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Document 11997E047
Treaty establishing the European Community (Amsterdam consolidated version)#Part Three: Community policies#Title III: Free movement of persons, services and capital#Chapter 2: Right of establishment#Article 47#Article 57 - EC Treaty (Maastricht consolidated version)#Article 57 - EEC Treaty
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht)
Parte terza: Politiche della Comunità
Titolo III: Libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali
Capo 2: Il diritto di stabilimento
Articolo 47
Articolo 57 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)
Articolo 57 - Trattato CEE
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht)
Parte terza: Politiche della Comunità
Titolo III: Libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali
Capo 2: Il diritto di stabilimento
Articolo 47
Articolo 57 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)
Articolo 57 - Trattato CEE
In force
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht) - Parte terza: Politiche della Comunità - Titolo III: Libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali - Capo 2: Il diritto di stabilimento - Articolo 47 - Articolo 57 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht) - Articolo 57 - Trattato CEE
Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0196 - versione consolidata
gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0023 - versione consolidata
(trattato CEE - pubblicazione ufficiale non disponibile)
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht) Articolo 47 1. Al fine di agevolare l'accesso alle attività non salariate e l'esercizio di queste, il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251, stabilisce direttive intese al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli. 2. In ordine alle stesse finalità, il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 stabilisce le direttive intese al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all'accesso alle attività non salariate e all'esercizio di queste. Il Consiglio delibera all'unanimità, durante tutta la procedura di cui all'articolo 251, per quelle direttive la cui esecuzione, in uno Stato membro almeno, comporti una modifica dei vigenti principi legislativi del regime delle professioni, per quanto riguarda la formazione e le condizioni di accesso delle persone fisiche. Negli altri casi il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. 3. Per quanto riguarda le professioni mediche, paramediche e farmaceutiche, la graduale soppressione delle restrizioni sarà subordinata al coordinamento delle condizioni richieste per il loro esercizio nei singoli Stati membri.