

    b) l'anno di cui al paragrafo 3, lettera a) è il 2004;

    c) nel paragrafo 4, primo comma, il riferimento al 2004 e/o 2005 diventa al 2005 e/o 2006 e il riferimento al 2004 diventa al 2005."

    e) Nell'articolo 71 nonies si aggiunge:

    "Tuttavia, per la Bulgaria e la Romania il riferimento al 30 giugno 2003 diventa al 30 giugno 2005."

    f) Nell'articolo 74, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    "1. L'aiuto è concesso per superfici di base nazionali nelle zone di produzione tradizionali elencate nell'allegato X.

    Le superfici di base sono le seguenti:

    Bulgaria | 21800 ha |

    Grecia | 617000 ha |

    Spagna | 594000 ha |

    Francia | 208000 ha |

    Italia | 1646000 ha |

    Cipro | 6183 ha |

    Ungheria | 2500 ha |

    Austria | 7000 ha |

    Portogallo | 118000 ha" |

    g) Nell'articolo 78, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    "1. È fissata una superficie massima garantita, pari a 1648000 ettari, per la quale può essere concesso l'aiuto."

    h) Nell'articolo 80, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    "2. L'aiuto è fissato come segue in funzione delle rese negli Stati membri interessati:

    | Campagna di commercializzazione 2004/2005 e in caso di applicazione dell'articolo 71 (EUR/ha) | Campagna di commercializzazione 2005/2006 e successive (EUR/ha) |

    Bulgaria | - | 345,225 |

    Grecia | 1323,96 | 561,00 |

    Spagna | 1123,95 | 476,25 |

    Francia: | | |

    territorio metropolitano | 971,73 | 411,75 |

    Guyana francese | 1329,27 | 563,25 |

    Italia | 1069,08 | 453,00 |

    Ungheria | 548,70 | 232,50 |

    Portogallo | 1070,85 | 453,75 |

    Romania | - | 126,075" |

    i) L'articolo 81 è sostituito dal seguente:

    "Articolo 81

    Superfici

    È istituita una superficie di base nazionale per ciascuno Stato membro produttore. Tuttavia, per la Francia sono istituite due superfici di base. Le superfici di base sono fissate come segue:

    Bulgaria | 4166 ha |

    Grecia | 20333 ha |

    Spagna | 104973 ha |

    Francia: territorio metropolitano | 19050 ha |

    Guyana francese | 4190 ha |

    Italia | 219588 ha |

    Ungheria | 3222 ha |

    Portogallo | 24667 ha |

    Romania | 500 ha |

    Gli Stati membri possono suddividere la loro superficie o le loro superfici di base nazionali in sottosuperfici di base secondo criteri oggettivi."

    j) L'articolo 84 è sostituito dal seguente:

    "Articolo 84

    Superfici

    1. Uno Stato membro concede l'aiuto comunitario nei limiti di un massimale calcolato moltiplicando il numero di ettari della rispettiva SNG stabilito nel paragrafo 3 per l'importo medio di 120,75 EUR.

    2. È fissata una superficie massima garantita, pari a 829229 ettari.

    3. La superficie massima garantita di cui al paragrafo 2 è suddivisa nelle seguenti SNG:

    Superfici nazionali garantite (SNG) |

    Belgio | 100 ha |

    Bulgaria | 11984 ha |

    Germania | 1500 ha |

    Grecia | 41100 ha |

    Spagna | 568200 ha |

    Francia | 17300 ha |

    Italia | 130100 ha |

    Cipro | 5100 ha |

    Lussemburgo | 100 ha |

    Ungheria | 2900 ha |

    Paesi Bassi | 100 ha |

    Austria | 100 ha |

    Polonia | 4200 ha |

    Portogallo | 41300 ha |

    Romania | 1645 ha |

    Slovenia | 300 ha |

    Slovacchia | 3100 ha |

    Regno Unito | 100 ha |

    4. Gli Stati membri possono suddividere la loro SNG in sottosuperfici secondo criteri oggettivi, in particolare a livello regionale o secondo la produzione."

    k) Nell'articolo 95, paragrafo 4 sono aggiunti i commi seguenti:

    "Per la Bulgaria e la Romania, i quantitativi globali di cui al primo comma sono riportati nella tabella f) dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio e riveduti ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, sesto comma del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio."

