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Document 12002E095
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version)#Part Three: Community policies#Title VI: Common rules on competition, taxation and approximation of laws#Chapter 3: Approximation of laws#Article 95#Article 100a - EC Treaty (Maastricht consolidated version)#
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza)
Parte terza: Politiche della Comunità
Titolo VI: Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni
Capo 3: Ravvicinamento delle legislazioni
Articolo 95
Articolo 100 A - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza)
Parte terza: Politiche della Comunità
Titolo VI: Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni
Capo 3: Ravvicinamento delle legislazioni
Articolo 95
Articolo 100 A - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)
GU C 325 del 24.12.2002, p. 69–70
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza) - Parte terza: Politiche della Comunità - Titolo VI: Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni - Capo 3: Ravvicinamento delle legislazioni - Articolo 95 - Articolo 100 A - Trattato CE (versione consolidata Maastricht) -
Gazzetta ufficiale n. C 325 del 24/12/2002 pag. 0069 - 0070
Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0213 - versione consolidata
Gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0032 - versione consolidata
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza) Parte terza: Politiche della Comunità Titolo VI: Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni Capo 3: Ravvicinamento delle legislazioni Articolo 95 Articolo 100 A - Trattato CE (versione consolidata Maastricht) Articolo 95 1. In deroga all'articolo 94 e salvo che il presente trattato non disponga diversamente, si applicano le disposizioni seguenti per la realizzazione degli obiettivi dell'articolo 14. Il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno. 2. Il paragrafo 1 non si applica alle disposizioni fiscali, a quelle relative alla libera circolazione delle persone e a quelle relative ai diritti ed interessi dei lavoratori dipendenti. 3. La Commissione, nelle sue proposte di cui al paragrafo 1 in materia di sanità, sicurezza, protezione dell'ambiente e protezione dei consumatori, si basa su un livello di protezione elevato, tenuto conto, in particolare, degli eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifici. Anche il Parlamento europeo ed il Consiglio, nell'ambito delle rispettive competenze, cercheranno di conseguire tale obiettivo. 4. Allorché, dopo l'adozione da parte del Consiglio o della Commissione di una misura di armonizzazione, uno Stato membro ritenga necessario mantenere disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di cui all'articolo 30 o relative alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, esso notifica tali disposizioni alla Commissione precisando i motivi del mantenimento delle stesse. 5. Inoltre, fatto salvo il paragrafo 4, allorché, dopo l'adozione da parte del Consiglio o della Commissione di una misura di armonizzazione, uno Stato membro ritenga necessario introdurre disposizioni nazionali fondate su nuove prove scientifiche inerenti alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, giustificate da un problema specifico a detto Stato membro insorto dopo l'adozione della misura di armonizzazione, esso notifica le disposizioni previste alla Commissione precisando i motivi dell'introduzione delle stesse. 6. La Commissione, entro sei mesi dalle notifiche di cui ai paragrafi 4 e 5, approva o respinge le disposizioni nazionali in questione dopo aver verificato se esse costituiscano o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno. In mancanza di decisione della Commissione entro detto periodo, le disposizioni nazionali di cui ai paragrafi 4 e 5 sono considerate approvate. Se giustificato dalla complessità della questione e in assenza di pericolo per la salute umana, la Commissione può notificare allo Stato membro interessato che il periodo di cui al presente paragrafo può essere prolungato per un ulteriore periodo di massimo sei mesi. 7. Quando uno Stato membro è autorizzato, a norma del paragrafo 6, a mantenere o a introdurre disposizioni nazionali che derogano a una misura di armonizzazione, la Commissione esamina immediatamente l'opportunità di proporre un adeguamento di detta misura. 8. Quando uno Stato membro solleva un problema specifico di pubblica sanità in un settore che è stato precedentemente oggetto di misure di armonizzazione, esso lo sottopone alla Commissione che esamina immediatamente l'opportunità di proporre misure appropriate al Consiglio. 9. In deroga alla procedura di cui agli articoli 226 e 227, la Commissione o qualsiasi Stato membro può adire direttamente la Corte di giustizia ove ritenga che un altro Stato membro faccia un uso abusivo dei poteri contemplati dal presente articolo. 10. Le misure di armonizzazione di cui sopra comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri ad adottare, per uno o più dei motivi di carattere non economico di cui all'articolo 30, misure provvisorie soggette ad una procedura comunitaria di controllo.