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Document 11994N142
ACT concerning the conditions of accession of the Kingdom of Norway, the Republic of Austria, the Republic of Finland and the Kingdom of Sweden and the adjustments to the Treaties on which the European Union is founded - PART FOUR : TRANSITIONAL MEASURES - TITLE VI : AGRICULTURE - CHAPTER 1 : Provisions concerning national aids - Article 142
ATTO relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d' Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l' Unione europea - PARTE QUARTA : MISURE TRANSITORIE - TITOLO VI : AGRICOLTURA - CAPO I : Disposizioni relative agli aiuti nazionali - Articolo 142
ATTO relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d' Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l' Unione europea - PARTE QUARTA : MISURE TRANSITORIE - TITOLO VI : AGRICOLTURA - CAPO I : Disposizioni relative agli aiuti nazionali - Articolo 142
GU C 241 del 29.8.1994, p. 46
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/acc_1994/act_1/art_142/sign
ATTO relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d' Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l' Unione europea - PARTE QUARTA : MISURE TRANSITORIE - TITOLO VI : AGRICOLTURA - CAPO I : Disposizioni relative agli aiuti nazionali - Articolo 142
Gazzetta ufficiale n. C 241 del 29/08/1994 pag. 0046
Articolo 142 1. La Commissione autorizza la Finlandia, la Norvegia e la Svezia a concedere aiuti nazionali a lungo termine allo scopo di garantire il mantenimento dell'attività agricola in regioni specifiche. Queste regioni dovrebbero comprendere le zone agricole situate a nord del 62° parallelo e alcune zone limitrofe a sud di questo parallelo, soggette a condizioni climatiche analoghe che rendono l'attività agricola particolarmente difficile. 2. Le regioni di cui al paragrafo 1 sono determinate dalla Commissione prendendo in considerazione in particolare: - la scarsa densità di popolazione; - la parte delle terre agricole nella superficie globale; - la parte delle terre agricole adibite a colture arabili destinate all'alimentazione umana nella superficie agricola autorizzata. 3. Gli aiuti previsti al paragrafo 1 possono essere connessi a fattori fisici di produzione, quali ettari di terreni agricoli o capi di bestiame entro i pertinenti limiti stabiliti nell'organizzazione comune dei mercati, come pure alle strutture storiche di produzione di ciascuna azienda, ma non devono: - essere connessi alla produzione futura; - condurre ad un aumento della produzione o del livello di sostegno globale accertato durante un periodo di riferimento precedente all'adesione, da determinarsi dalla Commissione. Gli aiuti possono essere differenziati per regione. Detti aiuti devono essere concessi in special modo per: - mantenere produzioni e trasformazioni tradizionali primarie, naturalmente idonee alle condizioni climatiche delle regioni in questione; - migliorare le strutture di produzione, commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli; - agevolare lo smercio dei suddetti prodotti; - garantire la tutela dell'ambiente e il mantenimento dello spazio naturale.