    Per la Bulgaria e la Romania il periodo di dodici mesi di cui al primo comma è il 2006/2007.

    l) Nell'articolo 103, dopo il secondo comma si inserisce:

    "Tuttavia, per la Bulgaria e la Romania la condizione per l'applicazione del presente comma è che il regime di pagamento unico per superficie sia attuato nel 2007 e che si sia optato per l'applicazione dell'articolo 66."

    (m) All'articolo 105, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    "1. Un supplemento del pagamento per superficie di:

    - 291 EUR/ha per la campagna di commercializzazione 2005/2006,

    - 285 EUR/ha a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2006/2007,

    viene corrisposto per la superficie investita a frumento duro nelle zone di produzione tradizionali elencate nell'allegato X, entro i seguenti limiti:

    (ettari) |

    Bulgaria | 21800 |

    Grecia | 617000 |

    Spagna | 594000 |

    Francia | 208000 |

    Italia | 1646000 |

    Cipro | 6183 |

    Ungheria | 2500 |

    Austria | 7000 |

    Portogallo | 118000" |

    n) All'articolo 108, dopo il secondo comma è inserito:

    "Tuttavia, per la Bulgaria e la Romania le domande di pagamento non possono essere presentate per terreni destinati, al 30 giugno 2005, al pascolo permanente, a colture permanenti o a colture forestali o ad usi non agricoli."

    o) L'articolo 110 quater, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    "1. È istituita una superficie di base nazionale per i seguenti paesi:

    - Bulgaria: 10237 ha

    - Grecia: 370000 ha

    - Spagna: 70000 ha

    - Portogallo: 360 ha."

    p) L'articolo 110 quater, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    "2. L'importo dell'aiuto per ettaro ammissibile è il seguente:

    - Bulgaria: 263 EUR

    - Grecia: 594 EUR per 300000 ettari e 342,85 EUR per i rimanenti 70000 ettari

    - Spagna: 1039 EUR

    - Portogallo: 556 EUR."

    q) All'articolo 116, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

    "4. Si applicano i seguenti massimali:

    Stato membro | Diritti (x 1000) |

    Belgio | 70 |

    Bulgaria | 2058,483 |

    Repubblica ceca | 66,733 |

    Danimarca | 104 |

    Germania | 2432 |

    Estonia | 48 |

    Grecia | 11023 |

    Spagna | 19580 |

    Francia | 7842 |

    Irlanda | 4956 |

    Italia | 9575 |

    Cipro | 472,401 |

    Lettonia | 18,437 |

    Lituania | 17,304 |

    Lussemburgo | 4 |

    Ungheria | 1146 |

    Malta | 8,485 |

    Paesi Bassi | 930 |

    Austria | 206 |

    Polonia | 335,88 |

    Portogallo | 2690 |

    Romania | 5880,620 |

    Slovenia | 84,909 |

    Slovacchia | 305,756 |

    Finlandia | 80 |

    Svezia | 180 |

    Regno Unito | 19492 |

    Totale | 89607,008" |

    r) All'articolo 123, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

    "8. Si applicano i seguenti massimali regionali:

