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Document 12002E080

    Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza)
    Parte terza: Politiche della Comunità
    Titolo V: Trasporti
    Articolo 80
    Articolo 84 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)
    Articolo 84 - Trattato CEE

    GU C 325 del 24.12.2002, p. 64–64 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tec_2002/art_80/oj

    12002E080

    Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza) - Parte terza: Politiche della Comunità - Titolo V: Trasporti - Articolo 80 - Articolo 84 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht) - Articolo 84 - Trattato CEE

    Gazzetta ufficiale n. C 325 del 24/12/2002 pag. 0064 - 0064
    Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0207 - versione consolidata
    Gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0028 - versione consolidata
    (trattato CEE - pubblicazione ufficiale non disponibile)


    Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza)

    Parte terza: Politiche della Comunità

    Titolo V: Trasporti

    Articolo 80

    Articolo 84 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)

    Articolo 84 - Trattato CEE

    Articolo 80

    1. Le disposizioni del presente titolo si applicano ai trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili.

    2. Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, potrà decidere se, in quale misura e con quale procedura potranno essere prese opportune disposizioni per la navigazione marittima e aerea.

    Le disposizioni di procedura di cui all'articolo 71 sono applicabili.

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