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Document 12002E039

    Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza)
    Parte terza: Politiche della Comunità
    Titolo III: Libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali
    Capo 1: I lavoratori
    Articolo 39
    Articolo 48 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)
    Articolo 48 - Trattato CEE

    GU C 325 del 24.12.2002, p. 51–51 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tec_2002/art_39/oj

    12002E039

    Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza) - Parte terza: Politiche della Comunità - Titolo III: Libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali - Capo 1: I lavoratori - Articolo 39 - Articolo 48 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht) - Articolo 48 - Trattato CEE

    Gazzetta ufficiale n. C 325 del 24/12/2002 pag. 0051 - 0051
    Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0193 - versione consolidata
    Gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0020 - versione consolidata
    (trattato CEE - pubblicazione ufficiale non disponibile)


    Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza)

    Parte terza: Politiche della Comunità

    Titolo III: Libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali

    Capo 1: I lavoratori

    Articolo 39

    Articolo 48 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)

    Articolo 48 - Trattato CEE

    Articolo 39

    1. La libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità è assicurata.

    2. Essa implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.

    3. Fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, essa importa il diritto:

    a) di rispondere a offerte di lavoro effettive;

    b) di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri;

    c) di prendere dimora in uno degli Stati membri al fine di svolgervi un'attività di lavoro, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano l'occupazione dei lavoratori nazionali;

    d) di rimanere, a condizioni che costituiranno l'oggetto di regolamenti di applicazione stabiliti dalla Commissione, sul territorio di uno Stato membro, dopo aver occupato un impiego.

    4. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili agli impieghi nella pubblica amministrazione.

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