    Belgio | 235149 |

    Bulgaria | 90343 |

    Repubblica ceca | 244349 |

    Danimarca | 277110 |

    Germania | 1782700 |

    Estonia | 18800 |

    Grecia | 143134 |

    Spagna | 713999 [*] |

    Francia | 1754732 [**] |

    Irlanda | 1077458 |

    Italia | 598746 |

    Cipro | 12000 |

    Lettonia | 70200 |

    Lituania | 150000 |

    Lussemburgo | 18962 |

    Ungheria | 94620 |

    Malta | 3201 |

    Paesi Bassi | 157932 |

    Austria | 373400 |

    Polonia | 926000 |

    Portogallo | 175075 [***] |

    Romania | 452000 |

    Slovenia | 92276 |

    Slovacchia | 78348 |

    Finlandia | 250000 |

    Svezia | 250000 |

    Regno Unito | 1419811 [****] |

    s) All'articolo 126, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

    "5. Si applicano i seguenti massimali nazionali:

    Belgio | 394253 |

    Bulgaria | 16019 |

    Repubblica ceca | 90300 |

    Danimarca | 112932 |

    Germania | 639535 |

    Estonia | 13416 |

    Grecia | 138005 |

    Spagna [*****] | 1441539 |

    Francia [******] | 3779866 |

    Irlanda | 1102620 |

    Italia | 621611 |

    Cipro | 500 |

    Lettonia | 19368 |

    Lituania | 47232 |

    Lussemburgo | 18537 |

    Ungheria | 117000 |

    Malta | 454 |

    Paesi Bassi | 63236 |

    Austria | 375000 |

    Polonia | 325581 |

    Portogallo [] | 416539 |

    Romania | 150000 |

    Slovenia | 86384 |

    Slovacchia | 28080 |

    Finlandia | 55000 |

    Svezia | 155000 |

    Regno Unito | 1699511 |

    t) All'articolo 130, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

    "Per i nuovi Stati membri i massimali nazionali corrispondono a quelli indicati nella tabella seguente:

    | Tori, manzi, vacche e giovenche | Vitelli di età compresa tra più di un mese e meno di 8 mesi e la cui carcassa abbia un peso inferiore o uguale a 185 kg |

    Bulgaria | 22191 | 101542 |

    Repubblica ceca | 483382 | 27380 |

    Estonia | 107813 | 30000 |

    Cipro | 21000 | — |

    Lettonia | 124320 | 53280 |

    Lituania | 367484 | 244200 |

    Ungheria | 141559 | 94439 |

    Malta | 6002 | 17 |

    Polonia | 1815430 | 839518 |

    Romania | 1148000 | 85000 |

    Slovenia | 161137 | 35852 |

    Slovacchia | 204062 | 62841" |

    (u) All'articolo 143 bis è aggiunto il paragrafo seguente:

    "Tuttavia, per la Bulgaria e la Romania i pagamenti diretti sono introdotti conformemente al seguente schema di incrementi espressi in percentuale del livello applicabile, raggiunto il 30 aprile 2004, di tali pagamenti nella Comunità:

    - 25 % nel 2007,

    - 30 % nel 2008,

    - 35 % nel 2009,

    - 40 % nel 2010,

    - 50 % nel 2011,

    - 60 % nel 2012,

    - 70 % nel 2013,

    - 80 % nel 2014,

    - 90 % nel 2015,

    - 100 % a partire dal 2016."

    v) All'articolo 143 ter, paragrafo 4 si aggiunge il seguente comma:

    "Tuttavia, per la Bulgaria e la Romania la superficie agricola soggetta al regime di pagamento unico per superficie è quella parte della sua superficie agricola utilizzata che è stata mantenuta in buone condizioni agronomiche, a prescindere dal fatto che sia in produzione o no, se del caso adeguata in conformità di criteri oggettivi che saranno stabiliti dalla Bulgaria o dalla Romania previa approvazione della Commissione."

    w) L'articolo 143 ter, paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

    "9. Per i nuovi Stati membri il regime di pagamento unico per superficie è disponibile per un periodo di applicazione fino alla fine del 2006 con la possibilità di una duplice proroga di un anno su richiesta del nuovo Stato membro. Tuttavia, per la Bulgaria e la Romania il regime di pagamento unico per superficie è disponibile per un periodo di applicazione fino alla fine del 2009 con la possibilità di una duplice proroga di un anno su loro richiesta. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 11, un nuovo Stato membro può decidere di porre fine all'applicazione del regime al termine del primo o del secondo anno del periodo di applicazione, per passare al regime di pagamento unico per azienda. I nuovi Stati membri comunicano alla Commissione l'intenzione di porre fine al regime entro il 1o agosto dell'ultimo anno di applicazione."

