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Document 12004V295

Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa - PARTE III - LE POLITICHE E IL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE - TITOLO V - AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE - CAPO II - POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE - Sezione 1 - Disposizioni comuni - Articolo III-295

GU C 310 del 16.12.2004, p. 134–134 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tcons_2004/art_295/oj

12004V295

Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa - PARTE III - LE POLITICHE E IL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE - TITOLO V - AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE - CAPO II - POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE - Sezione 1 - Disposizioni comuni - Articolo III-295

Gazzetta ufficiale n. 310 del 16/12/2004 pag. 0134 - 0134


Articolo III-295

1. Il Consiglio europeo definisce gli orientamenti generali della politica estera e di sicurezza comune, comprese le questioni che hanno implicazioni in materia di difesa.

Qualora lo esigano sviluppi internazionali, il presidente del Consiglio europeo convoca una riunione straordinaria dello stesso per definire le linee strategiche della politica dell'Unione dinanzi a tali sviluppi.

2. Il Consiglio adotta le decisioni europee necessarie per la definizione e l'attuazione della politica estera e di sicurezza comune in base agli orientamenti generali e alle linee strategiche definiti dal Consiglio europeo.

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