    x) All'articolo 143 ter, paragrafo 11 si aggiunge il seguente comma:

    "Per la Bulgaria e la Romania, fino al termine dei cinque anni del periodo di applicazione del regime di pagamento unico per superficie (vale a dire il 2011), si applicano le percentuali fissate dall'articolo 143 bis, paragrafo 2. Se l'applicazione del regime di pagamento unico per superficie è prorogato oltre tale data in seguito a una decisione adottata in base alla lettera b), la percentuale di cui all'articolo 143 bis, paragrafo 2 per il 2011 si applica fino alla fine dell'ultimo anno di applicazione del regime di pagamento unico per superficie."

    y) L'articolo 143 quater, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    "2. Previa autorizzazione della Commissione, i nuovi Stati membri hanno la possibilità di integrare i pagamenti diretti nella seguente misura:

    a) per tutti i pagamenti diretti, del 55 % del livello dei pagamenti diretti raggiunto nella Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004 nel 2004, del 60 % nel 2005, del 65 % nel 2006 e, a partire dal 2007, fino a 30 punti percentuali sopra il livello applicabile di cui all'articolo 143 bis nell'anno in questione. Per quanto riguarda la Bulgaria e la Romania, si applicano le seguenti disposizioni: del 55 % del livello dei pagamenti diretti raggiunto nella Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004 nel 2007, del 60 % nel 2008, del 65 % nel 2009 e, a partire dal 2010, fino a 30 punti percentuali sopra il livello applicabile di cui all'articolo 143 bis, paragrafo 2, nell'anno in questione. Tuttavia, nel settore della fecola di patate la Repubblica ceca può concedere pagamenti diretti complementari fino al 100 % del livello applicabile nella Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004. Tuttavia, per quanto riguarda i pagamenti diretti di cui al Titolo IV, Capitolo 7 del presente regolamento, si applicano le seguenti percentuali massime: 85 % nel 2004, 90 % nel 2005, 95 % nel 2006 e 100 % a partire dal 2007. Per quanto riguarda la Bulgaria e la Romania, si applicano le seguenti percentuali massime: 85 % nel 2007, 90 % nel 2008, 95 % nel 2009 e 100 % a partire dal 2010;

    oppure

    b) i) per i pagamenti diretti diversi dal regime di pagamento unico, del livello complessivo del sostegno diretto al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto in base ai singoli prodotti nel nuovo Stato membro, nell'anno civile 2003 in conformità di un regime nazionale analogo alla PAC, aumentato di 10 punti percentuali. Tuttavia, per la Lituania l'anno di riferimento è l'anno civile 2002. Per la Bulgaria e la Romania l'anno di riferimento è l'anno civile 2006. Per la Slovenia l'aumento è di 10 punti percentuali nel 2004, 15 punti percentuali nel 2005, 20 punti percentuali nel 2006 e 25 punti percentuali a partire dal 2007.

    ii) per quanto riguarda il regime di pagamento unico, l'importo totale degli aiuti diretti complementari nazionali che può essere concesso da un nuovo Stato membro in un dato anno è limitato da una dotazione finanziaria specifica. Tale dotazione è pari alla differenza tra:

    - l'importo complessivo del sostegno nazionale diretto analogo alla PAC che sarebbe disponibile nel nuovo Stato membro per l'anno civile 2003 oppure, nel caso della Lituania, per l'anno civile 2002, aumentato ogni volta di 10 punti percentuali. Tuttavia, per la Bulgaria e la Romania l'anno di riferimento è l'anno civile 2006. Per la Slovenia l'aumento è pari a 10 punti percentuali nel 2004, a 15 punti percentuali nel 2005, a 20 punti percentuali nel 2006 e a 25 punti percentuali a partire dal 2007,

    e

    - il massimale nazionale del nuovo Stato membro specificato nell'allegato VIII bis, adattato, se del caso, in applicazione degli articoli 64, paragrafo 2 e 70, paragrafo 2.

    Ai fini del calcolo dell'importo complessivo di cui al primo trattino, occorre includere i pagamenti nazionali diretti e/o i loro elementi costitutivi corrispondenti ai pagamenti diretti comunitari e/o ai loro elementi costitutivi, presi in considerazione ai fini del calcolo del massimale effettivo del nuovo Stato membro a norma dell'articolo 64, paragrafo 2, dell'articolo 70, paragrafo 2 e 71 quater.

    Per ciascun pagamento diretto i nuovi Stati membri possono scegliere di applicare l'opzione di cui alla lettera a) oppure quella di cui alla lettera b) di cui sopra.

    Il sostegno diretto complessivo che può essere erogato ad un agricoltore nei nuovi Stati membri dopo l'adesione in base al rispettivo pagamento diretto, compresi tutti i pagamenti diretti complementari nazionali, non supera il livello del sostegno diretto al quale l'agricoltore avrebbe diritto in base al corrispondente regime di pagamento diretto negli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004."

    z) L'articolo 154 bis, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    "2. Le misure di cui al paragrafo 1 possono essere adottate per un periodo che inizia il 1o maggio 2004 e scade il 30 giugno 2009 e la loro applicazione è limitata a tale data. Tuttavia, per la Bulgaria e la Romania detto periodo inizia il 1o gennaio 2007 e scade il 31 dicembre 2011. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può prorogare detti periodi."

    a bis) All'allegato III, le seguenti note in calce sono aggiunte

    al titolo del punto A:

    "* Per la Bulgaria e la Romania il riferimento al 2005 va inteso come riferimento al primo anno di applicazione del regime di pagamento unico.";

    al titolo del punto B:

    "* Per la Bulgaria e la Romania il riferimento al 2006 va inteso come riferimento al secondo anno di applicazione del regime di pagamento unico.";

    e al titolo del punto C:

    "* Per la Bulgaria e la Romania il riferimento al 2007 va inteso come riferimento al terzo anno di applicazione del regime di pagamento unico.";

    a ter) L'allegato VIII BIS è sostituito dal seguente:

    "

    "ALLEGATO VIII BIS

    Massimali nazionali di cui all'articolo 71 quater

    I massimali sono stati calcolati tenendo conto della tabella degli incrementi di cui all'articolo 143 bis e non devono pertanto essere ridotti.

    (milioni di EUR) |

    Anno civile | Bulgaria | Repubblica ceca | Estonia | Cipro | Lettonia | Lituania | Ungheria | Malta | Polonia | Romania | Slovenia | Slovacchia |

    2005 | - | 228,8 | 23,4 | 8,9 | 33,9 | 92,0 | 350,8 | 0,67 | 724,6 | - | 35,8 | 97,7 |

    2006 | - | 266,7 | 27,3 | 12,5 | 39,6 | 107,3 | 420,2 | 0,83 | 881,7 | - | 41,9 | 115,4 |

    2007 | 200,3 | 343,6 | 40,4 | 16,3 | 55,6 | 146,9 | 508,3 | 1,64 | 1140,8 | 440,0 | 56,1 | 146,6 |

    2008 | 240,4 | 429,2 | 50,5 | 20,4 | 69,5 | 183,6 | 634,9 | 2,05 | 1425,9 | 527,9 | 70,1 | 183,2 |

    2009 | 281,0 | 514,9 | 60,5 | 24,5 | 83,4 | 220,3 | 761,6 | 2,46 | 1711,0 | 618,1 | 84,1 | 219,7 |

    2010 | 321,2 | 600,5 | 70,6 | 28,6 | 97,3 | 257,0 | 888,2 | 2,87 | 1996,1 | 706,4 | 98,1 | 256,2 |

    2011 | 401,4 | 686,2 | 80,7 | 32,7 | 111,2 | 293,7 | 1014,9 | 3,28 | 2281,1 | 883,0 | 112,1 | 292,8 |

    2012 | 481,7 | 771,8 | 90,8 | 36,8 | 125,1 | 330,4 | 1141,5 | 3,69 | 2566,2 | 1059,6 | 126,1 | 329,3 |

    2013 | 562,0 | 857,5 | 100,9 | 40,9 | 139,0 | 367,1 | 1268,2 | 4,10 | 2851,3 | 1236,2 | 140,2 | 365,9 |

    2014 | 642,3 | 857,5 | 100,9 | 40,9 | 139,0 | 367,1 | 1268,2 | 4,10 | 2851,3 | 1412,8 | 140,2 | 365,9 |

    2015 | 722,6 | 857,5 | 100,9 | 40,9 | 139,0 | 367,1 | 1268,2 | 4,10 | 2851,3 | 1589,4 | 140,2 | 365,9 |

    anni successivi | 802,9 | 857,5 | 100,9 | 40,9 | 139,0 | 367,1 | 1268,2 | 4,10 | 2851,3 | 1766,0 | 140,2 | 365,9" |

    "

    a quater) All'allegato X si aggiunge:

    "BULGARIA

    Starozagorski

    Haskovski

    Slivenski

    Yambolski

    Burgaski

    Dobrichki

    Plovdivski"

    a quinquies) L'allegato XI TER è sostituito dal seguente

    "

    "ALLEGATO XI TER

    Superfici di base nazionali a seminativi e rese di riferimento nei nuovi Stati membri, di cui agli articoli 101 e 103

    | Superficie di base (ha) | Rese di riferimento (t/ha) |

    Bulgaria | 2625258 | 2,90 |

    Repubblica ceca | 2253598 | 4,20 |

    Estonia | 362827 | 2,40 |

    Cipro | 79004 | 2,30 |

    Lettonia | 443580 | 2,50 |

    Lituania | 1146633 | 2,70 |

    Ungheria | 3487792 | 4,73 |

    Malta | 4565 | 2,02 |

    Polonia | 9454671 | 3,00 |

    Romania | 7012666 | 2,65 |

    Slovenia | 125171 | 5,27 |

    Slovacchia | 1003453 | 4,06" |

    "

    9. 32003 R 1788: Regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 123), modificato da:

    - 32004 D 0281: Decisione 2004/281/CE del Consiglio, del 22.3.2004 (GU L 93 del 30.3.2004, pag. 1).

    a) All'articolo 1, paragrafo 4, è aggiunto il seguente comma:

    "Per la Bulgaria e la Romania è istituita una riserva speciale per la ristrutturazione, come indicato nell'allegato I, tabella g). Tale riserva è liberata dal 1o aprile 2009, a condizione che il consumo in azienda di latte e prodotti lattiero-caseari in ciascuno di tali paesi sia diminuito dal 2002. La decisione di liberare la riserva e distribuirla tra le quote per le consegne e per le vendite dirette è presa dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2 in base alla valutazione di una relazione che la Bulgaria e la Romania dovranno presentare alla Commissione entro il 31 dicembre 2008. Tale relazione esporrà in dettaglio i risultati e le tendenze dell'effettivo processo di ristrutturazione nel settore lattiero-caseario del paese e, in particolare, il passaggio dalla produzione per il consumo in azienda alla produzione destinata al mercato."

    b) All'articolo 1, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

    "5. Per la Bulgaria, la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Romania, la Slovenia e la Slovacchia, i quantitativi di riferimento nazionali includono tutto il latte vaccino o l'equivalente latte, consegnato a un acquirente o venduto direttamente, quale definito all'articolo 5 del presente regolamento, indipendentemente dal fatto che sia prodotto o commercializzato sulla base di una misura transitoria applicabile in tali paesi.";

    c) All'articolo 1 è aggiunto il paragrafo seguente:

    "6. Per la Bulgaria e la Romania il prelievo si applica dal 1o aprile 2007."

    d) All'articolo 6, paragrafo 1, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

    "Per la Bulgaria, la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Romania, la Slovenia e la Slovacchia, la base di calcolo dei quantitativi di riferimento individuali è indicata nell'allegato I, tabella f).

    Per la Bulgaria, la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Romania, la Slovenia e la Slovacchia, il periodo di dodici mesi per l'istituzione di quantitativi di riferimento individuali ha inizio: il 1o aprile 2001 per l'Ungheria, il 1o aprile 2002 per Malta e la Lituania, il 1o aprile 2003 per la Repubblica ceca, Cipro, l'Estonia, la Lettonia e la Slovacchia, il 1o aprile 2004 per la Polonia e la Slovenia e il 1o aprile 2006 per la Bulgaria e la Romania."

    e) All'articolo 6, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

    "Per la Bulgaria e la Romania la ripartizione del quantitativo globale tra consegne e vendite dirette di cui all'allegato I, tabella f) è riveduta sulla base dei dati reali del 2006 per le consegne e le vendite dirette e, se necessario, essa è adeguata dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2."

    f) All'articolo 9, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

    "Per la Bulgaria, la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, la Polonia, la Romania, la Slovenia e la Slovacchia, il tenore di materie grasse di riferimento di cui al paragrafo 1 è uguale al tenore di materie grasse di riferimento dei quantitativi assegnati ai produttori alle date seguenti: il 31 marzo 2002 per l'Ungheria, il 31 marzo 2003 per la Lituania, il 31 marzo 2004 per la Repubblica ceca, Cipro, l'Estonia, la Lettonia e la Slovacchia, il 31 marzo 2005 per la Polonia e la Slovenia e il 31 marzo 2007 per la Bulgaria e la Romania."

    g) All'articolo 9, paragrafo 5, è aggiunto il seguente comma:

    "Per la Romania il tenore di materie grasse di riferimento di cui all'allegato II è riveduto sulla base dei dati dell'intero 2004 e, se necessario, adeguato dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2."

    h) All'allegato I, le tabelle d), e), f) e g) sono sostituite dalle seguenti:

    "d) Periodo 2007/2008

    Stato membro | Quantitativi (tonnellate) |

    Belgio | 3343535,000 |

    Bulgaria | 979000,000 |

    Repubblica ceca | 2682143,000 |

    Danimarca | 4499900,000 |

    Germania | 28143464,000 |

    Estonia | 624483,000 |

    Grecia | 820513,000 |

    Spagna | 6116950,000 |

    Francia | 24478156,000 |

    Irlanda | 5395764,000 |

    Italia | 10530060,000 |

    Cipro | 145200,000 |

    Lettonia | 695395,000 |

    Lituania | 1646939,000 |

    Lussemburgo | 271739,000 |

    Ungheria | 1947280,000 |

    Malta | 48698,000 |

    Paesi Bassi | 11185440,000 |

    Austria | 2776895,000 |

    Polonia | 8964017,000 |

    Portogallo | 1939187,000 |

    Romania | 3057000,000 |

    Slovenia | 560424,000 |

    Slovacchia | 1013316,000 |

    Finlandia | 2431047,324 |

    Svezia | 3336030,000 |

    Regno Unito | 14755647,000 |

    e) Periodo dal 2008/2009 al 2014/2015

    Stato membro | Quantitativi (tonnellate) |

    Belgio | 3360087,000 |

    Bulgaria | 979000,000 |

    Repubblica ceca | 2682143,000 |

    Danimarca | 4522176,000 |

    Germania | 28282788,000 |

    Estonia | 624483,000 |

    Grecia | 820513,000 |

    Spagna | 6116950,000 |

    Francia | 24599335,000 |

    Irlanda | 5395764,000 |

    Italia | 10530060,000 |

    Cipro | 145200,000 |

    Lettonia | 695395,000 |

    Lituania | 1646939,000 |

    Lussemburgo | 273084,000 |

    Ungheria | 1947280,000 |

    Malta | 48698,000 |

    Paesi Bassi | 11240814,000 |

    Austria | 2790642,000 |

    Polonia | 8964017,000 |

    Portogallo | 1948550,000 |

    Romania | 3057000,000 |

    Slovenia | 560424,000 |

    Slovacchia | 1013316,000 |

    Finlandia | 2443069,324 |

    Svezia | 3352545,000 |

    Regno Unito | 14828597,000 |

    f) I quantitativi di riferimento per le consegne e le vendite dirette di cui all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma

    Stato membro | Quantitativi di riferimento per le consegne (tonnellate) | Quantitativi di riferimento per le vendite dirette (tonnellate) |

    Bulgaria | 722000 | 257000 |

    Repubblica ceca | 2613239 | 68904 |

    Estonia | 537188 | 3863 |

    Cipro | 141337 | 87365 |

    Lettonia | 468943 | 226452 |

    Lituania | 1256440 | 390499 |

    Ungheria | 1782650 | 164630 |

    Malta | 48698 | — |

    Polonia | 8500000 | 464017 |

    Romania | 1093000 | 1964000 |

    Slovenia | 467063 | 93361 |

    Slovacchia | 990810 | 22506 |

    g) Quantitativi della riserva speciale per la ristrutturazione di cui all'articolo 1, paragrafo 4

    Stato membro | Quantitativi della riserva speciale per la ristrutturazione (tonnellate) |

    Bulgaria | 39180 |

    Repubblica ceca | 55788 |

    Estonia | 21885 |

    Lettonia | 33253 |

    Lituania | 57900 |

    Ungheria | 42780 |

    Polonia | 416126 |

    Romania | 188400 |

    Slovenia | 16214 |

    Slovacchia | 27472" |

    i) Nell'allegato II la tabella è sostituita dalla seguente:

    "Tenore di matiere grasse di riferimento

    Stato membro | Tenore di materie grasse di riferimento (g/kg) |

    Belgio | 36,91 |

    Bulgaria | 39,10 |

    Repubblica ceca | 42,10 |

    Danimarca | 43,68 |

    Germania | 40,11 |

    Estonia | 43,10 |

    Grecia | 36,10 |

    Spagna | 36,37 |

    Francia | 39,48 |

    Irlanda | 35,81 |

    Italia | 36,88 |

    Cipro | 34,60 |

    Lettonia | 40,70 |

    Lituania | 39,90 |

    Lussemburgo | 39,17 |

    Ungheria | 38,50 |

    Paesi Bassi | 42,36 |

    Austria | 40,30 |

    Polonia | 39,00 |

    Portogallo | 37,30 |

    Romania | 35,93 |

    Slovenia | 41,30 |

    Slovacchia | 37,10 |

    Finlandia | 43,40 |

    Svezia | 43,40 |

    Regno Unito | 39,70" |

    [*] Fatte salve le norme specifiche di cui al regolamento (CE) n. 1454/2001.

    [**] Fatte salve le norme specifiche di cui al regolamento (CE) n. 1452/2001.

    [***] Fatte salve le norme specifiche di cui al regolamento (CE) n. 1453/2001.

    [****] Questo massimale è temporaneamente aumentato di 100000 capi, sino al raggiungimento di un totale di 1519811 capi, fino a quando possano essere esportati animali vivi di età inferiore a sei mesi."

    [*****] Fatte salve le norme specifiche di cui al regolamento (CE) n. 1454/2001.

    [******] Fatte salve le norme specifiche di cui al regolamento (CE) n. 1452/2001.

    [] Fatte salve le norme specifiche di cui al regolamento (CE) n. 1453/2001."

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